Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4903 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4903 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGLIESE NOME NOME NOME CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa il 08/05/2024 dal Tribunale di Crotone, con la quale NOME COGNOME era stata condannata ad un anno di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, commesso in Isola Capo Rizzuto (KR) in 02/09/2021 e in data 04/04/2022, per aver omesso di comunicare informazione dovute, in base alle quali non avrebbe potuto godere del beneficio, percepito indebitamente nel periodo indicato in imputazione.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevole dell’imputata per vizio di motivazione, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzio generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiest comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, sostenendo una illogicità ed una contraddittorietà della motivazione non emergent dal provvedimento impugNOME e prospettata in ordine ai punti evidenziati nei motivi appello, non riproposti nel ricorso, dovendosi ricordare in proposito che, in tema di ricorso cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo “per relationem” ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione del sentenza che si intende impugnare; requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la l specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle ques di diritto da sottoporre al giudice del gravame; conseguentemente, la mancanza di tali requisi rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrr effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 32449 del 14/06/2 Casamento; Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risult pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamen di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favo della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previs dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ra dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Romani dicembre 2025.