Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11037 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11037 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Terza Sezione penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in parziale riforma della sentenz pronunciata dal Tribunale di Torino in data 05.05.2022, ha assolto NOME dall’imputazione di cui al capo A), riguardante la detenzione illecita in concorso di gr. 100,414 di hashish da potevano trarsi circa 503 dosi singole (artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 ) e rideterminato la pena per reato di cui al capo B) di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90, riguardante la detenzione illecita a fine di cessione di terzi, di gr 3,324 di sosta stupefacente del tipo metanfetamina (mdma), gr 0,426 di sostanza stupefacente del tipo chetamina, e gr 7,908 di cocaina; fatti commessi in Torino il 25.01.2020.
2.La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione Sezione 3, con la sentenza n.40767-24, aveva annullato la pronuncia della Corte di appello di Torino del 18.10.2023 con riferimento all’affermazione di responsabilità di cui al capo A, mentre con riferimento al capo B), per il quale era stata riconosciuta la fattispe di lieve entità, affermava che il giudizio” deve essere ritenuto definitivo” ( fol 3).
3.EI NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, per il segue motivo: violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus disciplinato dall’art. 597 co. 4 cod.proc.pen., nella parte in cui la Corte di Appello, in sede di rinvio ha commisur l’aumento della pena per la recidiva non nella misura di un terzo, come affermato dal Tribunale nel corpo della motivazione della sentenza, bensì nella metà, determinando di conseguenza un aggravio della pena detentiva illegittimo, stante il mancato appello del AVV_NOTAIO Ministero.
4.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena da parte della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
2.Trovano applicazione nel caso di specie i principi già affermati da questa Corte secondo cui “nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenut continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolat quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di “reformatio in peius”, non può irrogare una pena più grave, per specie e quant di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un’ipotesi di pena illegale 4 – n. 9176 del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 285873 – 01) E’ stato affernnatp infatt che nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento della sola condanna per il reato grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell’ art. 81, cpv., cod. pen.; ma
tuttavia egli, proprio in relazione alla regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo continuazione ( Sez. 4 – , n. 13806 del 07/03/2023 Ud. (dep. 03/04/2023 ) Rv. 284601 – 019 2.1.Va quindi rilevato che, nel caso di specie, a seguito dell’assoluzione per il reato di cui a A), assunto come più grave nell’originaria pronuncia resa dalla Corte d’appello, l’annullament con rinvio aveva specificamente ad oggetto la rideterminazione della pena per il reato di cui capo B); in sede di giudizio di rinvio, quindi, la Corte d’appello si è adeguata ai principi di sopra richiamati in quanto ha assunto come pena base quella di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, sicuramente inferiore a quella di anni due di reclusione ed euro seimila di mul assunta dal primo giudice per il reato di sub A); ha poi effettuato l’aumento previsto della m per la recidiva specifica e infraquinquennale, come peraltro già effettuato dal primo giudi sebbene per mero errore materiale riportava l’indicazione” di un terzo”, cfr fol 9 sentenza appello del 18.10.2023 e fol 9 della sentenza di primo grado) che aveva aumentato la pena base, di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, per la recidiva proprio della metà, ad ann 3 di reclusione ed euro 9000,00 di multa.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma che ritiene congrua di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.