Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6081 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6081 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord con cui l’imputato era stato condannato, unitamente a due correi, per il reato di tentato furto di una autovettura (capo A) nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo B), concretizzatosi all’atto della fuga spericolata al cospetto dei Carabinieri , intervenuti per interrompere l’esecuzione del furto. Il giudizio di appello si concludeva , nei confronti dello COGNOME, con la riqualificazione dei due reati nell’unica ipotesi di tentata rapina impropria e nella conferma nel resto della sentenza di primo grado.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione a ll’ art. 597 cod. proc. pen., per violazione del divieto di reformatio in peius , avendo il giudice proceduto alla riqualificazione del fatto in una ipotesi più grave, senza appello del Pubblico Ministero, con deteriore regime di procedibilità.
2.2. Analoga violazione di legge, con aggravamento del termine di prescrizione.
2.3. Analoga violazione di legge, con conseguente violazione delle regole sulla competenza.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen .) in relazione all’art. 628 cod. pen.
Nessuna violenza è stata posta in essere ai danni della persona offesa nel tentativo di impossessarsi della vettura di costei, né, in una fase successiva, contro gli operatori intervenuti, non potendosi acriticamente equiparare la fuga ed il conseguente inseguimento ad un atto di violenza ai danni dei Carabinieri : da qui l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in appello.
2.5. Vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione al l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per l’infondatezza dei motivi addotti.
I primi tre motivi, che deducono, nel prisma della violazione di legge, il conflitto della decisione con la regola del divieto della reformatio in peius possono essere trattati unitariamente, per esigenze di logica espositiva e di economia processuale.
Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è riconoscibile un contrasto di indirizzi giurisprudenziali in ordine alla questione dedotta, ossia se la violazione del divieto di reformatio in peius possa travalicare i limiti della sola modifica del trattamento sanzionatorio ed involgere (anche solo) conseguenze pregiudizievoli su aspetti collaterali del regime giuridico che caratterizza ogni specifico reato.
2.1. Da un lato si è affermato che anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262286-01): in particolare, si è detto che, non rientra nell’ambito della disciplina di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente
alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato operata nella sentenza di appello rispetto a quella data dal giudice di primo grado, tenuto conto che il divieto di reformatio in pejus riguarda il solo trattamento sanzionatorio in senso stretto stabilito in concreto dal giudice (così, tra le altre, Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014, Schepis, Rv. 260663-01), cioè con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578-01).
2.2. Da altro lato si è sostenuto che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non possa attribuire una differente qualificazione giuridica dei fatti contestati, ad esempio ritenendo una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d’ufficio della corte di appello, previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica (in questo senso, Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279485-01; Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277249-01). Regula iuris che, in dettaglio, si è ritenuto operante pure nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius , qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela (in questo senso, Sez. 5, n. 42577 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 267782-01; Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Altomare, Rv. 218328-01).
2.3. Da ultimo (non sono note pronunce successive che abbiano preso specifica posizione sul tema riprendendo il secondo orientamento) è intervenuta Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 28402501 che, nell’accogliere la prima -assolutamente condivisibile -opzione esegetica, a parere del Collegio ha anche definitivamente superato il contrasto riaffermando il principio secondo cui, il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell’impugnazione, senza per questo violare il divieto di reformatio in peius , che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena.
2.3.1. Si legge nella predetta pronuncia n. 47488/2022 : ‘… q uesta Corte di cassazione ha reiteratamente puntualizzato come il potere di dare la corretta qualificazione giuridica al fatto contestato e accertato costituisce espressione diretta del potere giurisdizionale, dunque aspetto immanente al sistema processuale: compito che spetta anche al giudice di impugnazione laddove la questione, pur esaminata d’ufficio, sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della decisione impugnata che ha costituito oggetto del ricorso e che sia stato così devoluto alla sua cognizione (in questo senso Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266953; Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258538; Sez. 2, n. 37413 del 15/5/2013,
COGNOME, Rv. 256653). D’altro canto, va rimarcato come nelle soluzioni ermeneutiche fatte proprie da questa Corte regolatrice vi sia anche quella che ha escluso che comporti la violazione del divieto di “reformatio in peius” la decisione con la quale il giudice di secondo grado, anche in assenza dell’appello del pubblico ministero, abbia attribuito al fatto accertato una differente qualificazione giuridica laddove, senza incidere sulla specie o sulla quantità della pena inflitta dal primo giudice, vengano modificati gli effetti latu sensu del trattamento sanzionatorio, ad esempio incidendo sul calcolo del termine di prescrizione del reato (così, ex multis , Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277859) o sull’applicabilità di altra speciale causa di estinzione del reato (Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280560); ovvero mutando solamente i parametri applicativi di altri istituti processuali, come quello dell’attribuzione della cognizione al giudice collegiale anziché a quello monocratico (Sez. 6, n. 23315 del 28/04/2021, Santone, Rv. 281524). L’opzione interpretativa che in questa sede si vuole preferire è, per giunta, quella che la Cassazione ha già ‘sperimentato’ con riferimento alla controversa questione della rilevabilità anche d’ufficio, persino in sede di legittimità, della questione della differente qualificazione giuridica del fatto di reato rispetto a quella prescelta dal giudice del grado inferiore, anche se manchi l’impugnazione del rappresentante della pubblica accusa: facoltà che si è ritenuto possa essere legittimamente esercitata a condizione che risulti osservato il diritto al contraddittorio, garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nel senso che la decisione non sia stata adottata ‘a sorpresa’, senza consentire alla difesa dell’imputato di interloquire su quella questione, perché non altrimenti conosciuta né prevedibile, nonché di esercitare eventualmente, con riferimento a tale profilo, i diritti di difesa derivanti dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (così, tra le molte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438-01; Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, COGNOME, Rv. 281118; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE Charly, Rv. 278093; Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275762; Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S., Rv. 271758) …’ .
