Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11359 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11359 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO per l’infondatezza dei motivi di ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che si è si riportato motivi di ricorso di cui ha chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 24/11/2023, ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1) e ha rideterminato la pena per i delitti di estorsione contestati ai capi 51-bis, 52-bis e 52-ter in anni tre e mesi otto di reclusione e milleduecento euro di multa.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con due distinti atti di ricorso, sottoscritti dai suoi difensori NOME COGNOME e AVV_NOTAIO.
3. Con il ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO sono stati dedotti, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 2, 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sotto il duplice profilo della eccessività della pena determinata quale pena base per il reato estorsivo di cui al capo 51-bis, e degli aumenti di pena disposti ex art. 81 cod. pen. per i reati estorsivi satellite di cui ai capi 52-bis e 52-ter in violazione del divieto di reformatio in peius. Si rileva che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen. e ritenuti assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio, della sentenza emessa il 7/12/2022 dalla Corte di appello di Roma che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero e in riforma della sentenza pronunciata in abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Roma, aveva condannato la ricorrente anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius viene evidenziato che il G.up., determinata la pena base per il più grave reato di estorsione di cui al capo 51-bis, aveva applicato quale aumento per la continuazione mesi sei e giorni dieci di reclusione per gli altri due episodi di estorsione e mesi due per le due intestazioni fittizie, con successiva riduzione di un terzo per il rito abbreviato. seguito di impugnazione proposta sia dalla ricorrente che dal Pubblico ministero (che aveva impugnato la sentenza limitatamente all’assoluzione per il 416-bis cod. pen.), la Corte di appello, con sentenza del 7/12/22, aveva condannato la ricorrente anche per il 416-bis, comma 6, cod. pen. e “riconosciute le attenuanti generiche prevalenti anche per questo capo, ritenuta assorbita la condotta di cui al capo 52 nel reato di cui al capo 51-bis e quella di cui al capo 52-quater nei reati contestati ai capi 52-bis e 52-ter, unificati tutti i reati ex art. 81 c.p.,” aveva rideterminato la pena in anni 5 e mesi 10 di reclusione. In particolare, il giudice di appello, individuata la pena base in quella prevista per il reato associativo (anni dieci di reclusione) e operata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, aveva individuato i singoli aumenti ex art. 81 cod. pen. in mesi quattro di reclusione per le tre estorsioni (in cui aveva ritenuto assorbite le intestazioni fittiz originariamente contestate ai capi 52 e 52-quater), ferma l’ulteriore riduzione per il rito abbreviato, all’esito della quale l’aumento disposto per ogni singola estorsione era divenuto pari a mesi due e giorni venti. A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla sola imputata, la sentenza era stata annullata con rinvio limitatamente all’art. 416-bis, mentre erano stati rigettati i motivi di ricorso relati
alla responsabilità per i reati estorsivi e ritenuti assorbiti quelli relati trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, in sede di rinvio, assolta l’imputata per il reato di cui all’art. 416-bis ed assunta come pena base l’estorsione più grave, ha disposto un aumento per la continuazione pari a mesi quattro e giorni quattro per ciascuna delle due estorsioni, di gran lunga superiore all’aumento stabilito nel primo giudizio di appello (pari, come detto, a mesi due e giorni venti), in assenza di specifica impugnazione dell’ufficio di procura. La motivazione, in ogni caso, è contraddittoria per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’eccessività della pena.
Con il ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO sono stati articolati due distinti motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte di appello di Roma in sede di giudizio di rinvio, previa assoluzione della ricorrente dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha rideterminato il calco della pena individuando, oltre alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di estorsivo ritenuto più grave e l’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., un aumento per la continuazione in relazione ai capi 52 bis e 52-ter pari a mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro quattrocentosessanta di multa per ciascuno dei due delitti, con ciò incorrendo in una violazione del divieto di reformatio in peius, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero.
Infatti, in accoglimento dello specifico motivo di appello proposto dall’odierna ricorrente ed alla luce della documentazione prodotta, la precedente Corte distrettuale aveva deciso di ridurre la pena applicata in primo grado ex art. 81 cod. pen., individuando l’aumento per la continuazione per ciascuno dei due delitti estorsivi in mesi quattro di reclusione, per un totale di mesi otto reclusione.
Ne consegue che il maggiore aumento pari a mesi sei e giorni dieci di reclusione per ciascuno dei due delitti posti in continuazione (per un totale di anni uno e mesi venti di reclusione) costituisce una chiara reformatio in peius rispetto alla pena in precedenza applicata.
