Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41772 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ARDORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
NOMECOGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME, per COGNOME NOME la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo della sentenza con eliminazione della statuizione della revoca della sospensione condizionale della pena e l’inammissibilità del ricorso nel resto, per COGNOME NOME l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’ultimo motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena e l’inammissibilità nel resto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso con conferma della sentenza impugnata e condanna degli imputati al risarcimento dei danni, dichiarando la provvisoria esecuzione delle statuizioni civili, oltre alla liquidazione dei compensi ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002;
udito il difensore della parte civili RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto la conferma della sentenza e si Ł ripotata alle conclusioni depositate;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME e NOME
NOME, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO.NOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30 ottobre 2024, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiaratoNOME COGNOME responsabile dei reati di cui ai capi35) (artt. 110, 624, 625 comma 1 n.5), 73) e 87) (artt. 110 cod. pen., 256 comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. n. 152/2006), NOME COGNOME dei reati di cui ai capi 53) e 54) (art. 648 cod. pen.), NOME COGNOME dei reati di cui ai capi 73) 81) e 83) (artt. 110 cod. pen., 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/2006), 82) e 84)(artt. 110 cod. pen. 181 comma 1 D.Lgs. n.42/2004), NOME COGNOME dei reati di cui ai capi1) (art. 416 commi 1 e 5 cod. pen.), 6), 12), 14), 15), 16) (art. 640 cod. pen.), 9), 10)17), 18), 24),28) (artt. 110, 624, 625 comma 1 n.2 cod. pen.) e 25 (artt. 61 comma 1 n.2, 110 e 494 cod. pen.), NOME COGNOME del reato di cui al capo 30) (art. 648 cod. pen.), NOME COGNOME del reato di cui al capo 31) (art. 648 cod. pen.), NOME COGNOME dei reati di cui ai capi 83) e 89) (artt. 110 cod. pen., 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/2006), NOME COGNOME dei reati di cui ai capi 72), 78), 87, 88) artt. 110 cod. pen., 256 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 152/2006); avverso la sentenza ricorre il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
1.1violazione degli artt. 125 comma 3, 192 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; vizio di motivazione nella parte concernente l’individuazione del soggetto resosi autore delle condotte contestate e la valutazione della prova di identificazione personale, in quanto la prova era stata ricavata dai nominativi apposti in calce ai fotogrammi e mancava la documentazione degli atti di indagine tesi all’identificazione del soggetto ritratto (erano assenti i relativi verbali); il giudice di appello aveva richiamato genericamente le considerazioni relative al coimputato COGNOME ed aveva definito attendibile la deposizione del teste perchØ era stata resa da un operatore di polizia giudiziaria (che aveva affermato essere corretta la indicazione inclusa nelle didascalie poste a corredo delle immagini), omettendo qualsiasi altra considerazione e malgrado non fossero stati documentati nelle forme di legge gli atti compiuti, non considerando che l’attendibilità Ł un giudizio sulla dichiarazione, e non sul testimone; nØ il problema argomentativo poteva dirsi superato dal fatto che il decidente avesse genericamente richiamato i verbali trascrittivi in atti;
1.2 violazione degli artt. 256 comma 1) lett. a) D.Lgs. n.152/2006 e 110 cod.pen. con riferimento ai capi 73) e 87) dell’imputazione; il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, con riferimento ai cd. reati RAGIONE_SOCIALE, prescindeva dalla individuazione di una condotta esecutiva del reato soggettivamente riconducibile al medesimo, in quanto il ricorrente aveva tenuto una condotta meramente passiva, rappresentata dalla mera presenza a bordo del veicolo; inoltre, secondo il giudice, la raccolta dei rifiuti sarebbe stata effettuata da altro soggetto diverso dall’imputato, ma attribuita a quest’ultimo; neppure era possibile attribuire il trasporto dei rifiuti, posto che non era il ricorrente a guidare il camion che trasportava i rifiuti e non vi era la prova che gli oggetti trasportati potessero essere qualificati ‘rifiuti’.
