Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato in Ucraina il 11/02/1979
avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura ore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio c ella sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di lesioni aggravate e di rifiuto di fornire le proprie generalità contesta :i a capi b) e c), per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per il reato di resistenza, contestato al capo a), in mesi s . 2tte e giorni quindici di reclusione.
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Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazior e il difensore dell’imputato denunciando i motivi di annullamento, di secuito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 597 cod. proc. pen.
La sentenza di primo grado ha condannato l’imputato alla pena di mesi sai di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. La sentenza d’app ello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha rideterminato la pena in mesi sette e giorni quindici di reclusione in violazione del divieto di reformato in peius. Inoltre, senza alcuna motivazione, non ha confermato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce il vizio di errcnea applicazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., in quanto il reato, commesso il 09/12/2015, doveva considerarsi prescritto al momento della not fica del decreto di citazione in appello per l’udienza del 14/05/2024.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha deposi :ato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va trattato preliminarmente, per priorità logica, il secondo motivc di ricorso, con cui viene dedotta la prescrizione del reato, maturata pr ma dell’emissione della sentenza di secondo grado.
Il motivo è infondato.
Al ricorrente è contestato il reato di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato dilla recidiva infranquinquennale di cui all’art. 99, comma 2, cod. pen. La recidiva è stata ritenuta sussistente, tanto in primo quanto in secondo grado.
L’art. 157, comma 2, cod. pen. stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per quelle ad effetto speciale. Circostanze aggravanti “ad effetto speciale” sono, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. pen. “quelle che importano un aumento (…) della pena superiore ad un terzo”.
La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell’art. 99, comma 2, :od. pen. un aumento di pena fino alla metà: ciò ne evidenzia la natura di circostéinza aggravante ad effetto speciale.
Di essa deve, pertanto, tenersi conto, dell’ex art. 157, comma 2, cod. pen. ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere e, in presenza di atti interruttivi, anche ai fini della determinazione del termine massimo, in rag one della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 4, n. 4461C del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015).
Tale orientamento non comporta alcuna violazione del principio del ne b, , s in idem in senso sostanziale, in quanto è la fonte ordinaria ad indicare i criteri per applicare l’elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza.
Non si rinviene nemmeno una violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 cella CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso COGNOME vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto cella prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 268224; Se;. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME Rv. 273490-01).
Di conseguenza, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., il termin( di prescrizione, calcolato tenendo conto della recidiva, ai sensi dell’art. 157, conima 2, cod. pen. è di anni sette e mesi sei.
Il reato è stato commesso il 09/12/2015, la sentenza di primo grado è si.ata emessa il 26/10/2017, per cui il termine di fase scadeva il 26/04/2025, dop) la notifica dell’atto di citazione in appello e dopo l’emissione della sentenza di appello (14/05/2024). Il termine massimo di prescrizione, di anni undici e mesi tre, calcolato con il criterio sopra indicato, non è ancora maturato.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado ha determinato la pena nei seguenti terrr ini: ritenuto più grave il reato di resistenza di cui al capo a), base mesi sette e gii.vni quindici di reclusione, aumentata per la continuazione con i restanti reati contestati ai capi b) e c) fino a mesi nove di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato fino a mesi sei di reclusione.
La sentenza di appello, dichiarata l’estinzione dei reati di lesioni (capo b) GLYPH di rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità (capo c), ha rideterminato la pena, escludendo l’aumento per la continuazione, in mesi sette e giorni quindic di reclusione, senza, tuttavia, operare la dovuta diminuzione di un terzo conseguente alla scelta del rito abbreviato.
È fondata anche la censura relativa alla sospensione condizionale della pena, la cui mancata concessione in appello costituisce una reformatio in pejus operata in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Fermo restando il giudizio di responsabilità, la sentenza va, qu ndi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna pe r la rideterminazione della pena e per le statuizioni sul beneficio della sospens one condizionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appellp di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 06/11/2024.