2.3.2. Alla luce di tali princìpi e degli esposti argomenti va, dunque, escluso che, nel caso di specie, si sia verificata alcuna violazione dei diritti di difesa dell’imputato: non del diritto, previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ad evitare che, in presenza dell’appello del solo imputato, non venga irrogata una pena per specie e per quantità più grave di quella inflitta con la sentenza impugnata; e neppure del correlato diritto al contraddittorio, tutelato dalle citate disposizioni costituzionali e convenzionali, in quanto la Corte di appello di Napoli si è limitata ad attribuire la corretta qualificazione giuridica, in luogo di quella erroneamente assegnata dal giudice di primo grado; fatto in ordine al quale l’imputato aveva avuto modo di esercitare senza alcuna limitazione, nei giudizi di merito, le proprie facoltà difensive e per il quale le modalità di formulazione
dell’iniziale addebito, conforme al risultato della riqualificazione, escludono che l’esito decisionale potesse essere rappresentato un risultato ‘a sorpresa’ per la difesa del prevenuto.
2.3.3. Peraltro, q uand’anche si volessero superare i suddetti assorbenti rilievi, va evidenziato come le censure palesano comunque un evidente difetto di interesse.
Invero, il ricorrente non si può dolere del preteso ‘più lungo termine di prescrizione’ derivato dal riqualificare in tentata rapina impropria le originarie contestazioni di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la condotta è stata posta in essere il 19/07/2024 e la riqualificazione è intervenuta solo in secondo grado laddove si poteva discutere solo dell’improcedibilità ex art. 344bis cod. proc. pen. e non della prescrizione del reato, non maturata alla data della pronuncia della sentenza di primo grado.
2.3.4. Alle medesime conclusioni si deve pervenire in relazione al rilievo sul preteso pregiudizio subìto a séguito della riqualificazione, essendo il reato di furto aggravato procedibile a querela e quello di tentata rapina d’ufficio: invero, la procedibilità d’ufficio , anche con l’originaria imputazione , quantomeno con riferimento al reato di cui al capo B (artt. 61 n. 2, 337 cod. pen.) la cui condotta fattuale è risultata assorbita nella nuova qualificazione giuridica, rimaneva ferma.
2.3.5. Infine, anche sulla competenza, la questione dedotta appare infondata. Infatti, a dispetto del riconoscimento, nel testo della motivazione (pg. 5), della aggravante delle più persone riunite -art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. -che farebbe ‘scattare’ la competenza collegiale ex art. 33bis , il dispositivo della decisione è rimasto ‘ancorato’ all’indicazione del capoverso della disposizione incriminatrice (art. 628 cod. pen.), per il riferimento alla rapina impropria. L’evidente conflitto tra dispositivo e motivazione va risolto a favore del primo, secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il dispositivo, in quanto espressione immediata dell’atto decisionale deve prevalere sulla motivazione, che dell’atto decisionale è, per così dire, la razionalizzazione ‘postuma’.
Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
3.1. Il primo dei due contesta la riqualificazione del fatto, cioè la possibilità di ricondurre al paradigma di rapina la condotta di COGNOME, che non ha rivolto la propria azione violenta (sempre che la fuga, per quanto spericolata, possa essere considerata violenza, aggiunge il ricorso) avverso la persona offesa del reato di furto né verso le forze dell’ordine intervenute.
In realtà, nessun dubbio vi può essere che la fuga per assicurarsi l ‘ impunità, se condotta in forme esasperate, che pongano in pericolo l’incolumità degli inseguitori o anche degli astanti, abbia un contenuto di minaccia e di violenza tale da giustificare la
qualificazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e da consentire la configurazione della rapina impropria (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765-01).
3.2. Infine, il quinto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, non tiene in considerazione che il giudizio sul trattamento sanzionatorio, in ogni suo aspetto, dalla quantificazione al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, così come ogni altro profilo trattamentale, costituisce territorio esclusivo dei giudici di merito, nel quale la Corte di cassazione non può e non deve entrare, pena la violazione della distribuzione ordinamentale delle funzioni, che assegna, appunto, la valutazione del fatto ai giudici di merito ed il controllo di legittimità a questa Corte. Con la conseguenza che l’unic a eccezione consentita in questa istanza per la valutazione sul discorso giustificativo della decisione è quello consentito dall’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., che concentra nelle ipotesi di mancanza della motivazione, della sua contraddittorietà, e della illogicità manifesta della stessa, le sole critiche formulabili.
Ciò premesso, la valutazione giudiziale posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche appare, in questo caso, del tutto scevra dai vizi indicati poiché dedurre la gravità del fatto dalle modalità dell’azione (organizzazione, dotazione di attrezzatura, luogo di ‘aggressione’ del bene) e dai precedenti (anche specifici: solo pochi giorni prima l’imputato era stato autore di una condotta simile), rispetta pienamente le regole del ragionamento conseguenziale ed è immune da qualsivoglia profilo di illogicità.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME NOME COGNOME