Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34508 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a LIVERI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorsi. Sentiti l’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in sostituzione, per COGNOME NOME, i quali hanno ribadito le conclusioni esposte nei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen, in esito all’annullamento disposto da questa Corte (Sentenza n. 44566 del 27 giugno 2019), ha parzialmente riformato la decisione appellata e ridotto la pena irrogata a NOME COGNOME e NOME COGNOME dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale locale avuto riguardo alle condotte di estorsione loro ascritte, aggravate ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991.
In particolare, sollecitata sul punto dalla sentenza rescindente, la Corte del merito ha rideterminato la pena irrogata ai due imputati senza considerare l’aumento previsto dall’art 628, comma 3, n. 3, in origine computato dalla sentenza di appello, annullata in parte qua, pervenendo, per entrambi gli imputati, alla pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa
(muovendo da cinque anni di reclusione quale pena base, aumentata di un anno e nove mesi ed euro 500 di multa per l’aggravante ex art 7 e ridotta infine per il rito).
2.Interpongono autonomi ricorsi i due imputati.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME si adduce, con riferimento all’aumento di pena dettato dall’aggravante di cui all’art. 7 citato, violazione dell’art 597 cod. proc. pen., perché la Corte avrebbe incrementato la quota di parte di pena irrogata a tale titolo dal primo giudice. Discostandosi dal minimo edittale previsto per la detta aggravante, la Corte del merito, inoltre, ad avviso della difesa, non avrebbe adeguatamente giustificato la propria scelta.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME si contesta la motivazione adottata nel pervenire all’aumento di pena irrogato per la citata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi meritano l’accoglimento nei termini di seguito precisati.
Giova premettere che la sentenza di annullamento non riguardava in alcun modo l’aumento disposto in ragione della aggravante ex art. 7 citata in narrativa, rimasta estranea all’intervento rescindente sia con riguardo all’an della relativa applicazione, sia con riguardo alla misura della pena in aumento irrogata a tale titolo.
All’evidenza, dunque, al perimetro cognitivo proprio del giudizio di rinvio non poteva che ritenersi estranea ogni valutazione riguardante la detta aggravante, definita, in ogni suo risvolto, dalla acquisita definitívità, sul punto, delle originari statuizioni di merito.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, il portato del detto aumento non poteva essere messo in discussione dalla Corte in sede di rinvio, atteso che la misura dello stesso costituiva un vincolo insuperabile: come già detto, se confermata, non necessitava, dunque, di alcun percorso giustificativo, così da disvelare l’infondatezza dei rilievi difensivi addotti sul punto; se ridotta, avrebbe giustificato un possibile ricorso di legittimità della parte pubblica; se aumentata, si sarebbe posta in violazione dell’art 597, comma 3, cod. proc. pen.
Sotto quest’ultimo versante, coglie nel segno il rilievo prospettato nell’interesse di COGNOME, suscettibile di estensione all’altro imputato, trattandosi di motivo che non può ritenersi esclusivamente riferibile alla posizione del ricorrente che lo ha proposto.
4.1. Va infatti ribadito il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (vedi in proposito Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, COGNOME, Rv. 232066; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Rv. 281831; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Rv. 283113; da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 1079 del 29/10/2024, in motivazione).
La disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. individua, infatti, quali elementi autonomi sia gli aumenti apportati alla pena base per le circostanze, che l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza di tale autonomia è il divieto di incrementare la pena comminata, per detti singoli elementi, anche laddove, venga ridotta o resti immutata la pena finale determinata dal primo giudice (Sezione 2, n. 22575 del 20/2/2025, n.m.).
In linea con tali indicazioni di principio, ritiene, dunque, il Collegio, di aderire e dare continuità all’orientamento di questa Corte in forza del quale può ritenersi integrata una violazione del divieto di reformatio in peius della sentenza, impugnata dal solo imputato, laddove il giudice dell’impugnazione (o, come nella specie, quello del rinvio in esito ad un intervento rescindente: cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Destro, Rv. 258652), dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite – già unificati dalla continuazione, senza che ne risulti mutata la struttura ( cfr., sempre la già citata sentenza Destro delle sezioni unite) – o per una eventuale aggravante, già considerata dal primo giudice, un aumento di pena maggiore rispetto a. quello praticato dal giudice della sentenza riformata (Sez. 1, n. 44000 del 15/10/2024, Rv. 287281; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Rv. 284601; Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023, Rv. 284531; Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Rv. 282145; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Rv. 283113; Sez. 4, Sentenza n. 29485 dell’11/07/2025,n.m.;Sez. 2, Sentenza n. 27474 del 26/06/2025, n.m.; Sez. 6, n. 26362 dell’11/06/2025).
4.2.Nel caso, in primo grado, l’aumento dettato per l’aggravante in questione venne determinato in un anno di reclusione e 200 euro di multa; la sentenza impugnata, in sede di rinvio, ha invece computato il medesimo aumento in misura di un anno e 9 mesi e 500 euro di multa.
Da qui l’evidente fondatezza della violazione prospettata dal ricorso proposto nell’interesse di COGNOME; e la necessità di rideterminare la pena finale, considerando l’aumento pér la citata circostanza dettato dal primo giudice, innestato nel diverso quadro sanzionatorio rideterminato, con riguardo alla pena
base, dal giudice del rinvio (5 anni di reclusione e 1000 euro di multa quale nuova pena base, aumentati ad anni 6 e 1200 euro di multa per l’aggravante nei termini definiti dalla sentenza appellata, ridotti per il rito ad anni 4 di reclusione e 800 euro di multa).
Rideterminazione cui provvede direttamente questa Corte, nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina per entrambi gli imputati in anni quattro ed euro 800 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così è deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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NOME-TTO COGNOME‘ NOME
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