Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38435 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in COSTA D’AVORIO, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna di NOME in relazione al reato di cui all’art. 7, comma 1, I. 26/2019, perché, al fine di ottenere il beneficio del reddi di cittadinanza, attestava di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni e in vi continuativa da almeno due al momento della presentazione della domanda, essendo stato iscritto per la prima volta il 12/02/2016 presso l’anagrafe del Comune di Crotone e presso l’anagrafe del Comune di Isola Capo Rizzuto dal 16/02/2021 . Accertato in Isola Capo Rizzuto il 16/03/2022.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
Violazione di legge in relazione all’art. 7 d.l. 4 del 2019.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la condanna per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, per mancato possesso del requisito della lunga residenza, in contrasto con quanto stabilito con l’esse sentenze del 29 luglio 24 nelle cause riunite C 112/22 e C 223/22 della Corte di giustizia dell’unione europea che ha ritenuto discriminatori i requisiti di lung
residenza imposti dagli Stati membri per l’accesso alle prestazioni sociali e della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, sicchè in presenza del requisito di durata come ora previsto, l’imputato dovrebbe essere assolto perché il fatto non sussiste.
Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il difensore ha depositato memoria scritta con cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso risulta fondato.
La questione è stata affrontata e decisa con recenti pronunce di Questa Terza Sezione, tra cui la n. 26397 del 03/06/2025, COGNOME, in un caso analogo di mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, d.l. n. 4 del 2019 – ex comma 1, lett. a n. 2 – in forza del quale il reddito di cittadinanza è riconosciuto a soggetto resident in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo, ed aveva rilevato che nelle more della decisione erano state emesse due sentenze di rilievo decisivo per la definizione del presente giudizio.
Segnatamente il riferimento è alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C223/22, N. D., che ha analizzato l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della diretti 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, secondo cui questi soggetti godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi dell legislazione nazionale e, con rilievo ancora più incisivo, la sentenza Corte costituzionale GLYPH n. 31 del 20 marzo 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
La Corte costituzionale ha innanzitutto evidenziato che “la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica”: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si “fonda essenzialmente sul solo stato di
bisogno”, il reddito di cittadinanza prevede “un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità”, che strutturano un percorso formativo e d’inclusione, “il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo” (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020).
Muovendo da questa premessa, è stato quindi ribadito che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i compon maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). Dunque, “gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell’assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all’uscita dalla condizione di povertà”.
Ed ancora, richiamando la propria sentenza n. 19 del 2022, la Corte costituzionale ha precisato che “gli obiettivi del Rdc implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio dell sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, “non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza”.
7. Per quanto qui di rilievo, in connessione con i motivi di ricorso, va evidenziato che la sentenza n. 31 del 2025 ha precisato che, “non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile”, né irragionevole e che “un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione, c pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non d
meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata.”
La sentenza in oggetto ha, tuttavia, precisato che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all’accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest’ultimo.” Evidenziando che, a differenza di altre misure, come l’assegno sociale, che lo stesso Collegio ha ritenuto correlate allo “stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso c la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo” (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal reddito di cittadinanza non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell’integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.
Da cui la conclusione che “il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.”. Secondo la Corte, infatti, questi princip oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), “prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l’accesso alla prestazion favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostr i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia quelli di altri Stati membri dell’Unione, sia di quelli di Paesi terzi”.
Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasf lavorare fuori dal Paese, che è stata chiusa solo a seguito dell’abrogazione del reddito di cittadinanza a decorrere dal 10 gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l’assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea.
Alla luce di tutte queste considerazioni e nell’ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato dunque operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del reddito di cittadinanza appare ricomponibile, a giudizio della Corte costituzionale, proprio in riferimento a quest’ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello poi assunto dal legislatore nazionale all’interno dell’assegno di inclusione,
“erede” del reddito di cittadinanza, ma è anche quello giudicato non irragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la “relativa stabilità della presenza sul territorio”; non è poi d certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che testimoni il “radicamento del richiedente nel paese in questione”. “Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell’ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale”.
Infine, la Corte costituzionale ha evidenziato che, in questi termini, si “ricompone armonicamente” anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stat membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall’ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, co l’ordinamento dell’Unione europea. Si evita così, oltretutto, l’insorgere di una “discriminazione alla rovescia” altrimenti effettivamente prospettabile, in relazione ai cittadini dell’Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.
Infatti, come la stessa Corte costituzionale ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la “pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze”.
Sulla base di questa considerazioni, qui sinteticamente richiamate, la Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
9. Quanto al caso in esame, dal capo di imputazione risulta che il ricorrente era stato iscritto per la prima volta presso l’anagrafe del Comune di Crotone in
data 12/02/2016, sicché sussiste per tabulas il requisito dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) come risultante dall’intervento della Corte costituzionale, avendo il ricorrente la residenza «per almeno 5 anni» al momento della domanda, in data 16/03/2022, mentre non risulta agli atti la ricorrenza dell’ulteriore requisito della residenza continuativa da almeno due anni, anch’essa prevista dalla disposizione normativa non interpolata dalla sentenza della Corte costituzionale.
10. Dovendosi procedere ad un accertamento di fatto, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Così è deciso, 29/10/2025
persestn’ila in Cancelleria