Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45219 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Messina il 23/08/1964;
avverso la ordinanza del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 17/09/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le sentenze (irrevocabili) pronunciate dalla Corte di appello di Messina (con il rito abbreviato) in data 4 luglio 2022 e dal Tribunale della stessa città pronunciata, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il giorno 12 giugno 2024, rideterminando la pena in complessi anni sette e mesi sette di reclusione ed euro 11.000,00 di multa.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio fissato per i reati satellite di cui alla sopra indicata sentenza di patteggiamento.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. per avere fissato la pena per i reati satellite indicati nei capi A), D), E), G), H), J) ed L) della sentenza del Tribunale di Messina del 12 giugno 2024 in misura superiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione. In particolare, il ricorrente deduce che per i sopra indicati reati la citata sentenza aveva applicato una pena di mesi uno di reclusione ciascuno, mentre il giudice dell’esecuzione la ha fissata in mesi tre per ognuno di essi incorrendo in tal modo in una ‘reformatio in peius’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È noto che il giudice dell’esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello
più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, COGNOME, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845). Pertanto, il giudice dell’esecuzione deve operare nuovamente il trattamento sanzionatorio, mediante i poteri che l’art. 671 cod. proc. pen. gli conferisce dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all’art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073). Inoltre, il giudice dell’esecuzione – in sede di applicazione della disciplina del reato continuato – non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735 – 01).
Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato ha correttamente individuato come pena base ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 per il reato di usura ritenuto più grave, dalla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Messina del 4 luglio 2022 (poi ridotta di un terzo per la scelta del rito), ma ha invece fissato l’aumento di pena per tutti i reati satellite (accertati sia con la medesima sentenza della Corte territoriale sia con quella di patteggiannento del Tribunale di Messina del 12 giugno 2022) nella misura di mesi tre di reclusione ciascuno, nonostante per quelli di cui ai capi A), D), E), G), H), J) ed L) il Tribunale – nel fare proprio l’accordo raggiunto dalle parti – aveva applicato una pena di mesi uno per ognuno di essi.
Il giudice dell’esecuzione – con riferimento al trattamento sanzionatorio per i sopra indicati reati satellite di cui alla sentenza del Tribunale di Messina del 12 giugno 2022 – ha determinato la relativa pena in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione incorrendo, così, nella lamentata ‘reformatio in peius’.
Pertanto, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Messina, in funzione di giudic dell’esecuzione ed in diversa composizione (Corte cost., sent. 9 maggio 2013, n.183), per nuovo giudizio che tenga conto di quanto sopra illustrato
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione degli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.