Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19895 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19895 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME,
che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/04/2022 la Corte di appello di Palermo, riqualificato quale delitto di furto tentato pluriaggravato il reato, ritenuto dal primo giudic consumato, per il quale NOME era stato condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 14/09/2018, ha ridotto la pena ad un anno di reclusione ed euro 200 di multa, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al punto della decisione inerente la determinazione della pena.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597 cod. proc. pen. perché avrebbe determinato la pena base in misura superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado: precisamente, il Tribunale avrebbe irrogato la pena di due anni di reclusione ed euro 1200 di multa per il furto consumato, riducendola poi di un terzo ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.; la Corte di appello, fissata in tre anni di reclusio ed euro 600 di multa la pena per il reato consumato, l’ha ridotta «della metà ex art. 56 c.p.» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed infine di un terzo per effetto del rito.
Dunque, pur essendo la sanzione fissata in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa (al lordo della diminuente processuale), e dunque in una misura complessivamente inferiore a quella irrogata dal primo giudice per il reato ritenuto consumato, la Corte sarebbe incorsa in reformatio in peius perché avrebbe posto a base del calcolo una pena-base superiore a quella stabilita dal Tribunale.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cu all’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il divieto di reformatio in peius si pone come limite al potere decisorio del giudice di secondo grado, ed è disciplinato dai commi 3 e 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., come segue: a norma del comma 3, quando l’appello è proposto dal solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né
applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado; a norma del comma 4, se l’appello dell’imputato viene accolto con riferimento a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita.
Tra le diverse declinazioni del principio che sono state poste all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, va qui ricordata quella verosimilmente all’origine dell’interpretazione proposta dal ricorrente, cui ha aderito anche il Procuratore generale – di cui si è occupata la sentenza NOME COGNOME del 2005 (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066).
Nell’occasione le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto sorto al riguardo e ponendosi in linea di continuità con affermazioni precedenti del Supremo organo di nomofilachia (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 201034), hanno affermato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti glE elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, sicché il giudice di appello non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
Secondo questa pronuncia, il comma 3 dell’art. 597 cod. proc. pen. deve essere letto in uno al successivo comma 4, che costituisc:e una disposizione innovativa volta a «rafforzare il divieto della reformatio in peius che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l’esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti». Il comma 4 del citato art. 597 cod. proc. pen. individua quali elementi autonomi, pur nell’ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione e da tale autonomia deriva l’impossibilità di elevare la pena comminata per detti singoli elementi (circostanze e reati concorrenti anche se unificati per la continuazione), pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite era accaduto che la Corte di appello, investita dell’impugnazione del solo imputato, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e, pur infliggendo una pena
nel complesso inferiore a quella irrogata dal Tribunale, aveva elevato l’entità della pena base. In tale modo di procedere, le Sezioni Unite hanno ravvisato una violazione del principio del divieto della reformatio in peius, sancito dall’art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen., come pure del principio devolutivo di cui al comma 1 della stessa norma di legge.
I principi enunciati dalla sentenza NOME COGNOME non si attagliano al caso di specie, che riguarda non già l’applicazione di una circostanza attenuante né l’esclusione di un reato concorrente, bensì la riqualificazione di un reato da consumato a tentato.
2.1. Come è noto, chi risponde di un delitto tentato è punito con la pena stabilita per il corrispondente delitto consumato, ridotta da un terzo a due terzi (art. 56, secondo comma, cod. pen.). Dunque, la cornice edittale del delitto tentato si estende tra un minimo corrispondente alla pena minima stabilita per il reato consumato ridotta di due terzi, ed un massimo corrispondente alla pena massima stabilita per il reato consumato ridotta di un terzo.
L’orientamento più risalente della Corte di cassazione ne faceva derivare la conseguenza che «poiché il tentativo costituisce una figura di reato a sé stante, del tutto autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce, il giudice nella determinazione della pena non è tenuto a stabilire prima una pena base per il reato consumato per poli apportare la riduzione di cui all’art. 56 cod. pen., ma è libero di fissare direttamente la pena per il reato tentato, spaziando discrezionalmente tra il minimo costituito dalla pena minima stabilita per il reato consumato, ridotta ai due terzi, ed il massimo costituito dalla pena massima pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo» (Sez. 2, n. 2141 del 07/11/1969, dep. 1970, Sciacca, Rv. 113758; Sez. 2, n. 1007 del 21/02/1978, dep. 1979, Ponticelli, Rv. 140948).
Ne è seguita l’affermazione secondo la quale l’operazione bifasica consistente nell’individuare prima la pena per la fattispecie consumata e poi operare la riduzione tra un terzo e due terzi sarebbe addirittura errata: cfr. Sez. 1, n. 2391 del 13/01/1984, COGNOME, Rv. 163165, secondo cui «il giudice non deve operare una diminuzione di pena su quella fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, ma deve fissarla spaziando discrezionalmente tra il minimo della pena minima stabilita per quest’ultimo delitto ridotta di due terzi ed il massimo costituit dalla pena massima, pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo».
2.2. L’orientamento è stato superato, ma ciò non consente di trarne le conseguenze auspicate dal ricorrente.
Infatti, è oggi comunemente affermato in giurisprudenza che «la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente
effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa» (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461).
Ciò naturalmente non cambia i termini del problema.
Dire che il giudice non è vincolato al metodo diretto o sintetico, ma che egli può liberamente decidere di utilizzare tale metodo (v. anche Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep. 2017, Di Figlia, Rv. 270:353) ovvero di utilizzare il metodo bifasico, significa semplicemente sottolineare la necessità di una compiuta motivazione che consenta di comprendere i criteri di determinazione della pena e renderli controllabili, ma non significa certo mutare la struttura del delitto tentat
Non a caso, nella motivazione della citata sentenza Birra la Corte di cassazione precisava che «il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell’art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al cili qua della consumazione. E da tale autonomia dell’illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo “bifasico”, cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento dell riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge», per concludere nel senso che, nel caso sottoposto a giudizio, il silenzio del giudice di appello sui criteri di determinazione della pena, in presenza di un motivo specifico sul punto, imponeva l’annullamento con rinvio, dal momento che non era controllabile il rispetto del criterio di legge che impone la riduzione da un terzo due terzi della pena prevista per il delitto consumato. In altri termini, nel caso questione non era affatto comprensibile il criterio di commisurazione della pena e non era verificabile la risposta al motivo di appello sul punto.
La Corte, però, non ha certo mutato opinione rispetto alla qualificazione del delitto tentato come «figura autonoma di reato» rispetto al corrispondente delitto consumato.
2.3. La conseguenza del ragionamento non può che essere, in linea con la giurisprudenza che ha già affrontato il tema, nel senso che non sia ravvisabile alcun profilo di violazione del divieto di reformatio in peius nel caso di specie.
Il delitto tentato è reato autonomo e diverso dal reato consumato e non invece circostanza attenuante che acceda al delitto consumato riducendone la gravità. Non valgono dunque, rispetto alle decisioni del giudice di appello che, in accoglimento del gravame proposto dal solo imputato, riqualifichi il reato da consumato a tentato, i principi dettati dalla sentenza COGNOME con riferimento all’interpretazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; l’unico vincolo per il giudice è rappresentato dal divieto di applicare una pena complessivamente più grave, secondo il principio generale previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Va ribadito, in conclusione, il principio di diritto secondo il quale «in caso riforma in appello della sentenza di primo grado, nel senso dell’integrazione di delitto tentato e non consumato, il giudice dell’impugnazione non è tenuto ad operare la diminuzione sulla pena stabilita dal primo giudice per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, dovendo, invece, determinare la stessa “ex novo” nell’ambito della diversa e minore forbice edittale prevista per il reato tentato ferma la necessità di applicare comunque una riduzione rispetto alla pena originaria» (Sez. 6, n. 29545 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 279689; Sez. 6, n. 27942 del 31/05/2016, COGNOME, Rv. 267391; Sez. 2, n. 46830 del 21/11/2003, COGNOME, Rv. 228673).
L’operazione compiuta dalla Corte di appello di Palermo è dunque del tutto legittima e il ricorso, che solo su tale punto si incentra, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/03/2023