Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a NAPOLI il 03/11/1958
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato.
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in sostituzione ex art. 10 ! c.p.p., come da nomina scritta che deposita, dell’avvocato NOME COGNOME del foro d NOME in difesa di COGNOME che si riporta alla sentenza di appello e i: hiede il rigetto del ricorso del i3 rocu rato re ‘enerale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catar zaro, in totale riforma della sentenza emessa il 27/11/2020 dal Tribunale di R iola, ha assolto NOME COGNOME dal reato previsto dall’art.95, in relazione al ‘art.76, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG); contestato, pE r avere, nel procedimento penale n.1369/2017 R.G.N.R., pendente di fronte al Trit anale di Paola, dichiarato un reddito familiare complessivo per l’anno 2016 di C 9.325,00, essendo invece risultato – dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Ff1 ianza un reddito di C 19.820,52, superiore al limite massimo previsto per l’amr iissione al beneficio e con l’aggravante di avere effettivamente ottenuto il t eneficio medesimo.
In motivazione, la Corte ha esposto che la non rilevabilità delle sorr me non dichiarate dalla certificazione utilizzata dall’imputato ai fini della richi est ammissione al beneficio, conduceva ad escludere il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, ritenendo quindi che il prevenuto andasse r iandato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, artico! indo un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell’ irt.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza degli artt. 95, 76 e 79 di !l d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 nonché degli artt. 5, 43 e 47 cod.pen..
Ha premesso che, nel corso del giudizio di primo grado, era risultato che l’imputato aveva superato il limite di reddito previsto per l’ammissione al t eneficio, non avendo ivi dichiarato le somme percepite a titolo di anticipazi )ne del trattamento di fine rapporto, materialmente erogato il 14/06/2016 (. che il prevenuto avrebbe avuto l’obbligo di dichiarare ai sensi dell’art.76, comrr a 3, del TUSG; ha quindi ritenuto che, da tanto, discendesse la sicura sus ;istenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, anche in considerazione c· el fatto che le disposizioni contenute nell’art.76 TUSG dovevano intendersi espress amente richiamate dal successivo art.95, assumendo la natura di norme integrz trici del precetto penale e non essendo quindi configurabile un errore rilevante ai sensi dell’art.47, comma 3, cod.pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella c uale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nella scarna motivazione posta alla base della riforma della sen :enza di condanna, la Corte territoriale – non escludendo la sussistenza dell’E! emento oggettivo del reato, concretizzato dalla difformità tra reddito dichiarato E reddito effettivamente percepito – ha escluso la sussistenza dell’elemento soggett vo sulla base della non “rilevabilità delle somme non dichiarate dalla certificazione rilasciata utilizzata dall’imputato”; tanto, deve ritenersi e sulla base dell; lett complessiva della sentenza, in accoglimento dell’argomentazione conte iuta nel motivo di appello, in riferimento al dato rappresentato dalla corrisponder za della somma riportata nella dichiarazione con quella riportata nel mode lo 730, derivandone quindi un errore scusabile in ordine alla mancata menzione ck i redditi percepiti e soggetti a tassazione separata, quindi valutabile ai sensi r ell’art.5 cod.pen. come risultante per effetto della sentenza n.364/1988 dell a Corte Costituzionale.
3. Ciò premesso, il motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che – come sopra osservato – la Corte non ha e ;cluso il perfezionamento dell’elemento oggettivo, derivante dalla omessa dichiara:, ione del reddito percepito a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto in conformità con il disposto dell’art.76, comma 3, del TUSG, il quale prevede che «Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene coni o anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle personi a fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ox vero ad imposta sostitutiva», redditi nei quali rientra, ai sensi dell’art.17, comma 1, lett.a) TUIR, quello derivante dal trattamento di fine rapporto.
Disposizioni in relazione alle quali questa Corte ha infatti enunciato il )rincipio in base al quale, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ami nissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a ta saziane separata, ovvero percepiti “in nero” o derivanti da attività illecite (Sez. 4, r . 3023 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742 – 02; Sez. 4, Sentenza n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552).
In punto di elemento soggettivo, ovvero quello posto alla ba ;e della pronuncia di assoluzione, occorre premettere che, secondo l’orientan lento di questa Corte “le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichi Irazi
prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 9; d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle cond zioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo c . enerico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di conl. -olio da considerarsi condotta colposa, e salva l’ipotesi dei dolo eventuale” (Sez. 4, GLYPH 7192 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272192; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Av, Rv. 271949).
Allo stesso modo, è stato affermato il principio secondo cui, nella rriz: teria in disamina, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'(.ffettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, sepp ire non impedisce l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 9l d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all’el a mento soggettivo dell’illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un di ‘etto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che dew essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277129).
Peraltro, questa Corte ha anche avuto modo di precisare che – in rife imento al disposto dell’art.47, comma 3, cod.pen., l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di er -ore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice, costituendo quindi un ei amento normativo della fattispecie (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282560).
5. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale noi si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, giungendo ad attribuire ialenza decisiva all’errore sulla norma penale, di per sé irrilevante ai sensi d cod.pen. e omettendo totalmente di motivare – incorrendo quindi nel der unciato vizio di violazione di legge (che si ravvisa nel caso di motivazione omessa o meramente apparente, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano Rv. ; 61590, tra le altre) – sul carattere inevitabile e insuperabile dell’errore COMME sso dal ricorrente e sulla conseguente esclusione dell’elemento soggettivo in rife . imento al disposto della sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale; i cui parametri devono essere particolarmente rigorosi e fondati su elementi oggettivi e sci ggettivi (cfr. Sez. 3, n. 8410 del 25/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272572) 5 , Ji quali alcuna argomentazione si rinviene nella sentenza impugnata.
5. Per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a rivalutare la questic: ne della
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto alla luce dei predetti principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di ai ipello di
Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso 1’8 aprile 2025