In particolare, quanto al capo 73, per la configurabilità del concorso nel reato occorreva che si sarebbe dovuto argomentare perchØ la mera presenza del soggetto avesse fatto venire ad esistenza o rafforzato il proposito criminoso, ma la motivazione su tale punto
era completamente mancante, avendo la Corte di appello ritenuto responsabile il ricorrente solo per la sua presenza a bordo del veicolo ed anche nella fase di abbandono; quanto al capo 87), il fatto di avere aiutato un imprenditore a nome COGNOME a caricare sul proprio carro attrezzi la carcassa di un veicolo non era stato posto in correlazione con altri atti riconducibili al ricorrente antecedenti o successivi e concernenti lo stesso episodio; non vi era la prova che il ricorrente avesse preventivamente ‘raccolto’ tale carcassa, la avesse successivamente ‘smaltita’ o avesse contattato l’imprenditore al fine di effettuare la consegna; non era poi dato sapere quale fosse stata la sorte della carcassa dell’autovettura, se fosse stata ‘smaltita’ o meno; la condotta attribuita all’imputato non sostanziava alcuna delle condotte previste dall’art. 256 comma 1) lett. b) D.lgs. n. 152/2006, posto che il carattere ‘non occasionale’ dell’attività descritta nell’imputazione non era stato oggetto della valutazione giudiziale;
1.3 violazione degli artt. 62bis , 81 e 133 cod. pen.: il giudice di appello, dopo aver affermato la ‘capacità delinquenziale dell’imputato’ e la ‘attitudine alla commissione di reati anche di altra natura’, aveva proceduto alla riduzione della sanzione, per cui non si comprendevano i criteri adottati per procedere alla determinazione della sanzione, anche in relazione all’aumento per la continuazione; gli stessi elementi erano stati utilizzati in maniera contraddittoria anche per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche; inoltre, il ricorrente era stato considerato ‘perfettamente integrato nelle dinamiche organizzative illecite in cui era maturata la consumazione del fatto considerato’, in contrasto con la statuizione giudiziale (contenuta nella sentenza di primo grado) escludente la partecipazione del ricorrente alla contestata RAGIONE_SOCIALE criminosa.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
2.1 inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione, stante l’inosservanza dell’art. 268 comma 1 cod. proc. pen.: non era stato redatto un verbale documentante le operazioni di intercettazione delle comunicazioni; inoltre, l’eccepita inutilizzabilità conseguiva al fatto che le intercettazioni erano di altro procedimento, per cui l’omesso deposito dei verbali incideva negativamente sulla possibilità di farne uso nel procedimento in esame;
2.2 violazione degli artt. 192, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e 648 cod. pen.. il giudice di merito aveva formulato un giudizio di penale responsabilità dell’imputato in relazione ai delitti contestati ai capi 53) e 54) a cagione del bene rinvenuto nella casa del ricorrente, ritenendo così sussistente l’elemento psicologico del reato, ma così facendo aveva introdotto un sostanziale automatismo probatorio e argomentativo, senza considerare in alcun modo le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, seppure al solo fine di rimarcarne l’eventuale rilevanza;
2.3 violazione degli artt. 62bis , 81e 133 cod. pen.: l’obbligo di motivazione non riguardava soltanto la pena base, ma anche l’aumento per la continuazione, non potendosi utilizzare le stesse argomentazioni due volte, una per la pena basee una per l’aumento per la continuazione: il decidente risultava avere determiNOME due volte la pena in relazione allo stesso reato (quello di cui al capo 53) e non aveva determiNOME la pena per il reato di cui al capo 54; quanto alle attenuanti generiche, la difesa aveva evidenziato l’esistenza di un elemento meritevole di considerazione, costituito dalle dichiarazioni spontanee dell’imputato, che aveva contribuito alla ricostruzione del fatto e dimostrato di favorire l’accertamento penale.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
3.1 violazione degli artt. 125 comma 3, 192 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; vizio di motivazione nella parte concernente l’individuazione dell’imputato: la prova dei fatti
era stata desunta per intero dal contenuto di immagini variamente apprese nel corso delle indagini preliminari ed acquisite al fascicolo per il dibattimento e l’argomentazione giudiziale non poteva unicamente sostanziarsi nell’affermazione secondo cui il nome dell’imputato era riportato in calce alla foto o che l’immagine lo riguardava perchØ soggetto noto agli inquirenti; nel caso in esame, non era dato sapere in che modo si era pervenuti alla identificazione dell’imputato, posto che l’indicazione onomastica contenuta in calce all’immagine era stata acriticamente richiamata dal testimone nel corso dell’esame senza precisare quali sarebbero state le attività prodromiche alla sua inclusione nel corredo della medesima; la difesa, rilevando che gli ufficiali di polizia giudiziaria avevano sistematicamente violato l’obbligo di documentazione degli atti di indagine, aveva posto in dubbio il valore dimostrativo della prova sul punto, ma sul punto vi era un vuoto motivazionale, posto che erano state ritenute attendibili le dichiarazioni in quanto rese da un operatore di polizia giudiziaria, senza considerare che l’attendibilità Ł un giudizio sulla dichiarazione e non sulla qualifica del dichiarante; nØ era sufficiente il generico richiamato ai ‘verbali trascrittivi in atti’;
