Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41865 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CISTERNINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,V
che ha concluso chiedendo L àe..e… kn.C.SZ2>e”:.
udito il difensore
[Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Torino, giudicando sede di rinvio su annullamento da parte della Sezione Quinta di questa Cort data 5 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di To in data 17 dicembre 2019 – ferma la riqualificazione in tentato pluriaggravato del fatto originariamente contestato all’imputato al capo a) rubrica come reato consumato e altresì ferma la già riconosciutaI,/c -ontinuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Torino con sentenza del 10 gennaio 2 ha riconosciuto il vincolo di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. anche con giudicati con la sentenza del 17 aprile 2019 e, per l’effetto, rideterminato complessiva in quella di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione.
Avverso detta sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, di seguito esposto nei limiti di cui all’a comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazio ordine sia alla determinazione dei singoli aumenti di pena per ciascuno dei ritenuti avvinti ex art. 81, comma 2, cod. pen., sia quanto alla determin della pena complessiva.
Sotto il primo profilo, denuncia la violazione del principio del divi reformatio in peius, avendo il Giudice del rinvio apportato aumenti di pena per ciascun reato ritenuto unificato ex art. 81 cod. pen. superiori rispetto applicati con le sentenze che tali reati NOMEno giudicato.
Quanto, poi, alla pena complessiva, denuncia l’errore di calcolo in cui la di appello è incorsa nell’indicare la pena di due anni, otto mesi e venti g reclusione, laddove – avuto riguardo alla circostanza che mena indicata d Corte di appello con la sentenza in data 20 luglio 2020 era quella di un a sette mesi di reclusione – la pena corretta avrebbe dovuto essere quella anni, sette mesi e venti giorni di reclusione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto requisitoria scritta in data 28 febbraio 2024, ha prospettato la decla d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Non è superfluo ricordare che la sentenza annullata è divenuta co giudicata quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente riconosciuta sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i delitti oggett presente procedimento e quelli per cui NOME NOME già riportato condanna c sentenza del Tribunale di Torino del 10 gennaio 2020.
E, tuttavia, la sentenza rescindente NOME osservato che la Corte di me nell’escludere la sussistenza dell’unitaria anticipata deliberazione con rif ai reati di cui alla sentenza del 17 aprile 2019, NOME trascurato di argom a proposito del disturbo da gioco d’azzardo che, secondo la prospettaz difensiva, costituiva l’elemento unificatore anche dei reati giudicati co ultima sentenza.
Il Giudice del rinvio, muovendosi nel solco del principio espresso d sentenza rescindente, ha riconosciuto la continuazione anche con riferiment fatti giudicati dalla sentenza del 10 gennaio 2020.
Quanto alla parametrazione della pena unica complessiva, è partito da pena base per il reato più grave, individuandolo in quello di furto pluriagg di cui al capo C) della sentenza 9-1 / già ritenuto tale dalla Corte di appello di Torino nella sentenza oggetto di annullamento ed ha affermato l’opportunit applicare «i medesimi parametri già considerati dalla sentenza annullata l’identico reato oggetto della sentenza del 17 aprile 2019». Ha, q individuato la porzione di pena in aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. in di tre mesi e dieci giorni di reclusione per ciascuno dei furti pluriag contestati ai capi A), B) E D) della citata sentenza, infine v rideterminato la pena unica complessiva in due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione.
E, tuttavia, nonostante la sintetica motivazione laddove il Giudic merito fa un anodino riferimento all’applicazione dei «medesimi parametri considerati dalla sentenza annullata per l’identico reato oggetto della se del 17 aprile 2019», la sua lettura, alla luce dei provvedimenti p continuazione, consente al Collegio di ritenere che il raffronto opera provvedimento impugnato è avvenuto tra il capo C) della sentenza del Tribuna di Torino del 17.4.2019, riguardante il reato di furto tentato aggravato, e di cui al capo A) della sentenza Corte di appello di Torino in data 20 luglio riguardante il tentato furto aggravato, così diversamente qualificato il f furto consumato.
Così chiarito il percorso argomentativo del Giudice della sentenza impugna risulta fondata la doglianza del ricorrente in punto di reformatio in peius, poiché a fronte della irrogazione, nella sentenza del Tribunale di Torino del 17 2019, per il reato di cui al capo C) i della porzione di pena in aumento di due mesi
di reclusione ed euro 100,00 di multa, poi ridotta fino a 1/3 per il rito pr il Giudice del rinvio ha applicato una pena di gran lunga superiore.
Analogamente, in assenza di qualsivoglia motivazione, sono state aumentate le porzioni di pena per i reati-satellite sub A) e D), per i quali la Corte d di Torino ha, invero, irrogato, al netto della riduzione per il rito, que mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno, laddove la pena prevista nella sen del Tribunale di Torino in data 17 aprile 2019 NOME applicato, al lordo riduzione, quella di soli tre mesi ciascuno.
E’, infine, fondata anche la censura in punto dì determinazione della p unica complessiva: nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha aggiunt pena di otto mesi di reclusione a quella di undici mesi di cui alla senten Tribunale di Torino in data 10 gennaio 2020, così pervenendo alla pena di anno e sette mesi di reclusione; ma aggiungendo a tale pena quella di un ann venti giorni di reclusione per il complessivo aumento relativo ai reati di c sentenza del Tribunale di Torino del 14 aprile 2019 si giunge alla pena di anni, sette mesi e venti giorni, come assunto dal ricorrente, e non a quella anni, otto mesi e venti giorni di reclusione.
Ineludibile l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Co di appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d appello di Torino.
Così deciso, il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente