Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9218 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato ad ANZIO il 31/12/2001, avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte d’appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto rideterminarsi la pena, correggendo l’errore di calcolo, il rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse dai difensori del ricorrente, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui si replica alle conclusioni del P.g., insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata;
letti i motivi nuovi trasmessi in data 29 gennaio 2025 dall’avv. COGNOME con i quali di Ł dedotta la inosservanza della legge processuale che pone il divieto di refomatio in peius .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha assolto l’imputato dal reato descritto al capo 2 (in materia di stupefacenti), per il deficit probatorio sulla destinazione allo spaccio della sostanza detenuta; ha poi riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva qualificata, ha infine rideterminato la sanzione inflitta per i tre reati posti tra loro in continuazione, revocando la confisca del denaro in sequestro; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l’imputato, a ministero dei difensori, deducendo i vizi in appresso sinteticamente riportati.
2.1. Vizi di motivazione dedotti in maniera promiscua in punto di responsabilità per l’ipotesi di ricettazione del ciclomotore contestata al capo 1, argomentando circa il difetto di consapevolezza della provenienza da delitto del ciclomotore nel possesso dell’imputato; difetto di motivazione circa la mancata qualificazione del fatto come incauto acquisto.
2.2. Ancora, vizi di motivazione dedotti in maniera promiscua attingono gli argomenti offerti dalla Corte territoriale per confermare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico
ufficiale contestato al capo 3, in quanto la condotta materiale non integrerebbe gli estremi del fatto tipico, nØ sarebbe sostenuta dalla volontà di impedire al pubblico ufficiale il compimento dell’atto del proprio ufficio.
2.3. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento alla conferma dell’accertamento della responsabilità per il delitto di lesioni descritto al capo 4, sul punto la motivazione in ordine al rigetto del motivo di gravame proposto (lesioni colpose e non dolose) sarebbe graficamente mancante.
2.4. Ancora vizi di motivazione sono dedotti in riferimento alla recidiva qualificata riconosciuta, che non sarebbe ontologicamente specifica, nØ reiterata, dunque, la Corte avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
2.5. Infine, il ricorrente deduce i medesimi vizi di motivazione, in maniera ancora una volta promiscua, in riferimento alla riconosciuta mera equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva qualificata, oltre che in ordine alla mancanza di motivazione atta a sorreggere la decisione sulla misura degli aumenti calcolati per la continuazione con i due reati satellite.
2.6. Con memoria del 29 gennaio 2025 il solo avv.to COGNOME ha dedotto la inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) che sanziona il divieto di reformatio in peius , avendo la Corte calcolato l’aumento per la continuazione, per il reato descritto al capo 4, in mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, laddove in primo grado l’aumento per lo stesso reato era stato misurato in mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pur volendo soprassedere sulla palese inammissibilità dei motivi di ricorso con i quali sono dedotti in maniera promiscua i tre vizi di motivazione denunciabili nella sede di legittimità (Sez. U., n. 29541 del 16/7/2020, del 23/10/2020, COGNOME, Rv.280025-05, in motivazione), il primo ed il secondo di essi, spesi in ordine alla conferma dell’affermazione di responsabilità per i delitti di ricettazione del motociclo e di resistenza a pubblico ufficiale, sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, correttamente scrutinate nella conformità verticale delle decisioni di condanna. La Corte di merito compiutamente argomenta sui punti dedotti, valorizzando la natura della res posseduta, l’incongruenza cronologica tra la data del denunziato furto e la data di acquisto da persona non identificabile indicata dall’imputato, che neppure ha saputo indicare genericamente le modalità di acquisto e gli elementi atti alla identificazione dell’alienante. Sul punto, il denunciato deficit istruttorio (di natura documentale) neppure appare dirimente, in quanto si sarebbe trattato di acquisire una scrittura privata non autenticata, dalla efficacia dimostrativa sostanzialmente nulla.
1.1. Quanto a qualificazione del fatto come ricettazione, invece che come incauto acquisto e negazione dell’ipotesi lieve (art. 648, comma quarto, cod. pen.), la Corte diffusamente argomenta il proprio convincimento (in motivazione, sub 1.2, fol 7/8), nella perfetta congruenza con le prove acquisite in primo grado.
La medesima congruente logicità caratterizza il capo della sentenza (sub 1.4.) relativo alla conferma dell’affermazione di responsabilità in riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per le lesioni inferte agli agenti intervenuti e per la stessa estrema pericolosità della condotta di inseguimento cui gli agenti erano costretti (in senso conforme, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277765 – 01). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi stimati a carico dell’imputato, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio, non deducibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso non si confronta con il testo motivazionale della sentenza impugnata, ove alle pagine 10 e 11, nel paragrafo (sub 1.4) dedicato alla resistenza a pubblico ufficiale si dà conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere coperta dalla volontà diretta di ledere la condotta contestata. Il motivo Ł quindi aspecifico.
La motivazione che sorregge il riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale si legge (paragrafo 1.5.) alle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata. E’ errato ritenere, come argomenta la Corte, che la recidiva sia specifica, atteso che si procede per reati (ricettazione e resistenza a p.u.) manifestanti indole totalmente differente rispetto ai due precedenti (in materia di stupefacenti); tuttavia l’errore non incide sulla qualificazione della recidiva, che resta infraquinquennale (punto non attinto da alcun motivo di ricorso) e reiterata, giacchØ le due condanne subite in precedenza, ancorchØ afferenti a reati unificati quoad poenam sotto il vincolo della continuazione, mantengono la loro autonomia anche ai fini della recidiva reiterata (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745; Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 280310). Il motivo, per quanto denunci un errore effettivo, ma non efficace, Ł infondato e va rigettato.
La qualità reiterata della recidiva esclude, per espresso divieto normativo (art. 69 comma quarto cod. pen.), la possibilità di ritenere prevalenti le riconosciute circostanze attenuanti generiche; del resto, il motivo di gravame specificamente prodotto in tema di prevalenza delle attenuanti era quanto mai generico, oltre che manifestamente infondato in diritto, non necessitava pertanto di una replica diffusa sul punto.
5.1. E’ fondato l’ultimo motivo, nella parte in cui (sostenuto dal motivo nuovo, che denunzia violazione del divieto di reformatio in peius ) censura la misura sanzionatoria degli aumenti (capo 4) per continuazione, calcolati separatamente per ciascuno dei reati satellite. AncorchØ la misura sanzionatoria dei disposti aumenti risulti sostenuta da congruo apparato argomentativo (pag. 13 della sentenza impugnata, primo capoverso), il segmento di aumento della pena calcolato per il reato di cui al capo 4 (mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa) Ł superiore rispetto a quello calcolato dal giudice di primo grado (mesi due di reclusione ed euro 100 di multa). Risulta pertanto violato il divieto di reformatio in peius disposto dall’art. 597 comma 4 del codice di rito, in quanto alla assoluzione per uno dei reati satellite (capo 2 in tema di stupefacenti), con sottrazione del relativo aumento calcolato dal giudice di primo grado, non ha corrisposto la diminuzione (nella stessa misura) della pena finale, giacchØ l’aumento calcolato per il reato di cui al capo 4 Ł (come poco sopra specificato) superiore, di un mese di reclusione ed euro 50 di multa (al lordo della riduzione per il rito), rispetto a quello disposto dal giudice di primo grado (sul tema v. Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282628 – 02; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271626; nel solco delle Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 – 01).
5.2. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che può essere effettuato senza rinvio, con rideterminazione da parte di questa Suprema Corte, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La pena finale, all’esito della riduzione per il rito, deve pertanto essere diminuita di giorni venti di reclusione ed euro 50,00 di multa, risultando così di un anno, mesi sette e giorni 10 di reclusione, euro 566,00 di multa. Gli altri motivi sono tutti rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 566 di multa. rigetta
il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME