Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1505 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1505 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. del 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando tre motivi di ri deduce violazione di legge in riferimento alla I. 197 del 2022 che ha abrogato l’art. 7 del 4 del 2019 (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a sussistenza del fatto e alla colpevolezza dell’imputato (secondo motivo) e, da ultimo, violazi di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del (terzo motivo);
considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché inerenti a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e co consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024 delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi s termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattivit mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quant sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicu la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà pos continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coor cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi bene il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/ Rv. 285964 – 01; cfr., nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 54 del 2004);
ritenuto che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede d legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliat disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica con il ricorso in quanto la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilit ricorrente attese le dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME COGNOME nell’COGNOME lo s detenzione del ricorrente ancorchè anche in termini di arresti domiciliari, le quali t riscontro nella documentazione acquisita agli atti, a nulla valendo quanto poi alla paterni responsabilità per la domanda, l’eventuale intermediazione del CAF, posto che l’indicazione de dati occorrenti per la compilazione della domanda non può non essere riferita all’imputato;
osservato che le censure relative alla mancata applicazione della causa di non punibili della particolare tenuità del fatto non sono consentite in sede di legittimità, p sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso in quanto i di secondo grado ha correttamente escluso la particolare tenuità di cui all’art. 131-bis pen., attese le modalità della condotta posta in essere dall’imputato, l’abituali comportamento, in ragione della personalità dell’imputato e dei precedenti penali c
evidenziano una radicata tendenza a delinquere e una particolare insofferenza per l’autorità da ultimo, l’entità del danno;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore