Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 10 aprile 2019, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (rapina aggravata, sequestro di persona e autoriciclaggio per il COGNOME; violenza privata aggravata anche ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. per il COGNOME ed il COGNOME), qualificando il fatto ascritto agli imputati COGNOME e COGNOME quale ipotesi tentata, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione all’ art. 125, comma 3 e 4 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo al provvedimento che aveva revocato la precedente ordinanza di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.; rileva il ricorrente che la Corte d’appello dopo aver ammesso la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale disponendo l’esame di un teste e della persona offesa, assunta la prova testimoniale con il primo dei testi aveva, in diversa composizione, revocato la precedente ordinanza con provvedimento adottato dal solo Presidente del Collegio senza adeguata motivazione; in tal modo violando sia le norme che impongono la decisione collegiale, sia l’obbligo di motivazione delle ordinanze.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione (per illogicità o mancanza) con riguardo alla valutazione di attendibilità espressa in relazione alle dichiarazioni della persona offesa; lamenta il ricorrente che non sia stata correttamente valutata la credibilità intrinseca del dichiarante (svalutando la condanna definitiva a suo carico per il delitto di calunnia e omettendo di apprezzare la mancanza di precisione, coerenza e linearità della narrazione); allo stesso modo, non è stata considerata con criterio la credibilità del racconto, reso solo dopo molti mesi dal fatto quanto alla descrizione dell’abbigliamento del ricorrente e alle confidenze ricevute dal teste COGNOME, ritenuto elemento essenziale nella conferma delle dichiarazioni; errata la svalutazione delle contraddizioni esistenti nella narrazione; fondata, ancora, la censura riguardante la mancanza di elementi esterni di riscontro al dichiarato della persona offesa; scarsamente probante il riconoscimento fotografico operato, in ragione della datata conoscenza personale del ricorrente.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, per illogicità e carenza della motivazione, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di
autoriciclaggio; la sentenza aveva confermato le statuizioni di primo grado sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa che, a sua volta, aveva appreso della condotta, diretta a ostacolare l’individuazione della provenienza della propria vettura oggetto della rapina, dal teste COGNOME, pur avendo quest’ultimo negato con decisione nel corso del suo esame i fatti che avrebbe riferito alla persona offesa
2.3. Con il quarto motivo si deduce ancora vizio della motivazione, per illogicità e carenza della motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sull’assenza di elementi positivi; analogamente si censura il difetto di motivazione in relazione alla misura della pena in concreta irrogata, considerato il superamento della media edittale nell’individuazione della sanzione da applicare.
Ha proposto ricorso, altresì, il comune difensore degli imputati COGNOME e COGNOME deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione dell’ordinanza resa in data 28 ottobre 2021 dalla Corte territoriale, con cui veniva revocato il precedente provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; l’ordinanza era del tutto priva di motivazione sul punto; in sentenza la Corte si era profusa nel dimostrare l’attendibilità della persona offesa con argomenti non desumibili dagli atti (come per l’affermato “coraggio” della vittima nel denunciare i fatti) e in modo palesemente contraddittorio rispetto ad elementi obiettivi (le condanne definitive per calunnia e esercizio arbitrario della proprie ragioni) dimostrativi del contrasto esistente tra l’imputato ricorrente e la persona offesa. Non erano stati considerati i provvedimenti incidentali che avevano negato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti oggetto di imputazione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto ai riscontri individuati dalla sentenza impugnata rispetto alle singole frazioni di dichiarazioni ritenute attendibili; la valutazione della credibilità e della portata dei riscontri e stata operata in modo contraddittorio e non aderente al contenuto delle prove indicate, avendole interpretate in modo errato.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’operato trattamento sanzionatorio, con violazione del divieto di reformatio in peius; la sentenza, pur avendo ridotto la misura della pena base, per effetto della diversa qualificazione del fatto quale ipotesi tentata del delitto di violenza privata, aveva lasciato inalterata la misura dell’aumento di pena per le circostanze aggravanti, così violando la disposizione dell’art. 597 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è infondato.
3 GLYPH
1.1. GLYPH Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il tema sollecitato dalla difesa, ossia quello della revoca dell’ordinanza di rinnovazione emessa ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., vede la costante giurisprudenza orientata ad ammettere il provvedimento di revoca quale esito della discrezionale valutazione del giudice d’appello, “senza necessità di una specifica motivazione all’esito delle acquisizioni probatorie officiose”; si è così precisato che il giudice d’appello, una volta che abbia disposto d’ufficio la rinnovazione istruttoria, può nel prosieguo disporne la revoca senza necessità di una specifica motivazione all’esito delle acquisizioni probatorie officiose (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, C., Rv. 249907 – 01), quando ritenga sufficienti le prove già acquisite. (Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011, Allalo, Rv. 251112 – 01), e senza che dia luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione della prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, ove si ritenga sufficientemente istruito il processo (Sez. 6, n. 49047 del 20/09/2004, Bilardello, Rv. 230615 – 01).
Alla strega di tale canone, il provvedimento adottato non è viziato da nullità né per il suo contenuto intrinseco, né per l’assunto difetto di motivazione poiché la revoca presuppone la valutazione dell’adeguatezza del materiale probatorio raccolto all’esito dell’esame del primo teste.
Al contrario di quanto assunto dal ricorrente, come risulta dal verbale riassuntivo e, ancor più, da quello stenotipico dell’udienza del 28 ottobre 2021, la Corte d’appello ha motivato il provvedimento di revoca della precedente ordinanza, dopo aver concluso l’esame del teste COGNOME, esprimendo il giudizio di superfluità dell’esame dell’ulteriore testimone.
A ciò va aggiunto che l’eventuale motivo di nullità, per il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto costituente vizio da ricondurre alla categoria delle nullità generali a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 279166 – 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 – 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 257891 – 01), avrebbe imposto alla difesa del ricorrente di eccepire la nullità subito dopo la pronuncia dell’ordinanza oggi censurata; ma dal verbale indicato non risulta sollevata alcuna eccezione al riguardo dalla difesa che, preso atto della decisione della Corte d’appello, concordò la data per la successiva udienza in cui si svolse la discussione finale.
Quanto alle modalità con cui fu assunto il provvedimento, nessuna disposizione del codice prevede, a pena di nullità, che la decisione sulle questioni sorte nel corso dell’istruttoria richieda la deliberazione nelle forme previste dall’art. 527 cod. proc. pen. Pertanto, quando l’art. 495 cod. proc. pen., applicabile anche nel giudizio di appello, prevede che “il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione delle prove che risultano superflue”, la norma non impone
alcuna specifica modalità di deliberazione della decisione, come del resto previsto per l’intero corso dell’istruzione dibattimentale; ma anche volendo ipotizzare un’irregolarità della decisione, per la mancata deliberazione collegiale in difetto della sospensione del processo per consentire al Collegio di ritirarsi in camera di consiglio, essa non è presidiata da alcun espressa previsione di nullità, né il ricorrente ne ha dedotto alcuna specifica ipotesi. In questo senso si è coerentemente affermato che «l’inosservanza dell’art. 125, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione è segreta, è sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice collegiale deliberata all’esterno della camera di consiglio (nella specie, nell’aula di udienza) è valida, salva l’applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari, da momento che, a norma dell’art. 124 stesso codice, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale» (Sez. 1, n. 39928 del 22/10/2002, COGNOME, Rv. 222719 – 01).
1.2. Il secondo motivo è formulato in parte per ragioni non consentite, e in altra parte risulta manifestamente infondato. La lettura del motivo, infatti, mette in evidenza il tentativo del ricorrente, attraverso la deduzione di vizi della motivazione (peraltro indicati con riferimento a tipologie, quali la mera illogicità, ovvero il carattere non adeguatamente convincente – pag. 6 del ricorso – o non persuasivo – pag. 7 – della motivazione, non rilevanti in sede di giudizio di Cassazione, perché diversi da quelli relativi alla sua mancanza, alla sua manifesta illogicità o alla sua contraddittorietà su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01) di proporre una rilettura degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità; quanto, poi, alla censura riguardante l’omessa motivazione su alcuni aspetti del giudizio di attendibilità, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata che ha dato conto delle censure formulate con l’atto di appello, le ha esaminate in modo puntuale e le ha superate con argomenti privi di vizi logici fornendo una chiave di lettura delle distinte dichiarazioni rese nel corso del tempo coerente sia con il contesto geografico ed ambientale, sia con la dimostrata capacità di intimidazione da parte degli imputati, fornendo spiegazioni (pag. 7 e ss.) sul superamento del dato rappresentato dalla condanna definitiva per calunnia riportata dal COGNOME attraverso un’analitica ricostruzione dell’emergere dell’acquisita consapevolezza circa la capacità di identificare gli autori della rapina in suo danno, attraverso i riscontri logico fattuali derivati dalle confidenze, rese alla persona offesa dal teste COGNOME, e dalle intimidazioni ricevute dagli imputati COGNOME e COGNOME in epoca successiva alla rapina.