3.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte di appello, in sede di rinvio, ha omesso di motivare in ordine all’entità degli aumenti per la continuazione, determinati con un consistente discostamento dal minimo edittale applicabile ex art. 81 cod. pen. (pari ad un giorno di reclusione). Il giudice di appello ha obliterato la circostanza, evidenziata con l’atto di appello, che le due estorsioni avvinte dal vincolo della continuazione
costituivano in realtà due segmenti della medesima operazione economica posta in essere in danno delle medesime persone offese, tanto che la sentenza di primo grado si esprime, in proposito, in termini di “unitaria vicenda”. L’omessa motivazione risulta ancor più censurabile ove si tenga conto della contraddittorietà della decisione di individuare un così consistente aumento per la continuazione con la duplice circostanza dell’intervenuta assoluzione dell’imputata dal delitto associativo e della individuazione della pena base per il delitto estorsivo ritenuto più grave nel minimo edittale, con conseguente violazione del criterio di “proporzionalità reciproca”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure prospettate con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e con il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, incentrate sulla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondate.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello in forza del quale “Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore” (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 Rv. 258653-01).
Il principio, costantemente ribadito da plurime successive pronunce (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 48538 del 21/10/2022 Rv. 284214-01; Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196-01), trova applicazione anche in sede di rinvio.
Si è infatti affermato che “Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. ma , per la regola del divieto di “reformatio in peius”, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente la violazione del divieto in un caso in cui il giudice del rinvio aveva aumentato la pena per il reato satellite determinandola in misura superiore a quanto disposto nel primo giudizio, pur irrogando una pena finale complessivamente inferiore)” (Sez. 4, Sentenza n. 13806 del 07/03/2023, Rv. 284601-01).
Nel caso in esame, la pena complessivamente irrogata dalla Corte di appello che, in sede di giudizio di rinvio, ha assolto l’odierna ricorrente dal più grave reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., è complessivamente inferiore a quella irrogata con la sentenza di primo grado (pari ad anni quattro di reclusione ed euro milleseicento di multa) che, peraltro, aveva determinato (secondo quanto pure prospettato nel ricorso dell’AVV_NOTAIO), un aumento per la continuazione per i reati estorsivi satellite pari a mesi sei e giorni dieci, corrispondente a quello determinato nella sentenza impugnata. Il giudice del rinvio ha, altresì, operato il calcolo della pena partendo da una pena base per il reato estorsivo ritenuto più grave individuata, come nella sentenza di primo grado, nel minimo edittale.
Né ai fini della dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, rileva, per quanto detto, il minor aumento per la continuazione stabilito dalla prima Corte di appello, che aveva condannato l’imputata anche per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. in ragione del sopravvenuto mutamento della struttura del reato continuato, conseguente all’assoluzione per il reato più grave di cui all’art. 416bis cod. pen. in forza della quale la regiudicanda satellite (ovvero il delitto di estorsione di cui al capo 51-bis) è divenuta quella più grave.
Inammissibile, in quanto generico, è il segmento dell’unico motivo dedotto con il ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO che censura la contraddittorietà della motivazione “per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, e nello specifico, l’eccessività della pena”, trattandosi di vizio solo formalmente denunciato, senza che risulti articolata una specifica argomentazione sul punto.
È, invece, fondato il secondo motivo articolato nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO concernente l’omessa motivazione in ordine alla determinazione dell’entità degli aumenti per la continuazione.
Sul punto va premesso che, come correttamente rappresentato nel ricorso, l’odierna ricorrente, con il primo ricorso per cassazione, aveva censurato l’omessa risposta, da parte dei giudici di appello, in ordine allo specifico motivo di impugnazione con il quale si era censurata la violazione del criterio di proporzionalità reciproca (cfr. pag. 15 della pronuncia rescindente) in ragione del significativo allontanamento dal minimo edittale dei segmenti di pena irrogati ex art. 81 cod. pen.
La Corte di cassazione, con la pronuncia rescindente, ha espressamente dichiarato assorbita la doglianza nel disposto annullamento della sentenza di
appello in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Escluso, dunque, che sul punto si sia formato il giudicato, va rilevato che nella sentenza impugnata non è rinvenibile alcuna motivazione in ordine alla determinazione dell’entità degli aumenti per la continuazione, né una tale motivazione risulta, sia pure implicitamente, desumibile dalle ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “Il giudice dell’appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell’assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l’appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena. (In motivazione, la Corte ha, altresì, evidenziato che, in quest’ultima ipotesi, può ritenersi un’implicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso)”. (Sez. 4, Sentenza n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742-01).
Nel caso in esame, il rilievo relativo all’omessa determinazione dei singoli aumenti per la continuazione era stato prospettato al fine di contestare l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ciò da cui conseguiva il dovere della Corte di appello, investita del giudizio di rinvio, di fornire risposta alla specifica doglianza.
Tale risposta, nel caso di specie, è mancata.
Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell’art. 81 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 25/02/2026
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