Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria conclusiva depositata in data 31 luglio 2024 con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di rap è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limi giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Cassazione quello di rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autono adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostr la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina aggravata, ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed Corte territoriale, con motivazione coerente con le acquisizioni processuali, ritenuto il quadro probatorio raccolto nel giudizio di primo grado esaustivo completo, rimarcando come il riconoscimento fotografico, effettuato dalla persona offesa, in termini di assoluta certezza, abbia trovato riscontro nel control polizia che l’imputato aveva subito poco prima dei fatti proprio a bor dell’autovettura Lancia Y targata TARGA_VEICOLO segnalata dalla vittima (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata):
rilevato che l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta la manc assunzione di una prova decisiva (in particolare l’accertamento della data in cui stata scattata la fotografia mostrata alla persona offesa in sede di individuazi è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie (vedi pagina 4 sentenza impugnata), ha illustrato le ragioni della non necessarietà della pr richiesta dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già format Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifest valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 275114 – 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273326 -01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius conseguente alla riqualificazione dal fatto nel reato più grave di cui all’art. 628 cod. pen. è manifestamente infond il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il giud
n
appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può procedere ad una più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principi giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, sempre che sia sufficientement prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condanna sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 2, n. 39961 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922- 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024. E., Rv. 286026 – 01);
rilevato che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna violazione de divieto di reformatio in pelus, in quanto la difesa, con l’atto di appello, aveva contestato la sussistenza del fatto, pur riqualificato dal Tribunale nei te dinanzi indicati, sicché il fatto medesimo è stato devoluto alla cognizione de Corte di appello, la quale, legittimamente, ai sensi dell’art. 597, comma 3, proc. pen., ha preceduto, a sua volta, a una nuova riqualificazione del f medesimo, reputando corretta la contestazione primigenia, ferma restando la pena inflitta in primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblic ministero;
rilevato che l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all 628, comma terzo, nn. 1 e 3-bis è reiterativo di censure già dedotte in appel puntualmente disattese dalla corte di merito a seguito di una valutazione deg elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di di che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con conseguente aspecificità della censura;
rilevato che l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con una d quelle previste dall’art. 20-bis cod. pen. è del tutto generica; il ricorrente, di una motivazione logicamente corretta (vedi pag. 5 e 6 della sentenza), si lim a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un ness critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2024.