Reddito di Cittadinanza e Precedenti Penali: Quando la Restituzione Non Basta
L’indebita percezione del reddito di cittadinanza continua ad essere al centro di importanti pronunce giurisprudenziali. Con l’ordinanza n. 47206/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso contro l’entità della sanzione, chiarendo che la semplice restituzione delle somme non è sufficiente a dimostrare un pentimento tale da meritare un trattamento più mite, specialmente in presenza di una personalità incline al crimine.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un individuo che aveva richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza pur trovandosi in una condizione ostativa: era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. A seguito della condanna per l’illecita percezione del beneficio, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, non contestando il reato in sé, ma lamentando l’eccessività della pena inflittagli (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
L’argomentazione difensiva si basava, presumibilmente, sulla richiesta di un’applicazione più estesa delle attenuanti generiche, forse anche in virtù della successiva restituzione delle somme percepite.
La Decisione della Corte sul Reddito di Cittadinanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della quantificazione della pena, ma stabilisce che i motivi presentati dal ricorrente non erano validi per contestare la sentenza d’appello. La Corte ha ritenuto che i giudici di grado inferiore avessero già valutato correttamente tutti gli elementi, fornendo una motivazione logica e adeguata per la pena comminata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto le doglianze del ricorrente. I giudici hanno sottolineato diversi punti cruciali:
1. Restituzione come Atto Dovuto: La restituzione delle rate del reddito di cittadinanza percepite illecitamente non può essere interpretata come un “segnale di resipiscenza”, ovvero di un sincero pentimento. Si tratta, invece, di un “adempimento obbligatorio”, una conseguenza inevitabile dell’accertamento del reato. Pertanto, non può essere un fattore determinante per ottenere uno sconto significativo sulla pena.
2. Valutazione della Personalità: La Corte ha dato grande peso alla “allarmante personalità dell’agente”. L’imputato era un soggetto pluripregiudicato, con precedenti anche per gravi reati contro la persona. Questo elemento ha convinto i giudici che un trattamento sanzionatorio più mite non sarebbe stato appropriato.
3. Gravità dell’Illecito: È stata considerata anche la gravità dell’illecito commesso, che lede gli interessi della collettività e sottrae risorse destinate a chi ne ha effettivamente bisogno.
In sostanza, la Corte d’Appello aveva già concesso le attenuanti generiche, ma non nella massima estensione possibile proprio alla luce di questi elementi negativi. La decisione è stata quindi ritenuta ben motivata e non illogica, rendendo il ricorso in Cassazione privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: nel contesto dei reati legati all’indebita percezione di benefici statali come il reddito di cittadinanza, la condotta post-reato, come la restituzione del maltolto, viene valutata in un quadro più ampio. Non è un gesto che automaticamente cancella la gravità del fatto o la pericolosità sociale dell’autore. La fedina penale e la personalità del reo rimangono fattori determinanti nella commisurazione della pena. La decisione rafforza il principio secondo cui la giustizia deve considerare non solo l’atto illecito in sé, ma anche il contesto e la storia personale di chi lo commette, bilanciando l’esigenza di punizione con la valutazione complessiva della condotta.
Perché il ricorso sulla sanzione per il reddito di cittadinanza percepito illecitamente è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione adeguata e non illogica sulla concessione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, basandosi su elementi concreti.
La restituzione delle somme del reddito di cittadinanza è considerata un’attenuante?
Secondo questa ordinanza, la restituzione è un adempimento obbligatorio e non può essere interpretata come un segnale di pentimento (resipiscenza) tale da giustificare una significativa riduzione della pena, specialmente in presenza di altri fattori negativi.
Quali altri elementi ha considerato la Corte per confermare la sanzione?
La Corte ha tenuto conto della gravità dell’illecito commesso e, soprattutto, della personalità allarmante dell’imputato, che risultava essere un soggetto pluripregiudicato anche per gravi reati contro la persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47206 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47206 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTECAGNANO FAIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con un unico motivo ai ricorso, trra NOME NOME NOME NOME reato di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 – deduce la violazione di legge in ordine all’eccessività del trattamento sanzional:orio.
Considerato che tale motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo stata in sentenza, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, argomenl:ata la concessione della attenuanti generiche non nella massima estensione alla luce sia del fatto che la restituzione flop rms.p. rncfririptto ~dito efi rittAridad7R iddoh,.3 pprcppite dal ricorrente, essendo questi, al tempo di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del beneficio, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, sebbene richiesta dall’NOME, è comunque un adempimento obbligatorio e non aceara i refartaral- a4-a r.r..4-tan can ea GLYPH rl i rari nier.ain,a cia 4-,a nei riarn tarl la ^mal, il-a g… · GLYPH t GLYPH Vt VV GLYPH II V it < dell'illecito commesso e la allarmante personalità dell'agente ; pluripregiudicato anche per gravi reati contro la persona;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento aetre spese processuali e celia somma ai euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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