Reddito di cittadinanza: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di una cittadina, condannandola al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo i dettagli della decisione e le sue implicazioni.
Reddito di cittadinanza e responsabilità penale: i fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di una donna per il reato previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, relativo a false dichiarazioni per l’ottenimento del reddito di cittadinanza. La ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: la contestazione della correttezza della motivazione che ha fondato la sua responsabilità penale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha rigettato completamente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di versare le spese del procedimento e una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi non meritevoli di accoglimento. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Analisi del Primo Motivo: la Ripetitività del Ricorso
Il primo motivo, con cui si contestava la dichiarazione di responsabilità, è stato giudicato inammissibile perché riproduttivo
. In termini semplici, la ricorrente si è limitata a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito aveva già adeguatamente vagliato gli argomenti, evidenziando la genericità delle affermazioni sulla presunta buona fede nella sottoscrizione della domanda per il reddito di cittadinanza. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
Analisi del Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti e il Reddito di cittadinanza
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato
. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui per negare tale beneficio è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, era stata correttamente valorizzata la circostanza dell’ingente importo percepito indebitamente. Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la mera incensuratezza
, ovvero l’assenza di precedenti penali, non è di per sé una ragione valida e sufficiente per ottenere una riduzione di pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma che per contestare una condanna in Cassazione non basta ripetere le difese già svolte: è necessario formulare critiche precise e pertinenti contro la logica giuridica della decisione di appello. In secondo luogo, ribadisce la severità dell’ordinamento nei confronti di chi ottiene illecitamente il reddito di cittadinanza, sottolineando che l’entità della somma percepita e l’assenza di precedenti penali non sono, da sole, sufficienti a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La decisione consolida un approccio rigoroso, volto a tutelare le risorse pubbliche destinate al sostegno delle fasce più deboli.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti, è stato giudicato manifestamente infondato.
L’assenza di precedenti penali è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, la mera incensuratezza (l’assenza di precedenti penali) non può costituire da sola una valida ragione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, specialmente in un contesto in cui altri elementi, come l’importo percepito, giocano un ruolo decisivo.
Cosa succede se un motivo di ricorso si limita a ripetere argomenti già respinti?
Se un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’, ovvero si limita a ripetere censure già vagliate e respinte nel precedente grado di giudizio senza introdurre nuove critiche specifiche alla sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 22/08/1989
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOMECOGNOME che contesta la A correttezza della motivazione postaltase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché riproduttive di prof di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (cfr. pag. 2) che ha rilevato, peraltro, la genericità del motivo che s appunta sulla buona fede della ricorrente nella sottoscrizione della domanda per il conseguimento del reddito di cittadinanza.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, la circostanza di fatto valorizzata dell’importo percepito in un contesto nel quale la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento)
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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