Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50448 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50448 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di minaccia, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per la concorrente contravvenzione di molestie perché estinta per l’intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza ricorre l’imputata deducendo con unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione. Eccepisce la ricorrente la violazione del divieto di reformatio in peius, posto che la Corte territoriale, nel rideterminare in senso favorevole all’imputata la pena a seguito del suo proscioglimento per il reato prescritto, non ne ha dichiarato la sospensione condizionale invero già concessa in primo grado, statuizione questa non impugnata dal pubblico ministero. Sotto altro profilo la ricorrente lamenta l’omessa confutazione del motivo d’appello relativo alle spese liquidate in favore della parte civile nel primo grado di giudizio. Infine contesta il denegato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e n. 6 c.p. pure invocate con l’atto di appello.
Con motivi aggiunti depositati dalla difesa il 12 aprile 2023, viene dedotta la violazione dell’art. 130 c.p.p. in riferimento all’ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza depositata dalla Corte d’appello il precedente 7 aprile. In proposito evidenzia la ricorrente come il giudice del merito abbia con tale atto integrato, su richiesta della parte civile, tanto la motivazione che il dispositivo dell sentenza impugnata, aggiungendo la frase “conferma nel resto”, nonostante la stessa sentenza fosse stata già impugnata con ricorso per cassazione ed al fine di sanare illegittimamente i difetti motivazione denunziati con l’impugnazione, tanto più che il provvedimento sarebbe stato adottato senza instaurare il contraddittorio con l’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Anzitutto deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo nuovo proposto nell’interesse della ricorrente. Non già perché sia manifestamente infondato, atteso che, al contrario, è fondata sia la doglianza ad oggetto alla mancata instaurazione del contraddittorio camerale ai fini della decisione dell’istanza di correzione dell’errore materiale (ex multis Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933), sia quella relativa all’impossibilità
per il giudice della cognizione di procedere ai sensi dell’art. 130 c.p.p. quando la sentenza è già stata, come nel caso di specie, impugnata dall’imputato (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 279236). Più semplicemente il provvedimento di correzione dell’errore materiale non può essere impugnato con la sentenza (e tanto meno con i motivi aggiunti), ma deve costituire oggetto di autonoma impugnazione secondo le forme e le modalità prescritte dall’art. 127 c.p.p.
3. Ciò premesso sono fondati i motivi di ricorsi relativi alla violazione del divieto d reformatio in peius con riguardo alla mancata conferma della sospensione condizionale della pena irrogata ed al mancato esame della censura ad oggetto la quantificazione delle spese liquidate in primo grado in favore della parte civile, rimanendo inammissibili invece quelli relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e n. 6 c.p. in quanto generiche erano le doglianze in proposito formulate con il gravame di merito. Non di meno deve rilevarsi come nel frattempo il reato per cui è stata confermata la condanna della COGNOME si è estinto per il compimento del termine di prescrizione. Non emergendo dalla sentenza, né dal ricorso, elementi in favore del proscioglimento nel merito dell’imputata, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti penali per la ragione indicata, rimanendo dunque travolto in tal senso anche il provvedimento accessorio di correzione dell’errore materiale ai medesimi effetti.
Quanto alle statuizioni civili, rimangono ferme quelle relative alla condanna al risarcimento del danno, che, al pari di quella ad oggetto l’affermazione di responsabilità dell’imputata, non hanno costituito oggetto di devoluzione con il ricorso. Con riguardo, invece, alle spese della parte civile liquidate in primo grado, come detto il ricorso è fondato, posto che la Corte non ha esaminato il relativo motivo d’appello e comunque non lo ha confutato, limitandosi per l’appunto con il provvedimento ex art. 130 c.p.p. a confermare la pronunzia del Tribunale. Sul punto la sentenza deve dunque essere annullata e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente in grado d’appello, che provvederà anche sulle spese sostenute dalla stessa parte, se dovute, nel giudizio d’appello e nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili, limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile relative al giudizio di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 9/11/2023