Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38218 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Per quanto ora di interesse, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, con sentenza del 01/04/2019, ha ritenuto NOME COGNOME colpevole dei reati ex artt. 110, 624bis e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Avezzano in data 11/12/2018, in danno di NOME COGNOME), nonchØ 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, rispettivamente ascritti sub J) e K) della piø ampia rubrica e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di anni due e giorni venti di reclusione ed euro trecento di multa.
1.1. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza del 23 aprile 2021, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 27/10/2022, ha annullato la sentenza impugnata – per ciò che inerisce alla posizione di NOME COGNOME – in relazione al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia ed ha, infine, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
1.2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia – decidendo in sede di rinvio – previa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 625bis cod. pen., ritenuta equivalente rispetto alla contestata aggravante inerente al reato di furto ascritto sub J), ha ridotto la pena inflitta all’appellante nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.100,00 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assenza di motivazione in ordine all’entità della pena determinata con riferimento al reato satellite, che ha finito per subire un incremento non sorretto da alcuna giustificazione. Vi Ł un generico riferimento alle caratteristiche del reato, senza altro argomento che valga a
chiarire se si intenda richiamare la fattispecie astratta o il caso concreto; nemmeno ci si pronuncia, del resto, in ordine alla valenza positiva o negativa da riconnettere a tali caratteristiche.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 81 cod. pen. L’aumento di pena pari a mesi otto, operato in relazione al reato satellite, resta privo di giustificazione, a fronte di quanto già deciso dal Tribunale di Avezzano.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Essendo mutata la struttura del reato continuato, la Corte territoriale ha motivato la misura dell’aumento di pena in ragione delle caratteristiche del reato; la motivazione espressa Ł idonea a giustificare la determinazione della pena, oltre che tale da escludere un uso non corretto del potere discrezionale del giudice. NØ sussiste la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., risultando la pena finale inferiore a quella inflitta dal Tribunale.
AVV_NOTAIO – nella veste di difensore di fiducia di NOME COGNOME – ha presentato conclusioni scritte, insistendo per l’annullamento della pronuncia impugnata.
Non sarebbe stata rispettata la procedura bifasica, dal momento che non Ł indicata la pena prescelta per il furto, bensì esclusivamente l’aumento di otto mesi, operato a titolo di continuazione. A fronte di una pena per il reato base contenuta nei limiti edittali, inoltre, viene individuato un aumento per la continuazione di gran lunga eccedente il limite minimo applicabile ex art. 81 cod. pen. Rispetto alla decisione del giudice del primo grado, che riduceva ad un solo mese la pena stabilita per il porto d’arma, la sentenza impugnata dispone una pena di mesi otto di reclusione per il reato di furto. Sembra esser stato adottato, in sostanza, un aumento forfettario che ha la sola funzione di annullare l’effetto premiale per il rito sul reato base.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Riprendendo la sintesi già contenuta in parte espositiva, può precisarsi come la pena nel corso dei vari momenti processuali – sia stata determinata nel modo seguente:
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, negando l’invocata circostanza attenuante ex art. 625bis cod. pen., ha fissato la pena base, con riferimento al reato di furto in abitazione aggravato contestato sub J),nella misura di anni tre di reclusione ed euro trecento di multa; Ł stato poi operato un aumento pari a mesi uno di reclusione ed euro centocinquanta di multa, a titolo di continuazione per il porto di arma ascritto al capo K); la riduzione per il rito, infine, ha consentito di stabilire la pena finale nella misura di anni due e giorni venti di reclusione ed euro trecento di multa;
tale sentenza Ł stata confermata dalla Corte di appello;
la Quinta Sezione di questa Corte ha annullato tale ultima decisione, in ragione della ritenuta fondatezza del motivo inerente al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 625bis cod. pen. ;
giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello ha mutato le modalità di computo del trattamento sanzionatorio, nel senso che la pena base Ł stata individuata, questa volta, facendo riferimento al reato di porto di arma contestato sub K) (condanna che, come sopra accennato, era già divenuta irrevocabile e in relazione alla quale era stata stabilita trattandosi al tempo di un reato satellite – una pena a titolo di aumento per continuazione nella misura di mesi uno di reclusione ed euro centocinquanta di multa); la pena base, nel giudizio di rinvio, Ł stata dunque fissata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro
tremila di multa; l’aumento per la continuazione con il reato satellite (ossia, per la fattispecie di furto aggravato) Ł stato stabilito in mesi otto di reclusione ed euro centocinquanta di multa, per cui si Ł pervenuti alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocentocinquanta; con la riduzione per il rito, la pena finale Ł stata fissata nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duemilacento di multa.
2.1. In tal modo, Ł stata certo mutata radicalmente la struttura stessa del reato continuato, senza però incorrere nella lamentata violazione del divieto di reformatio in peius . E infatti, quanto al divieto di riforma peggiorativa, l’unica esigenza che il giudice di rinvio Ł tenuto a salvaguardare Ł quella di garantire all’imputato l’irrogazione di una pena nel suo complesso meno severa, rispetto a quella anteriormente inflitta; tale regola opera, in particolare, allorquando venga meno – a seguito del giudizio d’appello – la precedente unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come piø grave e dai reati satelliti (si veda Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, COGNOME, Rv. 231701 01).
In ordine alla eventuale violazione del divieto di riforma peggiorativa, in sede di rideterminazione sanzionatoria conseguente al giudizio di rinvio, occorre in realtà rifarsi al principio di diritto enunciato, fra tante, da Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 – 01, a mente della quale: ‹‹Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella piø grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore›› (tale regola ermeneutica Ł stata espressa in aderenza al dictum di Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258653 01).
Pur nella consapevolezza dell’esistenza di un difforme orientamento (espresso da Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, COGNOME, Rv. 283113 – 01 e da Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, COGNOME, Rv. 284601 – 01), questo Collegio intende dare continuità alla linea dettata dalla succitata decisione delle Sezioni Unite).
2.2. Le doglianze difensive, sebbene articolate in distinti motivi, rampollano poi da una comune matrice e, quindi, ben si prestano ad una agevole trattazione congiunta.
In base a quanto sopra chiarito, anzitutto, non vi Ł chi non rilevi come l’avversato mutamento – sopra ampiamente analizzato – della struttura della continuazione sia da reputarsi perfettamente aderente al principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite; tale diversa strutturazione della già ritenuta continuazione, quindi, non ha comportato alcuna modifica sanzionatoria maggiormente afflittiva, essendosi comunque pervenuti alla determinazione di una pena piø mite, rispetto a quella antecedentemente stabilita.
2.3. Quanto alla struttura motivazionale posta a fondamento della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la misura dell’aumento di pena per il reato satellite, essenzialmente richiamando le caratteristiche stesse dello stesso. La critica difensiva, del resto, presenta un mero carattere confutativo e non riesce realmente a far emergere vizi rientranti nel novero di quelli azionabili in sede di legittimità.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME