Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di pri all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’ar primo, 80, comma secondo, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione, c coimputati, al fine di farne cessione, di 10 panetti contenenti grammi 4.989,7 di eroin
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del divieto di reformatio in peius. Rappresenta che la sentenza del giudice di primo grado, nel giudizio di rinvio, ha co l’imputato alla pena di anni quattro di reclusione, assumendo, come pena base, la pen nove, ridotta per le generiche e per il rito, ad anni quattro. La Corte territorial giudizio di rinvio, con annullamento delle sentenze emesse in primo e secondo gra condannato l’imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, partendo d base di anni sette e mesi sei di reclusione. Il giudice di primo grado si era distaccat edittale, previsto nella norma vigente all’epoca, di appena un anno, mentre la Corte te nella sentenza impugnata, si è discostata dal minimo edittale di tre anni, poiché nell intervenuto il mutamento della cornice edittale che contempla attualmente un minimo anni.
La doglianza è manifestamente infondata.
Le Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006 Ud. (dep. 18/05/2006) Rv. 233729, hanno afferm il principio secondo il quale il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all’ar terzo, cod. proc. pen., non opera nel nuovo giudizio conseguente all’annullamento della di primo grado – impugnata dal solo imputato – disposto dal giudice di appello o dalla cassazione per nullità dell’atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di “reformatio in peius trovare applicazione a seguito dell’annullamento della precedente condanna ai sensi 604, comma quarto, cod. proc. pen.).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favor Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME , e
COGNOME Il Presidente
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NOME COGNOMENOME COGNOME Liberati
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