Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42507 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42507 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME alvatore nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la rettifica della pena, ai sensi dell’art. 619 comma 2, cod. proc. pen., per entrambi gli imputati in anni sette e mesi quattro di reclusione e il rigetto nel resto dei ricorsi;
udita la parte civile, AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2023 giudice per le indagini preliminari di Palermo, con rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di cui agli artt. 416-bi commi 1, 3, 4 e 6 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di tale sentenza, ha escluso l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416-bis cod. pen., confermandola nel resto e riducendo la pena inflitta agli imputati ad anni otto di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso di NOME COGNOME
2.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546, comma 2, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e di difetto di motivazione.
La Corte di appello si è limitata a riprodurre la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le censure contenute nei motivi di appello.
Inoltre, la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME con motivazione illogica, valorizzando elementi equivoci e meramente congetturali.
Non risulta provata la partecipazione all’associazione del ricorrente in quanto: a) si è limitato a acquistare da NOME COGNOME e NOME COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non ha mai avuto rapporti qualificati con loro né tantomeno ha proseguito insieme a loro l’attività di RAGIONE_SOCIALE, come emerge dal contenuto delle intercettazioni, che evidenziano come, alle pretese avanzate dai congiunti del COGNOME di rimettere in discussione l’assetto precedentemente stabilito, ossia la reale cessione delle quote, gli imputati si sono fermamente opposti adducendo il fatto che avevano pagato la cifra richiesta; b) non ha ottenuto dai vertici del mandamento la possibilità di imporre un monopolio nel settore delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo piuttosto stato costretto ad accettare l’insediamento sul territorio dell’RAGIONE_SOCIALE concorrente dei RAGIONE_SOCIALE. Le intercettazioni valorizzate dalle sentenze di merito sul punto non sono idonee a provare i termini della presunta richiesta di protezione avanzata dal ricorrente e dal COGNOME; anzi, vi è
una conversazione in atti (del 19.11.2020) che prova che sono stati i concorrenti COGNOME a chiedere la protezione RAGIONE_SOCIALE; c) durante la detenzione di NOME COGNOME il ricorrente ha impiegato proprie risorse economiche per sostenerne la RAGIONE_SOCIALE per motivi di amicizia e non in ragione di un presunto vincolo mafioso. Nessun valore può avere la circostanza che COGNOME, dal carcere, abbia fatto pervenire al ricorrente una lettera, perché di essa non è stato possibile ricostruire il contenuto né è stato provato cosa avrebbe fatto il ricorrente a seguito della sua ricezione; d) la notizia della morte di NOME COGNOME è stata appresa da fonti aperte, che ne ricollegavano l’omicidio al pentimento di NOME COGNOME; e) non vi è prova di un incontro con NOME COGNOME, né del contenuto di un eventuale dialogo con lo stesso.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 4, cod. pen. Non sussiste l’aggravante di cui al comma 4 citato, mancando qualsiasi prova che le armi fossero a disposizione del ricorrente o comunque a lui ricollega bili.
2.1.3 Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 133 e 416-bis cod. pen.
La Corte, in difetto di appello del pubblico ministero, ha violato il divieto di reformatio in peius, in quanto, a seguito dell’eliminazione dell’aggravante di cui comma 6 dell’art. 416-bis cod. pen., ha determinato la pena complessiva partendo da una pena base (anni 12 di reclusione) superiore a quella individuata dal giudice di primo grado (anni 11 di reclusione).
2.2. Ricorso di NOME COGNOME
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto motivazione in quanto la sentenza impugnata si è limitata a riprodurre l’apparato argomentativo del giudice di primo grado, senza confrontarsi con le censure formulate nell’atto di appello, che conteneva una compiuta disamina di tutti gli episodi incongruamente ritenuti significativi dal giudice per le indagini preliminari, rilevando come gli stess fossero privi di efficacia probatoria.
2.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416bis cod. pen., in quanto la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME con motivazione illogica, valorizzando elementi equivoci e meramente congetturali. Si sviluppano sul punto censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte dal coimputato COGNOME con il primo motivo di ricorso.
Si aggiunge che l’imputato è stato assolto dai tre reati fine contestati, adottando un iter argomentativo che si pone in contrasto con la condanna per la partecipazione all’associazione; la stessa circostanza che in anni di indagine non sia emerso neppure un reato fine depone nel senso dell’inesistenza del reato associativo.