3.2 violazione dell’art. 256 comma 1) lett. a) D. Lgs. n. 152/2006 e 110 cod. pen. relativamente ai capi 81 e 82: richiamati i principi di cui al punto precedente, si osserva che il giudice di primo grado aveva indicato come presenti a bordo dell’automezzo ‘COGNOME NOME e COGNOME NOME‘, ossia soggetti diversi dall’imputato; le didascalie riportate nell’atto di appello presentavano indicazioni onomastiche (COGNOME NOME–COGNOME NOME) che erano del tutto incompatibili con la formulazione del giudizio di responsabilità del ricorrente; sul punto, la Corte di appello era rimasta silente; inoltre, il giudice di merito aveva ritenuto provata la condotta lesiva (raccolta e trasporto non autorizzato di rifiuti) pur non essendovi prova dell’avvenuto smaltimento dei medesimi, e neppure che gli oggetti ricavabili dalle immagini fossero rifiuti;
3.3 violazione degli artt. 62bis , 81 e 133 cod. pen.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
4.1 violazione degli artt.189, 125 comma 3, 192 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen, 24 e 111 Cost.; vizio di motivazione nella parte concernente l’individuazione del soggetto resosi autore delle condotte contestate e la valutazione della prova di identificazione personale, irritualmente acquisita; vi era stato inoltre un travisamento della prova, essendosi omesso di tener conto dei segmenti narrativi a contenuto descrittivo siccome completamente distonici rispetto a quelli a contenuto ricognitivo, ovvero valorizzando dei riconoscimenti fotografici nei quali la descrizione del soggetto osservato era incompatibile con le caratteristiche fisiche dell’imputato; il giudice di merito aveva fatto uso di un elemento di carattere descrittivo (difficoltà di deambulazione/zoppia) la cui riconducibilità al ricorrente non era stata compiutamente accertata, ma anzi esclusa dal tribunale e dai dichiaranti-ricognitori, che non avevano fatto menzione della citata caratteristica fisica o avevano attribuito caratteristiche fisiche divergenti allo stesso soggetto o comunque alla persona con cui si sarebbero relazionati; si era fatto ricorso ad un mezzo di prova atipico, in quanto il giudice di primo grado non aveva inteso disporre ricognizione formale (pur richiesta) ritenendo piø corretto far vedere al teste la fotografia dell’imputato, senza però sentire preliminarmente le parti, con violazione del principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost.; pertanto, l’intero procedimento di acquisizione della prova era viziato dalla conclamata violazione di una regola funzionale alla assunzione della prova ed alla ammissione del relativo mezzo di prova.
Altrettanto inutilizzabile, in quanto incostituzionale, era la prova atipica costituita dalla ‘ispezione corporale” dell’imputato in udienza, ovvero dalla osservazione indotta delle
caratteristiche fisiche dell’imputato chiamato a porre in essere in quanto obbligato dal giudice, nel corso dell’udienza, una serie di atti onde consentire al giudice di verificare l’esistenza di talune caratteristiche fisiche riferite dai testimoni.
Si osserva che il decidente, nella motivazione della sentenza, non può unicamente dar conto dell’esito della ricognizione, ma Ł tenuto ad argomentare sulla inesistenza di elementi di divergenza tra descrizione e riconoscimento; nel caso in esame vi era evidente distonia tra gli elementi descrittivi offerti dal ricognitore e quelle che erano le reali fattezze del soggetto riconosciuto; la motivazione era illogica nella parte in cui faceva uso di un elemento che non era comune a tutte le dichiarazioni per affermare l’attendibilità di dichiarazioni a contenuto ricognitivo rese da soggetti diversi in relazione ad episodi diversi: incrociando i dati di natura descrittiva, gli stessi non erano mai coincidenti tra loro e neppure con le reali caratteristiche fisiche del soggetto riconosciuto; il giudice di secondo grado aveva legato il giudizio di attendibilità della dichiarazione a contenuto ricognitivo alla rilevata presenza di una cicatrice, della cui esistenza alcuni testimoni avrebbero fatto menzione nel corso del relativo esame; tale elemento, se positivamente accertato, avrebbe al piø consentito di validare il riconoscimento fotografico eseguito da quei testimoni che lo avevano menzioNOME (ben sette testimoni non avevano fatto menzione della presenza della cicatrice e solo due ne avevano parlato).
Ulteriore elemento di comunanza, idoneo a giustificare il riconoscimento, sarebbe costituito dal ‘passo claudicante’ attribuito al ricorrente, anche in questo caso, non da tutti i testimoni; peraltro, che il ‘passo claudicante’ sarebbe stato ‘indicato come segno distintivo anche dal teste COGNOME‘ non trovava riscontro negli atti processuali e nemmeno nella sentenza di primo grado ed in ogni caso non trovava riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado, laddove il decidente dava conto degli esiti dell’ispezione corporale (o, comunque, dell’osservazione giudiziale) operata in udienza, escludendo la ‘zoppia’ del soggetto osservato, ovvero il ‘passo claudicante’ del ricorrente; altra contraddizione consisteva nelle affermazioni del giudice di appello che a pag.106 aveva sostenuto che NOME COGNOME avrebbe fornito al ricorrente copia del proprio documento di identità, mentre a pag. 112 affermava che ‘tre sodali…avevano fatto falsamente uso dei documenti del menzioNOME COGNOME‘; tale dato induceva a ritenere la sussistenza di un vizio motivazionale anche per quanto riguardava la ritenuta sussistenza di una organizzazione connotante la contestata RAGIONE_SOCIALE criminosa; in tale ottica si deve rilevare che il giudice di appello continuava a far menzione dell’esistenza di siti adibiti a deposito dei beni rubati, senza considerare l’assoluzione del coimputato COGNOME in relazione al delitto associativo, per cui la casa di abitazione dello stesso non poteva ritenersi quale elemento facente parte della struttura organizzativa;
