Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/04/2024 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 20/02/2023, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’articolo 7 dl. 26/2019, rideterminava la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando in primo luogo l’avvenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice per effetto dell’articolo 318 della I. n. 197/2022 e, in secondo luogo, violazione degli articoli 192 e 533 cod. proc. pen., in riferimento ad una valutazione frazionata del compendio probatorio, non consentita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In relazione alla dedotta abolitio criminis, il Collegio ribadisce (v. Sez. 3, n. 5999 del 09/01/2024, COGNOME; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023, COGNOME; Sez.3, n.49047 del 2023, COGNOME, non massimate), come del resto ha fatto il provvedimento impugnato a pag. 3, che l’art. 7 del dl. n. 4 del 2019, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge è stato effettivamente abrogato.
Per espressa previsione di legge, l’efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024; prima dell’indicata data, il legislatore è intervenuto (con dl. 4 maggio 2023 n. 48, recante “misure urgenti per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro”, conv., con nnodiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85) stabilendo che «al beneficio di cui all’articolo 1 del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».
Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore, peraltro, nell’introdurre il cd. «assegno di inclusione», ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 dl. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez.U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 – 01, in motivazione).
Il motivo, che non si confronta con la sedimentata giurisprudenza di questa Corte senza addurre motivi e valutazioni nuovi, è pertanto manifestamente infondato.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto totalmente generico, limitandosi il ricorrente a considerazioni di carattere generale senza attaccare in modo specifico il contenuto della motivazione, laddove chiarisce che, quand’anche la COGNOME avesse avuto comunque i requisiti per ottenere il RDC, lo ha in ogni caso ottenuto in misura maggiore del dovuto (v., per la sussistenza del delitto in tal caso, Sez. U. n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 01).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.