Si sottolinea, infine, che l’esclusione dell’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416-bis cod. pen., smentisce l’assunto secondo cui il ricorrente avrebbe fornito un fattivo contributo nella gestione e acquisizione di imprese secondo modalità mafiose.
2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod. pen., in quanto non è stata dimostrata la disponibilità effettiva delle armi da parte del ricorrente.
2.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto, senza valorizzare una serie di altri elementi quali l’assenza di precedenti e il corretto comportamento processuale.
2.2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 133 e 416-bis cod. pen. Sul punto vengono sviluppate le medesime censure del coimputato COGNOME in relazione al calcolo della pena.
2.2.6. Con il settimo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. in quanto il mero richiamo alla congruità della pena non consente di verificare il corretto utilizzo del potere discrezionale del giudice in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio. Con l’atto di appello era stata richiesta l’applicazione del minimo della pena, ma sul punto la sentenza non ha motivato.
2.2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine alla richiesta di revoca della condanna al risarcimento del danno in favore degli enti costituiti parti civili ma, anche su questo punto, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione.
2.2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
La sentenza impugnata ha confermato la confisca delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sulla base del rilievo che si tratta di imprese mafiose, posto che della loro compagine fanno parte i ricorrenti e che l’attività della prima ha dato vita a una controversia con altra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Non viene, invece, dato alcun rilievo alla provenienza delle somme utilizzate per l’acquisizione
delle relative quote, né in ordine alle modalità con le quali esse avrebbero contribuito alla realizzazione degli scopi dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare va evidenziato, per il rilievo che assume in relazione ai motivi, comuni ad entrambi i ricorsi, con cui si deducono vizi della motivazione, il consolidato orientamento in merito ai limiti del sindacato di legittimità.
In base all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100; Sez, 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702). È, quindi, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilit dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).
Va ulteriormente precisato che, con il ricorso per cassazione, la parte non può reiterare gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
Essendo, poi, la motivazione della sentenza impugnata in parte fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, è anche necessario ribadire che l’attività di interpretazione delle captazioni è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di 24 I legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ciò premesso, rileva il Collegio che la censura, che integra il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME ed è parte, anche, del primo motivo di ricorso di NOME COGNOME, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza di secondo grado non costituisce mera riproduzione di quella di primo grado ma, pur riproducendo ampi stralci di essa, si confronta analiticamente con le censure difensive, disattendendole. Come meglio riportato nell’analisi dei motivi che seguono, il tessuto argomentativo della sentenza analizza tutte le censure prospettate negli atti di appello, che, in sostanza, si risolvono in una diversa lettura degli elementi di prova, effettuata parcellizzando il contenuto di intercettazioni e valorizzando, di volta in volta, solo la parte favorevole alla tesi difensiva (incontro del 07/06/2020, vicenda La RAGIONE_SOCIALE, conversazione del 27 gennaio 2020 tra NOME COGNOME e tale COGNOME, aiuto prestato COGNOME).
Il primo motivo di ricorso COGNOME NOME COGNOME e il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME possono essere trattati congiuntamente in quanto, con censure sostanzialmente sovrapponibili, contestano la partecipazione all’associazione dei due ricorrenti.
I ricorsi appaiono inammissibili in quanto, da un lato, versati in fatto e, dall’altro, tendenti alla rilettura delle emergenze probatorie attraverso una valutazione delle intercettazioni telefoniche difforme da quella operata dai giudici di merito.
Come già rilevato, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dell motivazione con cui esse sono recepite. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno operato una conforme valutazione delle intercettazioni telefoniche che non appare né illogica né irragionevole e che, quindi, non è sindacabile in questa sede.
In particolare i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto associazione di tipo mafioso con il ruolo di partecipi, fino a gennaio 2021, del sodalizio denominato RAGIONE_SOCIALE, quali componenti dell’articolazione territoriale costituita dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, retta per lungo tempo da NOME COGNOME, deceduto il 20/03/2010 (come definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato acquisita agli atti), in cui esponenti di spicco sono stati NOME COGNOME e NOME COGNOME, attualmente rinviato a giudizio per essere divenuto il reggente della RAGIONE_SOCIALE.
4.1. La partecipazione al sodalizio viene contestata dai ricorrenti che sostengono, in primo luogo, che l’acquisizione e gestione della società di RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto sostenuto dalle sentenze di merito, è estranea all’ambiente mafioso.
La RAGIONE_SOCIALE è stata costituita nel 2007, di essa erano soci i due ricorrenti, nel marzo 2014 NOME COGNOME è formalmente uscito dalla società e allo stesso è subentrato NOME COGNOME. La società ha operato in continuità, anche di sede, rispetto alla RAGIONE_SOCIALE (operante dal 1987), di fatto gestita da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le vicende della società sono ricostruite sulla base del contenuto di un incontro, intercettato con il captatore informatico installato sul cellulare di NOME COGNOME, tra quest’ultimo, NOME COGNOME, NOME COGNOME (figlia di NOME COGNOME) e il marito NOME COGNOME. Ebbene, dal dialogo emerge che originariamente la società era riconducibile a NOME COGNOME, reggente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, e NOME COGNOME, esponente di spicco della stessa, e che in essa erano
coinvolti anche due nipoti di costui (NOME e NOME). Poiché era stato deciso di sciogliere la società, NOME COGNOME aveva inviato il nipote NOME COGNOME da NOME COGNOME, per offrirgli di rilevarla, insieme ai suoi nipoti, per 120.000 euro (valore complessivo 160.000, da dividere in quattro quote). NOME COGNOME, però, aveva preferito uscire dalla società, ritenendo il prezzo eccessivo ed essendo infastidito dal fatto che la valutazione fosse effettuata da NOME.
Si erano, allora, fatti avanti i due ricorrenti, che avevano acquistato le quote di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi familiari; con loro in società era rimasto NOME, figlio di NOME (che figura formalmente nella compagine sociale solo dal 2014).
Nel corso di un incontro del 7 giugno 2020 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno tentato di rimettere in discussione l’assetto così stabilito, ma NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono opposti fermamente, dicendo che avevano pagato la cifra pattuita.
In questa conversazione, richiamata dalle difese a sostegno della estraneità dei ricorrenti all’associazione, NOME COGNOME fa invece un chiaro riferimento alla matrice RAGIONE_SOCIALE del legame originario tra i soci, tanto che, secondo la sentenza impugnata, è indicativa della riconducibilità alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, fin dalla sua nascita.
Le vicende successive dimostrano, poi, che i problemi che l’RAGIONE_SOCIALE ha incontrato sono stati risolti sempre nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, o, ove non possibile, del mandamento.
Infatti, nella seconda metà della 2017 nel settore, fino a quel momento gestito solo dalla COGNOME, si è profilata una nuova iniziativa imprenditoriale che ha visto come protagonista COGNOME NOME e suo figlio COGNOME NOME.
Nella conversazione riportata a pagina 27 della sentenza impugnata NOME COGNOME si lamenta con tale NOME del comportamento del genero di quest’ultimo che, con il NOME RAGIONE_SOCIALE, gli faceva concorrenza «sui funerali». Nel discorso fa presente all’interlocutore che lui e NOME COGNOME sono persone «di vero rispetto» e formula implicite ma chiare minacce nei confronti del genero.
In realtà, i COGNOME erano, al pari dei ricorrenti, esponenti di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui la contrapposizione tra i due gruppi, che nulla aveva di concorrenziale, è stata portata a un livello superiore, dovendo il contrasto essere risolto dal capo mandamento.
La questione viene trattata da NOME COGNOME (reggente della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME) e NOME COGNOME (allora capo del mandamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno) nel corso dell’incontro del 16 settembre 2017, come emerge dalla conversazione del 1 ottobre 2020 (riportata alle pagine 31 e seguenti della sentenza impugnata).
A quell’incontro NOME COGNOME è stato accompagnato da NOME COGNOME, proprio per il “discorso” delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A conferma di ciò, la sentenza riporta una ulteriore conversazione tra i due ricorrenti, avvenuta dopo l’arresto di NOME COGNOME. I due discutono del contenuto di un precedente summit con il capo mandamento, che aveva avuto luogo il 27 maggio 2017 e che era stato intercettato, giungendo a escludere con sollievo che potesse essere stata lì affrontata la questione delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che li riguardava direttamente, perché ad esso successiva.
Il contrasto ha, infine, trovato un equilibrio nella specifica ottica delle dinamiche mafiose e ha visto gli imputati COGNOME e COGNOME sostanzialmente costretti ad accettare che un’altra RAGIONE_SOCIALE, riconducibile ai COGNOME, si insediasse nel territorio.
La difesa richiama il contenuto di una dialogo, del 19 novembre 2020, in cui NOME COGNOME racconta agli interlocutori, NOME COGNOME e NOME COGNOME, di avere incontrato per caso NOME COGNOME (socio di fatto del COGNOME RAGIONE_SOCIALE, condannato per aver fatto parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME all’esito di un processo che vedeva come coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, anch’essi contestualmente condannati per lo stesso reato) e di avergli detto di aver conosciuto NOME COGNOME “per colpa loro”, al fine di sostenere che era stato il COGNOME a interessare della questione il sodalizio mafioso.
Si tratta di un passo estrapolato dal contesto di una conversazione che ha contenuti ben più estesi: da essa emerge che COGNOME era venuto in contatto con NOME COGNOME e COGNOME NOME, vertici del mandamento, proprio per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, dopo l’arresto COGNOME, COGNOME e i soggetti a lui vicini potevano dormire sonni tranquilli perché a loro carico non c’erano intercettazioni mentre a doversi preoccupare erano proprio il COGNOME e il COGNOME, tanto più che il COGNOME si era pentito. Sul finire il COGNOME riferisce di aver detto al COGNOME ch c’erano degli amici intenzionati a recarsi a COGNOME per dare loro una lezione e dirgli di chiudere l’attività. Come rileva il giudice di primo grado (pag. 65 sentenza di primo grado che, saldandosi nella nella sua struttura argomentativa con quella di secondo grado, può essere lette congiuntamente ad essa, costituendo un unico complessivo corpo decisionale) solo il pieno inserimento degli imputati nella compagine associativa, in quel frangente, in una posizione di forza ha consentito a COGNOME di minacciare direttamente e pesantemente un soggetto nella caratura RAGIONE_SOCIALE come NOME COGNOME.
4.2. I ricorrenti sostengono, poi, di aver prestato, con proprie risorse, aiuto alla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, durante la sua detenzione, per motivi amicali.
Dalla sentenza emerge che gli atti del procedimento in cui COGNOME è stato, prima, sottoposto a misura cautelare e, poi, rinviato a giudizio come reggente della
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME sono stati acquisiti al procedimento e che da essi emerge il ruolo attivo di COGNOME nella dirigenza dell’articolazione territoriale.
Dopo l’arresto di COGNOME, i due imputati hanno aiutato la RAGIONE_SOCIALE sia con dazioni di denaro schermate da relazioni lavorative con i figli del detenuto sia con l’agevolazione sotto diverse forme delle attività economiche della RAGIONE_SOCIALE COGNOME (si vedano le intercettazioni riportate a pagina 39 della sentenza impugnata).
Altra forma di aiuto era l’impiego in un proprio cantiere di NOME COGNOME e NOME COGNOME, funzionale sia a garantire ai figli di NOME COGNOME un impiego sia a coprire il pagamento di somme ulteriori per il sostegno del padre detenuto (pag. 42). Inoltre, da una serie di conversazioni intercettate tra il 9 e il 28 aprile 2020 si apprende della trattazione da parte degli imputati, in collegamento con NOME COGNOME, di questioni riservate nonché dell’esistenza di una lettera indirizzata da NOME COGNOME dal carcere a NOME COGNOME, contenente talune specifiche richieste. Dalla successiva conversazione del 10 aprile risulta che COGNOME ha affrontato tutte e due le questioni con chi di competenza e che, per entrambe, le cose sembravano mettersi per il verso giusto.
La Corte, con motivazione logica e immune da vizi, ha confermato sul punto la valutazione del primo giudice, ritenendo che la vicenda riveli la consapevolezza di NOME COGNOME di poter contare sulla piena disponibilità e supporto di COGNOME (che, significativamente, lo accompagnò il 16 settembre 2017 all’incontro con i capi mandamento, a ulteriore dimostrazione del legame e della fiducia che del reggente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’imputato COGNOME).
Quanto a COGNOME, la sentenza evidenzia la sua consapevolezza del contenuto di un altro summit avvenuto il 27 maggio del 2017 per averne avuto contezza da proprio COGNOME il quale gli aveva riferito del pericolo che aveva corso COGNOME per recarsi a Misilmeri in violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione applicatagli. Solo un sicuro inserimento del COGNOME nel sodalizio avrebbe consentito allo stesso di essere messo a parte di una notizia di tale portata, trattandosi di incontro del reggente della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME con il capo mandamento COGNOME.
4.3. Il 28 Febbraio 2020 è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco migliore NOME COGNOME. fratello di migliore NOME. Nel corso di una conversazione del medesimo giorno COGNOME riferiva allo COGNOME di essere stato a poco prima informato dell’assassinio dal cugino NOME (NOME). È, dunque, infondata la prospettazione difensiva secondo cui la notizia è stata appresa da fonti aperte.
Nel corso della conversazione COGNOME esprimeva l’intenzione di parlare di questo discorso con COGNOME NOME, figlio di COGNOME NOME, all’epoca detenuto, nell’ambito di un procedimento nel quale era già stato condannato come appartenente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Piana degli albanesi. COGNOME esortava lo
COGNOME a evitare qualsiasi discussione a causa delle eccessive attenzioni esistenti. Correttamente la Corte riconnette a tale conversazione il significato di evidenziare che il ruolo degli imputati nella sfera associativa risultava pienamente riconosciuto in ambito locale anche all’esterno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME e il terzo motivo di ricorso NOME COGNOME possono essere trattati congiuntamente in quanto con entrambi si deduce l’insussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in quanto non risulta che i ricorrenti avessero disponibilità di armi.
Il Collegio ritiene di condividere sul punto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, “RAGIONE_SOCIALE“), per la configurabilità dell’aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l’esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori. (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Rv. 284761. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l’associazione contestata sia storicamente riconducibile a “RAGIONE_SOCIALE“, il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell’interno del sodalizio).
Dalla sentenza emerge che la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME costituisce una articolazione di RAGIONE_SOCIALE, che è notoriamente una associazione armata. Tale dato trova riscontro fattuale nelle intercettazioni in cui gli imputati parlano in modo chiaro dell’attentato con armi da fuoco realizzato ai danni del sodale COGNOME.
Per continuità logica è opportuno esaminare il quarto motivo di ricorso articolato da NOME COGNOME con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Le censure sono infondate.
La Corte, con motivazione logica e immune da vizi, ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche, apparendo la condotta di gravità tale da essere incompatibile con un trattamento sanzionatorio più mite. Ha, inoltre, evidenziato che non emergono né sono state evidenziate situazioni che incidano sensibilmente sull’apprezzamento del fatto e della capacità a delinquere idonee a giustificare il loro riconoscimento, tenuto anche conto dell’assenza di alcun sintomo di resipiscenza per la condotta tenuta.
Entrambi gli imputati deducono i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 133 e 416-bis cod. pen.
I motivi sono fondati.
Il giudice di primo grado ha determinato la pena nel seguente modo: pena base anni undici di reclusione, aumentata di anni quattro di reclusione per l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, fino ad anni quindici di reclusione, ridotta per la scelta del rito ad anni dieci di reclusione.
La Corte ha ritenuto insussistente l’aggravante e ha ridotto la pena ad anni otto di reclusione.
Sul punto va rilevato che, in tema di divieto di reformatio in peius, a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell’appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata (Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, Rv. 269802).
Nel caso di specie la Corte non ha fatto corretta applicazione di tale principio perché la pena finale di anni otto di reclusione, determinata a seguito della riduzione per il rito, presuppone che la pena base sia di anni dodici, ossia superiore alla pena base stabilita dal giudice di primo grado.
Poiché la determinazione della pena finale è frutto di un errore di computo, essa può essere rettificata, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. da questa Corte senza annullamento della sentenza, partendo dalla pena base di anni undici di reclusione, individuata dal giudice di primo grado, e riducendola per il rito fino ad anni sette e mesi quattro di reclusione.
Con il settimo motivo di ricorso la difesa di NOME COGNOME deduce i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. in quanto con l’atto di appello era stata richiesta l’applicazione del minimo della pena, ma sul punto la sentenza non ha motivato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice di primo grado, tenendo conto degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. aveva ritenuto di individuare la pena da applicare agli imputati «in misura significativamente ma non particolarmente superiore al minimo edittale e, in concreto, in quella di anni 11 di reclusione».
A fronte di un ricorso del tutto generico sul punto, la Corte di appello, con motivazione logica e immune da vizi, ha ritenuto di condividere tale impostazione, in quanto la condotta dell’imputato è di tale gravità da non meritare un trattamento sanzionatorio più mite. Infatti, in tema di determinazione della pena,
nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 26528).
Con il settimo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine alla richiesta di revoca della condanna al risarcimento del danno in favore degli enti costituiti parti civili.
Su punto va rilevato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy Rv. 284096).
Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere la legittimazione a costituirsi parti civili degli enti sopra indicati e provata la sussistenza del danno non patrimoniale, di minima entità, da loro patito sulla base della intervenuta condanna per il reato di cui all’art. 416-bis. Ha, quindi, provveduto alla liquidazione in v equitativa di tale danno, nella misura di euro 500 per ciascuna parte civile.
Dal tessuto argomentativo della sentenza di secondo grado si ricava l’implicita conferma di tale statuizione, derivante dalla ribadita responsabilità per il reato di associazione di stampo mafioso.
L’ottavo motivo di ricorso articolato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
L’art. 416-bis, comma 7, cod. pen. prevede la confisca dei beni: 1) “strumento” del delitto di partecipazione o direzione dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE; 2) che servirono o furono destinati alla consumazione del delitto; deve trattarsi naturalmente di beni strumentali al delitto stesso di cui all’art. 416-bis cod. pen. e non riferibili ai singoli delitti fine la cui confisca potrà eventualmente esser operata autonomamente; 3) provento del delitto, singolarmente indicati come prezzo, prodotto o profitto; i beni che ne costituiscono l’impiego.
Ai fini della confiscabilità occorre, cioè, che sia provato un collegamento tra i beni medesimi e l’attività illecita attribuita all’imputato nell’ambito del delitto di all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, COGNOME, Rv. 257709; Sez. 1, n. 3392 del 16/07/1993, COGNOME, Rv. 195180).
Nel caso di specie la Corte, con motivazione immune da vizi, ha disposto la confisca tanto della San’NOME che della RAGIONE_SOCIALE in quanto imprese mafiose.
In riferimento alla prima, ha fatto rinvio alla sua costituzione, da parte di soggetti aderenti alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, e alla sua gestione, caratterizzata dall’intervento della RAGIONE_SOCIALE o del mandamento per dirimere le controversie con i terzi (vicenda COGNOME). Ha, inoltre, evidenziato che l’intraneità al sodalizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha permesso di fornire, tramite l’RAGIONE_SOCIALE, un sostegno economico agli associati in carcere (assunzione di familiari di NOME COGNOME).
Quanto alla RAGIONE_SOCIALE, formalmente partecipata da un solo socio COGNOME ma sostanzialmente riconducibile ai ricorrenti, come dagli stessi ammesso, COGNOME ha riferito di essere solo un prestanome e ha aggiunto che RAGIONE_SOCIALE e COGNOME «erano la stessa cosa».
Dalla sentenza di primo grado emerge che, dopo che nella mattinata del 1 ottobre 2020 si erano susseguiti una serie di controlli delle forze dell’ordine sia presso il municipio di COGNOME sia presso un cantiere della RAGIONE_SOCIALE, è emersa una seria preoccupazione in ordine alle dichiarazioni che poteva aver reso il collaboratore di giustizia NOME COGNOME. Nel corso di una conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, oggetto di intercettazione ambientale, COGNOME esprimeva l’idea che COGNOME doveva aver parlato proprio delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oltre che della RAGIONE_SOCIALE, dicendo chiaramente come intorno all’esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a COGNOME, come pure intorno all’attività edilizia, era stato stabilito in ambito mafioso un determinato assetto tale da garantire l’equilibrio tra le diverse forze in campo (conversazione riportata a pagina 55 della sentenza di primo grado).
Rileva il giudice di primo grado che, se non emerge con chiarezza quale fosse precisamente questo assetto, quel che è certo è che la questione per la sua evidente rilevanza RAGIONE_SOCIALE, era stata portata anche all’attenzione di NOME COGNOME, che in quel periodo reggeva il mandamento insieme a NOME COGNOME, oltre che dello stesso COGNOME.
Conclusivamente, secondo il giudice di primo grado le due imprese «hanno costituito mezzo attraverso il quale si è esplicata l’attività delittuosa ascritta ag imputati e, in particolare, per il conseguimento e il mantenimento della gestione o del controllo di attività economiche nonché per il conseguimento di appalti e servizi pubblici e ancora per realizzare profitti o vantaggi ingiusti».
Tale motivazione, immune da vizi, si sottrae al sindacato di legittimità.
Conclusivamente la sentenza impugnata va riformata, limitatamente alla pena da applicare ai due imputati, che va rideterminata.
Ritiene il collegio di compensare integralmente le spese della parte civile in relazione alla presente fase, in quanto, se è vero che il loro apporto nella fase di legittimità è naturalmente più ridotto di quello della fase di merito, è vero anche
che, nel caso di specie, non hanno preso posizione sull’unico motivo di ricorso svolto nei loro confronti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene che ridetermina in anni sette e mesi quattro di reclusione. Rigetta i ricorsi nel resto. Compensa integralmente le spese di costituzione di parte civile.
Così deciso il 23/10/2024