L’anomalia del riaffiorare di particolari, come l’abbigliamento di uno dei rapinatori, solo a distanza di tempo, e le discrasie nel racconto (quanto all’indicazione di chi aveva agito per minacciarlo con un’arma) non sono state considerate decisive dalla decisione impugnata, a fronte di elementi di portata probatoria ben più rilevante, come per il significato dell’intimidazione posta in essere dagli imputati COGNOME e COGNOME e per le ammissioni dei testimoni oculari presenti all’interno della barberia ove iniziò l’azione aggressiva in danno del COGNOME, captate nel corso di intercettazioni (pagg. 11-12); si tratta di dati che il ricorrente non considera nella valutazione complessiva del quadro probatorio, così evidenziando la genericità del contenuto della censura riguardante la portata delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è assolutamente generico nella formulazione e reiterativo delle censure sollevate e esaminate dalla Corte territoriale, che ha ritenuto decisivo il contenuto delle registrazioni dei dialoghi intercorsi tra il COGNOME e la persona offesa, rispetto ai quali il ricorrente non è in grado di segnalare né l’inidoneità dimostrativa rispetto a quanto rappresentato dalle decisioni di merito, né il loro travisamento quanto al contenuto del dato probatorio.
1.4. il quarto motivo è manifestamente infondato, quanto al difetto di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte rispettato lo standard motivazionale richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità, mettendo in rilievo l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01), non riconoscibili in quelli indicati nell’atto di appello poiché la scelta del rito abbreviato è pacificamente inconferente a questi fini (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271 – 01: Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260012 – 01), mentre la generica allegazione dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato, non meglio specificato, risulta irrilevante.
Per altro verso, il motivo risulta proposto per ragioni non consentite, poiché il profilo della commisurazione della pena non aveva formato oggetto di specifico motivo di appello (avendo in quella sede l’appellante chiesto unicamente, in sede di conclusioni dell’atto d’impugnazione, di “rimodulare la pena”) divenendo così inammissibile la sua deduzione in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I ricorsi degli imputati COGNOME e COGNOME, che poggiano sui medesimi motivi, sono infondati.
2.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono entrambi di difficile lettura e presentano una disordinata sovrapposizione di censure (dirette ora verso
l’ordinanza istruttoria, ora verso la sentenza). Si tratta di formulazione del ricorso con modalità non consentite, poiché privo di specificità sia con riguardo all’individuazione del provvedimento, del capo o del punto della decisione attaccata, sia per la totale assenza di specifica individuazione del lamentato vizio della motivazione; ciò che residua è l’elencazione di ipotizzate omissioni valutative, senza alcuna puntuale enunciazione del vizio e della sua rilevanza sull’assetto complessivo della motivazione.
2.2. Il terzo motivo è infondato.
Secondo un orientamento che può dirsi costante e consolidato, se nel giudizio di appello muta la misura della pena base, per effetto di una diversa qualificazione giuridica, gli aumenti per le circostanze aggravanti possono rimanere uguali, sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius solo se gli aumenti sono superiori a quelli fissati nel precedente grado (ipotesi che non ricorre nella specie).
Se, infatti, anche l’individuazione di una pena base eguale nella misura, in ipotesi di riqualificazione del fatto in altra meno grave fattispecie di reato, non viola il divieto di reformatio in peius, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep.2019, Melone, Rv. 274390 – 01), o finanche quando la pena base risulti di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all’originaria imputazione, sempre che la sanzione finale non sia superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Canzoniere, Rv. 267858 – 01), gli aumenti per le circostanze aggravanti, le diminuzioni per le circostanze attenuanti e l’eventuale bilanciamento tra circostanze di segno opposto, nella stessa ipotesi di riqualificazione in senso favorevole per l’imputato quanto al titolo di reato, non implicano l’obbligo di ridurre gli aumenti già determinati in primo grado o di mantenere fermi l’entità delle diminuzioni ed il giudizio di bilanciamento, in quanto la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali (Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 261034 – 01; per una fattispecie di riconoscimento dell’ipotesi tentata, in luogo di quella consumata, e di applicazione per le circostanze attenuanti generiche di una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non è conferente il richiamo al precedente indicato dalla difesa nel corso della discussione orale; la sentenza Sez. 2, n. 22032 del 16/3/2023, COGNOME, n.m., riguardava l’ipotesi del riconoscimento in grado di appello di una circostanza attenuante, ferma restando la qualificazione del reato, con determinazione della pena base in misura più grave rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado, attraverso un aumento per la circostanza aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen.
superiore a quello operato dalla sentenza appellata, ipotesi strutturalmente diversa da quella in esame.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/3/2024