Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39993 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviat ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 19 aprile 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione oltre alla multa in relazione ai reati di rapina, tentata estorsione e les personale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, non tenendo conto del divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado, applicato al ricorrente, d’ufficio, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, senza che vi foss stato appello della parte pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di diritto, secondo cui, poiché l’ar comma 3, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d’appello nell’ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie – le quali, secondo il disposto dell’art. 20 cod. pen., conseguono di dirit alla condanna come effetti penali di essa – al giudice di secondo grado è consentito applicare d’ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con i gravame del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di interdizione dai pubblici uffic (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 210979; (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589 -01).
Nel caso in esame, la Corte di appello, con corretta applicazione di tale principi giuridico, invero pacifico da lungo tempo, ha applicato d’ufficio al ricorrente la pe accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici per cinque anni, quale effetto ex lege rispetto alla condanna principale alla pena di anni quattro di reclusione, sebbene tale pena accessoria non fosse stata applicata dal giudice di primo grado e non vi fosse stata, sul punto, alcuna impugnazione della parte pubblica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 12/11/2025.