4.2 violazione dell’art. 624 cod. pen.: premesso che il reato di furto non sussiste quando il proprietario (o il detentore) ha spontaneamente effettuato la consegna di un bene ad altro soggetto ovvero se quest’ultimo aveva un titolo per riceverne la dazione, e che tale situazione sostanzia la fattispecie astratta della truffa, il giudice di merito aveva unicamente fatto menzione del fenomeno dell’impossessamento, omettendo di occuparsi della sottrazione del bene, momento necessariamente antecedente, argomentando che il mezzo fraudolento usato si sarebbe concretizzato nella ‘richiesta di provare la moto’ o il mezzo in questione, senza considerare che vi era stato un contratto già perfezioNOME e quindi produttivo di effetti;
4.3 violazione dell’art. 640 cod. pen.,posto che il reato di truffa presuppone che l’atto dispositivo di natura patrimoniale sia la conseguenza di un errore nel quale la vittima incorre
per effetto dell’altrui raggiro: in particolare, relativamente al reato contestato al capo 6), il decidente aveva operato una ricostruzione del fatto secondo la quale il ricorrente avrebbe dato seguito al raggiro telefonicamente compiuto dal nipote NOME COGNOME, presentandosi per ricevere la consegna del bene, non considerando che l’accettazione della proposta contrattuale era avvenuta ad opera di altro soggetto, che si era autonomamente determiNOME a renderla e il cui proposito non risultava essere stato determiNOME da nessuno o per effetto di una attività da altri compiuta; pertanto, la consegna del bene asseritamente eseguita in favore del ricorrente trovava giustificazione nella legge, atteso che aveva luogo in adempimento di un obbligo contrattuale, visto che con l’accettazione della proposta si era determiNOME il trasferimento del diritto di proprietà del bene; ciò segnava il momento consumativo del reato, per cui la condotta asseritamente tenuta dal ricorrente si collocava nella fase temporale conseguente alla consumazione del reato, sì da non sostanziare concorso punibile; in ogni caso, il giudice di merito non aveva individuato l’inganno che avrebbe determiNOME l’errore per effetto del quale la vittima avrebbe compiuto l’atto dispositivo di natura patrimoniale, basando la propria decisione sulla pretesa inapplicabilità del principio consensualistico ‘ai fini penali’: non si era tenuto presente che gli alienanti avevano formulato una proposta di acquistocon le forme dell’offerta al pubblico, quindi il processo formativo della loro volontà non era stato minimamente condizioNOME dal soggetto che, accettando l’offerta, aveva fatto venire ad esistenza l’accordo conseguentemente determinando la conclusione del contratto;
4.4 violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen.: il giudice di merito aveva giustificato la disposta riduzione della sanzione facendo leva sul negativo giudizio concernente la personalità del reo; inoltre, non si faceva menzione dei criteri addottati per la continuazione.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
5.1 violazione degli artt. 648 cod. pen., 192 e 546 comma 1) lett. c) cod. proc. pen.: la Corte di appello aveva basato la sua decisione solo ed esclusivamente sul fatto che NOME COGNOME era stato ripreso con altri soggetti intento ad estrarre rame contenuto all’interno di alcuni cavi, utilizzando come banco di lavoro il cassone di un veicolo Iveco Daily; non era stato considerato che non era stato provato che i cavi sui quali l’imputato stava operando fossero proprio quelli oggetto di furto ai danni della RAGIONE_SOCIALE; ammesso che vi fosse coincidenza tra i cavi, poichØ il giudice di primo grado aveva escluso il concorso di NOME COGNOME nel reato presupposto di furto, era illogico sostenere la sua consapevolezza circa la provenienza illecita della res dalla sola circostanza che l’imputato stesse estraendo il rame dai cavi insieme ad altri soggetti per i quali sarebbe stata accertata la responsabilità nel reato presupposto; la Corte di appello aveva basato il suo giudizio su un giudizio di probabilità e non di certezza;
5.2 violazione degli artt. 62 n.4 cod. pen. e 648 comma 4 cod. pen.: il danno della RAGIONE_SOCIALE non era stato valutato e la stessa Corte di appello aveva osservato che i cavi su cui il ricorrente era stato visto armeggiare non erano molti, escludendo la speciale tenuità del danno argomentando sulle modalità del reato presupposto e sulle rapidità nelle operazioni con cui il rame era stato estratto, con motivazione illogica.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
6.1. omessa motivazione in relazione agli artt. 163 cod. pen., 125 e 546 comma 1) lett. e) e 597 comma 3 cod. proc. pen.: la Corte di appello, senza che la pubblica accusa avesse proposto appello avverso la sentenza di primo grado, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, senza indicarne le ragioni e con evidente violazione del divieto di reformatio in peius ;
6.2 manifesta illogicità della motivazione sulle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado in relazione agli artt. 125, 192 comma 2, 533 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., 110 e 648 cod. pen, in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni da parte del ricorrente: la motivazione della Corte di appello era manifestamente illogica nella parte in cui affermava che la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa dei cavi di rame era desumibile dalla attività di estrazione e selezione dalla loro guaina protettiva e dal brevissimo lasso di tempo intercorso tra il momento in cui era stato compiuto il furto e la condotta posta in essere dal ricorrente, posto che queste sole circostanze di fatto non rappresentavano un elemento univoco di un suo contributo causale; si era omesso di indicare specifici elementi dimostrativi della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa dei cavi di rame.
Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
7.1 manifesta illogicità della motivazione sulle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado in relazione agli artt. 125, 192 comma 2, 533 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., 110 cod. pen., 256 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 152/2006 a riguardo dei capi 83) e 89) delle imputazioni: la motivazione della sentenza impugnata era manifestamente illogica nella parte in cui affermava che il contributo causale nella condotta illecita altrui era rinvenibile dalla condotta posta in essere dal ricorrente, consistita nell’attività di carico sul furgone di alcuni materiali qualificati come rifiuti speciali, che sarebbe stata indicativa della consapevolezza dell’imputato di contribuire nell’illecito smaltimento dei rifiuti, posto che queste sole circostanze di fatto non rappresentavano un elemento univoco di un suo consapevole contributo causale; COGNOME non poteva essere consapevole che i soggetti di etnia rom cui aveva prestato il suo aiuto per caricare i materiali sul furgone non fossero autorizzati a svolgere attività di smaltimento dei rifiuti, nØ poteva comprendere quali rifiuti fossero da ritenersi speciali e quali non lo fossero;
7.2 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 27 Cost. e 132 e 133 cod. pen.: la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente in quanto i giudici della Corte di appello avevano omesso di spiegare le ragioni per cui la pena inflitta all’imputato era proporzionata ai fatti; in particolare, non era stato operato alcun distinguo tra la condotta del ricorrente, che si era limitato a caricare i materiali sul furgone, e quella di coloro che avevano anche provveduto al trasporto ed all’illecito smaltimento nell’alveo del fiume; inoltre, i giudici territoriali, malgrado l’affermazione di voler rideterminare la pena dell’arresto in misura piø mite di quella applicata dai primi giudici, nella sostanza la avevano applicata nella stesa misura.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
8.1 violazione degli artt. 125 comma 3, 192, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 40 comma cod. pen, 188 e 256 comma 1 lett. b), d.lgs. n. 152/2006: la Corte di appello, che pure a piø riprese aveva mostrato di condividere le argomentazioni della prima sentenza, se ne era di fatto discostata, laddove aveva rimodulato i termini dell’accusa, rimodulazione che precludeva la possibilità di ritenere comunque rispettato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, come dimostrava la ‘innovativa’ dichiarazione di responsabilità di COGNOME per violazione del principio di cd. ‘responsabilità condivisa’ espresso dall’art. 188 D.lgs. n. 152/2006; nell’atto di appello, -e nella memoria depositata all’udienza del 4 luglio 2022, totalmente ignorata dalla Corte di appello – si era osservato che all’epoca dei fatti il ricorrente aveva tutte le autorizzazioni necessarie al prelievo -anche ai fini del successivo smaltimento- di rifiuti (pericolosi e non); la documentazione era stata ignorata dal tribunale e la Corte di appello aveva ritenuto che piø
che una ipotesi di gestione di rifiuti in difetto di autorizzazione, verrebbe in rilievo un omesso controllo sulla irregolarità dell’altrui attività di conferimento/smaltimento con una analogia vietata, perchØ in evidente malam partem e trasformando una fattispecie indiscutibilmente commissiva in una ben diversa fattispecie a struttura omissiva, come se la natura formale contravvenzionale potesse autorizzare una contestazione libera e aperta.
Inoltre, con rilievi rimasti senza risposta da parte della Corte di appello, in sede di gravame si era segnalato che la telecamera installata dalla polizia giudiziaria non aveva consentito -come da esplicita ammissione del teste maresciallo COGNOME– di immortalare il conducente del camion intestato alla RAGIONE_SOCIALE, ma malgrado ciòsi era ritenuto responsabile il ricorrente a titolo di concorso morale, escludendo che un mezzo intestato all’impresa individuale dell’imputato potesse essersi mosso senza il suo consenso, ascrivendogli così una responsabilità di posizione; il discorso non cambiava per i reati di cui ai capi 87) e 88) per i quali, anche ad ammettere che il ricorrente avesse preso in carico il materiale da smaltire, la sentenza impugnata non aveva dato conto della provenienza del rifiuto, del mancato compimento da parte di COGNOME e/o dei suoi preposti delle attività preliminari circa l’effettiva titolarità dei rifiuti e quindi circa la possibilità che i rom ne fossero stati i primi produttori, delle caratteristiche specifiche dei rifiuti, dell’eventuale stoccaggio dei rifiuti, anche ai fini di bonifica, presso i locali della RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, della destinazione dei rifiuti; si rileva poi che non sussistevano i requisiti qualificanti indicatori del reato, posto che a COGNOME era contestata la gestione non autorizzata di rifiuti quasi esclusivamente costituiti da carcasse di autovetture (con conseguente venir meno del requisito della eterogeneità), di quantità limitata e della cui provenienza e destinazione nulla era dato sapere; i fatti si erano svolti in un limitato contesto temporale senza che fosse stato compiuto un solo accertamento investigativo sulle caratteristiche dei beni o acquisiti documenti capaci di dimostrare l’irregolarità, anche soltanto formale, delle procedure seguite dalla RAGIONE_SOCIALE dell’imputato nella gestione e/o smaltimento dei rifiuti;
8.2 violazione degli artt. 125 comma 3, 192, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 133, 81 comma 2 e 62bis cod. pen.: la sentenza meritava l’annullamento anche in ordine alla complessiva quantificazione della pena, alla omessa motivazione circa le ragioni dei singoli incrementi sanzioNOMEri ex art. 81 cod. pen, nonchØ al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Preliminarmente, si deve precisare, quanto alle censure relative al riconoscimento degli imputati, quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha piø volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n.
47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m. ); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando a pag.4 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che gli operanti di polizia giudiziaria hanno riconosciuto gli imputati dalle immagini registrate in quanto dagli stessi già conosciuti; sul punto, si deve ribadire che ‘il riconoscimento dell’imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale Ł ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi ha direttamente proceduto’ (Sez.2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160)
Venendo, in particolare, al primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, la Corte di appello ha rilevato alle pagg. 60 e 120 della sentenza impugnata che il ricorrente era stato riconosciuto dal maresciallo COGNOME in quanto soggetto già a lui noto, richiamando le argomentazioni già espresse per NOME COGNOME, secondo cui si trattava di soggetti già noti agli operatori di polizia giudiziaria e che era irrilevante la mancata documentazione relativa alla ricognizione effettuava, ben potendo un teste riferire dell’attività svolta direttamente in dibattimento (pag. 94);
1.2 quanto al contributo causale del ricorrente per il reato contestato al capo 73), le censure di cui al ricorso si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori indicati a pag. 122 della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità; quanto ai rifiuti, gli stessi sono descritti nella parte relativa al coimputato NOME COGNOME (pag.93: residui di lavorazioni edilizie, casse in plastica, damigiane in vetro, gomme di auto, pallet ed altro), già abbandonati nel cortile delle palazzine, per cui non si vede come potessero essere riutilizzati (perlatro, il motivo sul mancato riutilizzo del bene Ł inammissibile per non essere stato proposto in appello); analogo ragionamento deve essere svolto per il reato di cui al capo 87), avendo la Corte di appello evidenziato come il ricorrente avesse cooperato nell’attività illecita, con un contributo quindi determinante per la commissione del reato che, senza l’attività di caricamento della carcassa dell’autovettura sull’autocarro di COGNOME, non poteva essere portato a compimento; la Corte di appello ha motivato anche sulla non occasionalità della condotta, in ossequio alla giurisprudenza che ha precisato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici (vedi Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Rv. 270995);
1.3 il trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono stati ampiamente motivati dalla Corte di appello a pag. 124 della sentenza impugnata; sul primo aspetto si deve osservare che la pena Ł stata determinata in misura prossima al minimo eRAGIONE_SOCIALEle, sul secondo che la motivazione Ł esente da manifesta illogicità, e quindi insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 275509 – 03).
2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l’inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni per inosservanza dell’art. 268 comma 1 cod. proc.
pen. Ł inammissibile per non essere stato proposto in appello: Ł infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchØ non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01); il motivo non supera comunque la cd. prova di resistenza, alla luce della motivazione contenuta a pag. 137 della sentenza impugnata, nella quale si era sottolineato che presso l’abirtazione del ricorrente erano stati rinvenuti i beni oggetto delle truffe commesse e che non era stata fornita una spiegazione plausibile da parte dell’imputato al riguardo;
2.2 relativamente al trattamento sanzioNOMErio, la pena base Ł stata contenuta in misura prossima al minimo eRAGIONE_SOCIALEle, e la motivazione per la pena base ben può essere usata anche per il reato in continuazione; frutto di un mero laosus calami appare il riferimento al reato di cui al capo 53) (anzichØ 54) per l’aumento in continuazione, visto il riferimento al ‘bene mobile registrato’ (che Ł, appunto, quello di cui al capo 54); anche in questo caso la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche Ł esente da manifesta illogicità, e quindi insindacabile.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla identificazione del ricorrente, valgono le considerazioni già espresse, con la precisazione che NOME COGNOME Ł stato riconosciuto dal maresciallo COGNOME, in quanto soggetto già noto; del tutto infondato Ł il motivo secondo la quale sarebbero stati ripresi due soggetti (COGNOME NOME e COGNOME NOME) diversi dall’imputato, posto che la sentenza di primo grado, a pag. 218, dava atto che COGNOME era stato notato a bordo o alla guida del furgone che trasporta vai rifiuti nei giorni 26, 28 e 30 marzo, solo il pomeriggio del 26 marzo non era presente in quanto vi erano i due soggetti sopra indicati; Ł stata quindi operata una inammissibile parcellizzazione delle prove; il motivo sulla natura dei rifiuti Ł inammissibile per non essere stato proposto in appello, dove si contestava soltanto l’identificazione dell’imputato.
3.2 Quanto al trattamento sanzioNOMErio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, vi Ł motivazione a pag.98 della sentenza impugnata; peraltro, il motivo di ricorso non indica in alcun modo perchØ il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio richiesto.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
4.1 Il primo motivo di ricorso, molto articolato, deve ritenersi manifestamente infondato.
Si deve innanzitutto che lo stesso si risolve in censure di merito dirette a porre in discussione, su basi meramente fattuali e sollecitando un’alternativa e non consentita rilettura delle prove, l’attività di accertamento del fatto eseguita, con congrua e logica motivazione, dal giudice del merito, censure che pertanto esulano dall’orizzonte cognitivo del sindacato di legittimità.
In particolare, tutti i testimoni hanno riconosciuto con assoluta certezza il ricorrente come autore dei reati commessi in loro danno, ad eccezione del reato di cui ai capi 9), in cui il riconoscimento Ł stato effettuato dal teste di polizia giudiziaria, e 24), di cui si dirà piø avanti; in alcuni casi (come per il reato di cui al capo 14) il riconoscimento Ł avvenuto anche quando COGNOME si trovava nei corridoi del tribunale; in diversi casi vi erano riscontri al dichiarato dei testimoni; era stato sottolineato che le modalità dei reati erano sempre le
stesse; NOME COGNOME, ha dichiarato di aver fornito i propri documenti al ricorrente, e proprio il suo nome veniva utilizzato per la commissione dl alcune truffe (come per il reato di cui al capo 24); era fisiologico che vi fosse qualche discrepanza tra i testimoni nella descrizione della persona con cui avevano trattato, per cui i riferimenti fatti talvolta alla presenza di una cicatrice, talvolta ad una andatura claudicante, sono da ritenersi irrilevanti; su tutti tali elementi, evidenziati dalla Corte di appello nelle pagine 104 e seguenti, il motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione nel merito; quanto alla violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., come già osservato dalla Corte di appello l’assunzione della prova Ł avvenuta in udienza nel contraddittorio delle parti, che avevano quindi la possibilità di interloquire sul punto.
4.2 Quanto alla corretta qualificazione giuridica dei reati contestati (se truffa o furto aggravato dal mezzo fraudolento) ed alla sussistenza o meno del reato contestato, le argomentazioni della Corte di appello contenute alle pagine 107 e seguenti sono corrette; innanzitutto non si possono traslare i principi del diritto civile in merito alla conclusione dei contratti al diritto penale, essendo noto che nell’ambito del diritto penale, il concetto di possesso non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell’elemento materiale (corpus, cioŁ disponibilità e potere fisico sulla cosa) e dell’elemento spirituale (animus, cioŁ proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale), ma in un senso piø ampio, e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato, deposito, mandato ecc.) esplicatesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore; pertanto, non si può ritenere che tra le parti fosse stato già un contratto traslativo della res , considerato che comunque il possesso della stessa, nei casi qualificati come furto aggravato, era rimasto in capo alle persone offese del reato, come efficacemente spiegato dalla Corte di appello per ognuno dei singoli reati per i quali era stata operata la riqualificazione, in quanto il trasferimento del possesso del bene era subordiNOME al pagamento del prezzo, per cui fino a quel momento l’ animus possidendi era ancora in capo alle persone offese; peraltro, proprio in relazione alla modalità di commissione del reato di cui ai capi 24) e 28), vale la pena ribadire che ‘in tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all’acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento “invito domino”, che caratterizza il delitto di furto ed Ł invece assente nella truffa in cui il possesso della “res” si consegue con il consenso della vittima’ (Sez.2, n. 3710 del 21/01/2009, Rv. 242678).
Conseguentemente, sia per quanto riguarda i furti aggravati che le truffe, cade l’argomentazione secondo cui il ricorrente non sarebbe punibile perchØ intervenuto in un momento successivo al trasferimento di proprietà del bene; quanto alla generica censura relativa alla sussistenza del reato di cui all’art. 416 cod. pen., non vi Ł alcun confronto con l’ampia motivazione della Corte di appello contenuta nella pagine da 110 a 113 dell’impugnata sentenza.
4.3 Congrua Ł anche la motivazione sul trattamento sanzioNOMErio, avendo la Corte di appello sia esplicitato le ragioni per le quali non erano concedibili le attenuanti generiche, sia la misura della pena base e dei singoli aumenti operati per la continuazione.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
5.1 Il primo motivo di ricorso contiene inammissibili censure di merito, senza alcun
confronto con la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale si evidenzia che la sera prima di essere notato ad estrarre rame da alcuni cavi, il ricorrente era stato notato in compagnia di NOME COGNOME, che si era allontaNOME a bordo di un Fiat Iveco Daily effettuando una sosta in prossimità della sede dell’impresa ove era stato commesso il furto ed in orario compatibile con lo stesso, e che poi il Fiat Iveco Daily era servito come banco da lavoro per l’estrazione del rame, traendo la logica conclusione della sussistenza del reato, visto che i cavi corrispondevano nella descrizione a quelli oggetto di furto; la Corte di appello ha motivato anche sulla sussistenza del dolo a pag. 117 della sentenza impugnata;
5.2 Sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 e della mancata applicazione dell’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen. vi Ł motivazione a pag. 117 della sentenza impugnata, cui il ricorrente contrappone valutazioni di merito, inammissibili nella presente sede.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME Ł fondato quanto primo motivo.
6.1 La Corte di appello, senza alcuna motivazione nella parte dedicata alla posizione del ricorrente (pagg. 118 e 119), nel dispositivo ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, senza alcuna indicazione al proposito; Ł vero infatti che il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero. (Sez. 5, n.40466 del 27/09/2002, Rv. 225699), ma presuppone pur sempre una valutazione sulla sussistenza degli elementi in base al quale il beneficio debba essere revocato, elementi che sono stati indicati nel caso di COGNOME NOME; la sentenza deve essere quindi annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
6.2 Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato: la Corte di appello ha richiamato gli elementi di prova emersi nei confronti di NOME COGNOME, e cioŁ la contiguità temporale tra il furto e la lavorazione dei cavi di rame e l’uso del furgone Fiat Iveco Daily e la corrispondenza dei cavi elettrici lavorati con quelli sottratti la sera prima alla RAGIONE_SOCIALE; sul punto, anche in questo caso, vengono proposte inammissibili censure di merito.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
7.1 Il primo motivo di ricorso Ł infatti reiterativo delle censure già mosse con l’atto di appello, cui la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta nella pagine 99 e seguenti della sentenza impugnata; inoltre, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con lo stesso il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale Ł quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr . ex plurimis , Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
7.2 Quanto al trattamento sanzioNOMErio, vi Ł congrua motivazione a pag. 102 della sentenza impugnata; contrariamente a quanto scritto in ricorso, una (sia pur minima) rideterminazione della pena vi Ł stata da parte del giudice di appello, che ha ridotto da 4.000 a 3.000 euro la pena dell’ammenda, esplicitando i motivi in base ai quali veniva disposta tale
rideterminazione
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
8.1 Sul primo motivo di ricorso la Corte di appello ha ritenuto irrilevante accertare se COGNOME fosse in possesso o meno delle necessarie autorizzazioni per esercitare l’attività di smaltimento dei rifiuti, in quanto (pag.127) non aveva svolto alcuna verifica circa il fatto che i rifiuti che di volta in volta gli venivano consegnati avessero l’autorizzazione alla trattazione degli stessi, facendo quindi applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘In tema di gestione dei rifiuti, l’autorizzazione all’esercizio d’attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della RAGIONE_SOCIALE che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l’obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione. Sez.3, n. 26526 del 20/05/2008, Rv. 240550; vedi anche Sez.3, n. 5912 del 11/12/2019, dep.14/02/2020, Rv. 278411: ‘In tema di gestione di rifiuti, commette il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, colui che riceve rifiuti, da avviare al recupero debitamente autorizzato, da parte di un trasportatore non iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto la sua posizione può ricondursi, sia alla figura del “detentore”, sia a quella, piø specifica, del “commerciante”, rispettivamente previste dall’art. 183, lett. h) e i), del medesimo d.lgs. (In motivazione, la Corte ha precisato che in questa materia trova applicazione il cd. principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi’); alle pagine 127 e 128 della sentenza impugnata, la Corte di appello elenca gli argomenti in base ai quali si doveva ritenere sussistente la consapevolezza in capo a COGNOME del fatto che i rifiuti a lui consegnati dai nomadi fossero di diretta produzione dei medesimi (numero di autovetture, compenso consegNOME a chi gli forniva i rifiuti)
Tale motivazione era già contenuta a pag. 206 della sentenza di primo grado, nella quale si rilevava, appunto, che era irrilevante il possesso da parte di COGNOME di una valida autorizzazione, essendo egli tenuto a controllare che coloro che fornivano i rifiuti fossero in possesso di una valida autorizzazione o che rivesssero la posizione di primo produttore del rifiuto; si deve poi rilevare che i rimanenti motivi (sulla natura dei rifiuti, sulla non occasionalità della condotta, sulla riferibilità a COGNOME anche dei due episodi in cui non era stato inquadrato dalle telecamere) sono reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente inammissibilità degli stessi.
8.2 Relativamente al trattamento sanzioNOMErio, la Corte di appello ha motivato sia sulla quantificazione della pena base che sull’aumento per la continuazione, posto che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee; la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche Ł contenuta a pag. 130 della sentenza impugnata; a tale proposito, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa Ł quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piø favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si Ł reso responsabile, la meritevolezza di
detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, Ł proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzioNOMErio; nel caso in esame, il ricorrente indica come elementi favorevoli il fatto che NOME non fosse presente in due occasioni (argomento ritenuto irrilevante) ed il fatto che i reati siano stati commessi in un ristretto arco temporale (argomento di per sØ neutro).
2. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Devono essere rigettate, infine, le richieste presentate dalle parti civili: quelle delle associazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in quanto già rigettate nelle precedenti fasi di giudizio, senza che sia stata proposta alcuna impugnazione; quelle presentate dell’interesse di NOME COGNOME, in quanto il difensore, che peraltro ha chiesto la condanna anche di soggetti non ricorrenti, non si Ł presentato all’udienza pubblica; si deve infatti ribadire che ‘nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese’ (Sez.U. n. 27727 del 14/12/2023, dep. 11/07/2024, Rv. 286581-03.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilita’. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. rappr. p.t., RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. rappr. p.t. e COGNOME NOME.
Così Ł deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME