Reddito di Cittadinanza: quando il ricorso è inammissibile
Ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza comporta gravi conseguenze penali, e la recente ordinanza della Corte di Cassazione sottolinea quanto sia rischioso presentare ricorsi privi di specificità. La Suprema Corte ha infatti ribadito che non basta lamentare una generica violazione di legge per ribaltare una condanna, specialmente quando ci si trova di fronte a una doppia decisione conforme dei giudici di merito.
Reddito di Cittadinanza: la Cassazione rigetta i ricorsi generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un mero formalismo, ma una barriera necessaria per evitare l’intasamento dei tribunali con impugnazioni prive di fondamento. Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato di contestare una condanna per frode senza fornire elementi concreti che potessero mettere in dubbio la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione è un giudizio di legittimità e non un terzo grado di merito.
Il caso e la contestazione del reato
Il procedimento ha riguardato la violazione dell’articolo 7 del decreto legge 4 del 2019. Questa norma sanziona penalmente chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza, rende dichiarazioni false o omette informazioni rilevanti. Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio, confermando la sussistenza dell’elemento soggettivo e materiale del reato.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha esaminato il ricorso rilevandone l’assoluta genericità. La difesa non ha saputo indicare quali fossero i punti specifici della sentenza di appello da riformare, limitandosi a una critica vaga e non circostanziata. Di conseguenza, la Corte ha applicato rigorosamente le norme del codice di procedura penale in materia di inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla mancanza di specificità del ricorso. Quando una sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado (doppia conforme), il ricorrente ha l’onere di contestare puntualmente i passaggi logici della decisione. Nel caso di specie, le deduzioni erano assolutamente generiche e prive di supporto probatorio o giuridico. La Corte ha chiarito che non è sufficiente invocare una violazione di legge o un vizio di motivazione senza indicare esattamente dove il giudice di merito abbia errato. Inoltre, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito articolata e priva di illogicità, rendendo di fatto impossibile un intervento in sede di legittimità. La genericità dei motivi impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio controllo, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna per le irregolarità legate al Reddito di Cittadinanza, ma anche pesanti sanzioni accessorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica estremamente precisa e circostanziata nei giudizi di legittimità. La decisione sottolinea che il sistema giudiziario non tollera impugnazioni dilatorie o prive di fondamento concreto, specialmente in materie di rilevanza sociale e finanziaria come quella dei sussidi pubblici. La definitività della condanna implica la perdita definitiva del beneficio e le conseguenti iscrizioni nel casellario giudiziale.
Cosa accade se si presenta un ricorso in Cassazione troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Quali sono le conseguenze per dichiarazioni false relative al beneficio economico?
La legge prevede la responsabilità penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 4 del 2019 con la conseguente condanna e l’obbligo di restituzione delle somme.
Cosa si intende per doppia conforme nel processo penale?
Si verifica quando la sentenza di appello conferma totalmente la decisione di primo grado, rendendo più rigorosi i requisiti di specificità per un eventuale ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50164 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reat di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, deduce genericamente violazione di legge, carenza motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena e relativo vi motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto;
Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzion assolutamente generiche e prive dell’indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei da fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforme sorretta da articola e non illogica motivazione;
Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.