Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6972 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6972 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO 09/06/1972
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE dì APPELLO di MILANO
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RITENUTO IN FATTO
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Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale nonché di norma di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penal e inoltre mancanza di motivazione.
Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale aveva applicato una pe pecuniaria illegale, considerato che, avendo concesso le circostanze attenuan generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pe pecuniaria prevista per la rapina semplice era quella della multa da euro 927, a euro 2.500,00, laddove il giudice di appello aveva applicato una pen pecuniaria base pari a euro 3.000,00 – dunque oltre i limiti edittali applic poi la riduzione di un terzo in ragione del rito.
Assumeva inoltre che la Corte d’Appello aveva violato il divieto di reformati in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., considerato che il gi di primo grado, per il reato di rapina pluriaggravata, aveva applicato la p base di anni sette di reclusione, pari al minimo edittale, laddove la C territoriale, premesso il giudizio di equivalenza fra le circostanze di cui a 62 bis cod. pen. e le aggravanti ritenute dal giudice di primo grado, av applicato, per il reato di rapina semplice di cui all’art. 628 comma 1 cod. pen., la pena base di anni cinque e mesi nove di reclusione, e dunque in misur superiore al minimo edittale pari ad anni cinque di reclusione.
Deduceva in proposito che il divieto di reformatio in peius concerneva non soltanto la pena complessiva inflitta all’imputato, ma anche tutti gli elem autonomi che concorrevano a determinarla, fra i quali, per l’appunto la pe base, che nella specie la Corte d’Appello aveva rideterminato in misur superiore al minimo edittale.
Assumeva, inoltre, che, anche a voler ritenere insussistente la violazione d principio del divieto di reformatio in peius, comunque la Corte territoriale aveva motivato in merito all’applicazione di una pena base superiore al minimo edittale, e ciò anche in considerazione del fatto che il giudice di primo g aveva applicato una pena base pari al minimo dell’editto.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduceva erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione.
Osservava che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti si l’aggravante dell’aver commesso il fatto in più persone riunite, di cui al 628, comma 3, n. 1) cod. pen., sia l’aggravante di cui all’art. 112 n. 1) pen. (reato commesso da cinque o più concorrenti), che il ricorrente avev proposto specifico motivo di appello con il quale, in ossequio al criteri
specialità, aveva chiesto l’esclusione della detta aggravante comune di c all’art. 112 n. 1) cod. pen., essendo quella di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 pen. speciale rispetto alla prima, motivo che la Corte territoriale a disatteso, oltre che errando nell’applicazione della legge penale, senza rend alcuna motivazione sul punto, tema rispetto al quale, tra l’altro, risu ancora irrisolto un contrasto giurisprudenziale.
Con il terzo motivo deduceva mancata applicazione di norma di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, assumendo che l’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevedeva la riduzione della pena di un sest per il caso di mancata impugnazione avverso la sentenza di condanna da parte dell’imputato e del suo difensore, era costituzionalmente illegittimo contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost.
Quanto al primo profilo, assumeva l’esistenza di una disparità di trattament fra imputati giudicati con una sentenza di condanna per qualche profilo errata imputato giudicati con una sentenza di condanna sostanzialmente corretta, considerato che nella sostanza solo a questi ultimo era garantita la diminuzio della pena di un sesto.
Quanto al secondo profilo, riteneva che la disposizione in parola foss incompatibile con il diritto di difesa garantito dall’art. 24, comma 2, Cost. risultava compresso in maniera ingiustificata poiché l’esercizio del diritt impugnare risultava condizionato alla perdita del beneficio della diminuzion della pena di un sesto.
Quanto al terzo profilo, il ricorrente assumeva che la disciplina contenu nella citata disposizione era in contrasto anche con l’art. 27 comma 3 Cos considerato una pena che fosse anche il risultato di una mancata impugnazione non poteva mai essere percepita come una pena giusta.
Assumeva, infine, sul punto, che in ogni caso era possibile un’applicazion analogica della disciplina dettata dal citato art. 442 comma 2 bis anche ai di ritenuta fondatezza dell’appello proposto avverso sentenza resa all’esit giudizio abbreviato.
Con il quarto e ultimo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla statuizione relativa dissequestro e alla restituzione all’avente diritto dell’orologio marca Carti oggetto di sequestro, assumendo che l’oggetto, rinvenuto all’interno del vettura in uso all’imputata, non faceva parte della refurtiva, che invece stata ritrovata nell’abitazione della donna, ma era di proprietà della Tu
circostanza aveva trovato conferma nel fatto che l’orologio non era sta menzionato in alcuna delle denunce sporte dai titolari delle cassette di sicure che, nel corso della rapina, erano state forzate; deduceva che in ordine a emergenze, puntualmente rassegnate con l’atto di appello, la Corte territori non si era confrontata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
In effetti la Corte territoriale ha applicato una pena pecuniaria base di 3.000,00 di multa, dunque eccedente limiti edittali, poiché la pena pecunia per il delitto di rapina non aggravata – al quale si deve fare riferimen ragione dell’elisione delle ritenute aggravanti per mezzo del giudizio bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche – è della mult da euro 927,00 a euro 2.500,00.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’entità della pena pecuniaria, che deve essere determinata euro 1.666,00 di multa, partendo da una pena base di euro 2.500,00 di multa e applicando la riduzione di un terzo in ragione del rito abbreviato prescelto.
Le ulteriori doglianze avanzate con il primo motivo di ricorso sono infondate. Deve, al riguardo, osservarsi che la autonomia e diversità del rea aggravato rispetto a quello semplice ritenuto dalla Corte di Appello determin l’eterogeneità dei termini che impedisce ogni possibile paragone tra trattamento sanzionatorio commisurato dal Tribunale in base al delitt aggravato e quello rideterminato dal giudice dell’impugnazione in base al reat semplice.
Ed invero, non necessariamente la valutazione di gravità del reato semplice deve trovare meccanicistica corrispondenza con quella del medesimo reato aggravato; se il primo giudice ritiene che il reato sia aggravato e tut ritenga di sanzionarlo con il minino edittale ciò non vincola il giu dell’impugnazione che ritenga il fatto non aggravato e tuttavia tale da non po essere sanzionato con il minimo della pena. La minore offensività penale dell condotta che caratterizza il reato non aggravato non esclude affatto, per sce legislativa, l’applicazione di una pena corrispondente, in ipotesi, al mas edittale del detto reato (cfr. in materia di stupefac Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, COGNOME Rv. 282840 – 01, secondo cui non viol il divieto di “reformatio in pejus”, il giudice di appello che, riqualificato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi del
73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo grad nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l’autonomia e la divers del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisura in precedenza).
Si tratta, dunque, di una questione di motivazione sull’uso del pot discrezionale del giudice (art. 132, cod. pen.), questione che è stata sollevata dal ricorrente e rispetto alla quale la Corte territoriale ha re motivazione che appare immune da vizi, richiamando in maniera congrua la gravità oggettiva dei fatti per giustificare la quantificazione della pena base
2. Il secondo motivo è infondato.
Deve osservarsi che la Corte d’Appello ha applicato correttamente gli artt 628, comma 3, n. 1) e 112, n. 1), cod. pen., rendendo sul punto un motivazione immune da vizi con il richiamo all’orientamento di questa Corte che ha escluso l’applicazione del principio di continenza in relazione alle due ci circostanze aggravanti e affermando, in particolare, che la circostan aggravante del reato concorsuale, dell’essere i correi in numero pari o superi a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richied differenza di quest’ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità riunione e organizzazione (v. pag. 14 della sentenza impugnata).
Con ciò la Corte territoriale ha manifestato implicitamente di no condividere l’orientamento diverso da quello sopra illustrato.
3. È infondato anche il terzo motivo di ricorso.
L’art. 442 cod. proc. pen. è stato modificato mediante l’introduzione d comma 2-bis, per effetto dell’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 in quale «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta d sesto dal giudice dell’esecuzione», che vi provvede de plano ex art. 67 comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha lo scopo di ridurre durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazion (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando esse, alla luce valutazione rimessa all’imputato e al difensore, non siano giustificate da concreto interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza d
primo grado l’imputato otterrà, in sede esecutiva, una ulteriore riduzione di sesto della pena irrogata.
Osserva il Collegio che il condannato che ha proposto impugnazione non può percepire come “ingiusto” il trattamento sanzionatorio irrogato proprio perch a differenza di colui che non ha proposto impugnazione, ha perseguito i medesimo obiettivo (e fors’anche quello di ottenere una pronuncia più favorevole in senso assoluto) secondo un diverso percorso, sicché non può attendersi l’ulteriore riduzione prevista per colui che l’impugnazione non ab proposto.
Nè può ritenersi sussistente una lesione al diritto di difesa; si tratta, di una libera scelta che il difensore e l’imputato effettuano all’esito valutazione prognostica riguardo alle probabilità di riforma, in sede impugnazione, della statuizione di condanna in senso favorevole all’imputato.
È, infine, infondato anche il quarto motivo, dovendosi considerare che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di dissequestro e restituzi Tucci dell’orologio marca Cartier in sequestro, ha ritenuto che l’imputata n avesse fornito la prova di avere titolo per chiedere la detta restituz rendendo sul punto una motivazione che appare congrua, ove si consideri che nella specie l’oggetto della rapina è costituito da denaro contante e preziosi
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullat come detto, limitatamente all’entità della pena pecuniaria, che deve esse rideterminata in euro 1.666,00 di multa; nel resto il ricorso deve ess rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pen pecuniaria che determina in euro 1.666,00 di multa. Rigetta nel resto il ricors Così deciso il 29/10/2024