Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6313 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6313 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 19 giugno 2025 della Corte d’appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME
l
COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., perché formava e comunque deteneva falsa carta d’identità sulla quale risultava apposta la sua effigie fotografica, anche se apparentemente rilasciata a NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione dei fatti contestati, essendo l’effigie del ricorrente apposta sul documento contraffatto ìndice non certo della condotta contestata.
2.2. Il secondo deduce violazione del divieto di reformatio in peius in punto di determinazione della pena, tanto con riguardo alla individuazione della pena base, quanto alla riduzione della stessa a fronte della concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al terzo.
La Corte territoriale, sostiene la difesa, pur correttamente ritenendo che la fattispecie di cui al comma 2 descrivesse un reato autonomo rispetto a quello indicato al primo comma, ha rideterminato la pena base nella misura di anni 2 e mesi 8 di reclusione, pari al minimo edittale previsto dal comma 2 dell’art. 497bis, cod. pen., ma in misura superiore a quella indicata dal Tribunale (anni 2 di reclusione), e su tale pena ha correttamente operato la riduzione per le generiche, ma in misura inferiore al terzo, laddove in primo grado erano state riconosciute nella massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Manifestamente infondato il primo motivo, in quanto il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, per principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554), avendo logicamente il soggetto agente partecipato alla contraffazione fornendo la propria effigie fotografica.
Infondato, invece, il secondo motivo.
Il principio dal quale muove la difesa è pienamente condivisibile ed è stato espresso da questa Corte con la nota sentenza delle Sezioni Unite William Morales (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066): il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche a tutti i singoli elementi che la compongono. Ciò, però, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., e ribadito dalla successiva giurisprudenza (cfr. per tutte Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311 e gli ampi riferimenti giurisprudenziali richiamati) solo ove i parametri e la sequenza di raffronto rimangano identici: quando invece tali dati mutano, il mero confronto “matematico” tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un’utile comparazione; sicché, in tal caso, l’unico riferimento possibile è quello fornito dalla entità della pena complessiva (cfr. Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107).
Ciò considerato, il primo giudice, esclusa espressamente la sussistenza della contestata recidiva, pur in assenza di altre aggravanti (e, quindi, erroneamente ritenendo che la fattispecie di cui al secondo comma della norma citata fosse una circostanza aggravante), ha posto in bilanciamento le circostanze attenuanti generiche, irrogando, così, la pena di anni due di reclusione, ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
La Corte d’appello, escludendo, correttamente, ogni bilanciamento, ha applicato la riduzione per le generiche sulla pena prevista al secondo comma, ma in misura inferiore ad un terzo: pena base, pari al minimo edittale, anni due e mesi otto di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione ed ulteriormente ridotta per il rito ad anno uno e mesi quattro di reclusione.
Ebbene, seppur non sia mutata la sequenza del raffronto, sono stati modificati i rapporti ponderali dei singoli elementi, essendo venuta meno, nel complessivo trattamento sanzionatorio, la possibilità di operare un giudizio di comparazione tra circostanze; ed in questo caso, per come si è detto, l’unico riferimento possibile è quello fornito dalla entità della pena complessiva, che, pacificamente, non è stata modificata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l’11 dicembre 2025
Il Consigli re estensore
GLYPH Il Presidente