Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8118 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8118 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE COGNOME
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su appello dell’imputato, cl riconosceva le circostanze attenuanti generiche nella loro massimaynn conseguente rideterminazione della pena inflitta a NOME in relazione al delitto di cui agli artt. 477, 478, cod. pen., sostituendola poi con la pena pecuniaria di euro 4000,00 euro di multa, mentre confermava nel resto la sentenza impugnata
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) mancanza di motivazione risultante dalla sentenza impugnata sulle specifiche richieste istruttorie contenute nell’atto di appello; 2) violazione del divieto di reformatio in peius e del disposto dell’art. 442, co. 3, cod. proc. pen.; 3) violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. e dell’art. 25 Cost.
Con requisitoria scritta del 7.11.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, demandando al Collegio di provvedere direttamente alla relativa riduzione.
Con conclusioni scritte del 6.11.2025 il difensore di fiducia dell’imputato chiede l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, che appare fondato, mentre gli altri due motivi vanno dichiarati inammissibili.
Inammissibile, in particolare, si presenta il primo motivo di ricorso, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, se non in termini del tutto generici, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità,
dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).
Fondato, invece, appare il secondo motivo di ricorso.
Il giudice di primo grado, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva irrogato nei confronti del ricorrente la pena finale di due mesi di reclusione, partendo dalla pena di quattro mesi di reclusione, che veniva ridotta, in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione, ridotta alla pena finale come innanzi indicata per la scelta del rito.
Il giudice di appello, invece, ha inflitto al prevenuto la pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione, come si evince dalla lettura del dispositivo, senza tenere conto della riduzione per la scelta del rito.
Dalla lettura della motivazione, tuttavia, si ricava che il giudice di appello è partito dalla pena di quattro mesi di reclusione, che riduceva, in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro estensione massima, alla pena finale di mesi due e giorni dieci di reclusione, procedendo, poi, alla sostituzione della pena detentiva così determinata nella misura di euro 4000,00 di multa, ai sensi dell’art. 56 quater, I. n. 689 del 1981, importo cui affermava di essere giunto calcolando euro 50,00 per ogni giorno di pena detentiva (cfr. p. 6).
In questo percorso motivazionale si annida un duplice errore immediatamente percepibile.
Vi è, infatti, innanzitutto un contrasto tra la pena indicata nel dispositivo, pari a mesi due e giorni venti di reclusione, e la pena indicata in motivazione, pari a mesi due e giorni dieci di reclusione.
La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria rende evidente che la volontà del giudice era quella di irrogare la pena riportata in dispositivo.
Invero quattro mesi di reclusione corrispondono a centoventi giorni, che, ridotti di un terzo in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro estensione massima, corrispondono a ottanta giorni, a loro volta pari a mesi due e giorni venti di reclusione, che, convertiti
nella relativa pena pecuniaria della stessa specie, calcolando euro 50,00 per ogni giorno di pena detentiva, si tramutano per l’appunto in 4000,00 euro di multa.
Di conseguenza la pena detentiva irrogata all’imputato deve ritenersi quella di mesi due e giorni venti di reclusione, in considerazione del consolidato principio, secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza deve prevalere il primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, a meno che non emergano elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Rv. 288560 – 02), circostanza non riscontrabile nel caso in esame.
Il secondo errore consiste nella violazione del divieto della reformatio in peius, di cui all’art. 597 cod. proc. pen., posto che nella determinazione della pena finale il giudice di appello non ha tenuto conto della riduzione di un terzo imposta per la scelta del rito dall’art. 442, co. 1, cod. proc. pen.
Sulla pena di mesi due giorni venti di reclusione, ottenuta in forza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro estensione massima, pari a ottanta giorni, andava operata l’ulteriore riduzione di un terzo “secco” per la scelta del rito, giungendo alla pena finale di cinquantatré giorni di reclusione, che, convertita alla luce dei criteri in precedenza indicati, si traduce nella pena finale di 2650,00 euro di multa.
La sentenza impugnata va, pertanto, sul punto annullata senza rinvio, con nuova determinazione della pena finale a carico del ricorrente nella misura di euro 2650,00 euro di multa, che questa Corte è autorizzata a operare ai sensi dell’art. 621 cod. proc. pen.
7. Inammissibile per difetto di interesse appare il terzo motivo di ricorso. Il “chiarimento” richiesto a questa corte dall’imputato appare del tutto superfluo, in quanto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale da parte del primo giudice, la cui decisione non ha formato
oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, è diventato ormai intangibile per la formazione del giudicato sul punto.
Il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria, non essendo completamente soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in euro 2650,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 21.11.2025.