Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40214 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente assertivamente fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché, oltre ad essere reiterativo, tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 20 e ss. della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 597 comma terzo cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che è legittima l’applicazione d’ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. – che sancisce il divieto della “reformatio in peius” quando appellante sia il solo imputato – non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (cfr. in tal senso Sez. U, Sentenza n. 8411 del 27/05/1998 Udienza dep. 17/07/1998 Rv. 210979 – 019);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023