Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 15/08/1965
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna pér il reato di cu comma 1, D.L.4/2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in all’affermazione della responsabilità, avendo omesso di indicare, tra i componenti d nucleo familiare, il figlio in stato di detenzione. Con il primo motivo di ricorso evidenzia l’avvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogaz fattispecie penale incriminatrice e con il secondo motivo violazione di legge i trattamento sanzionatorio e in particolare, in ordine al diniego delle circostanz generiche.
In ordine alla prima doglianza, si è affermato che l’abrogazione, a far data dall’01/ delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disposta ex art. 1, comma dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, c quanto assicura la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista so coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggi 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli ana per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanz 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964). La doglianza è dunque manifestamente infondata.
In ordine alla seconda doglianza si osserva che il mancato riconoscimento delle cir attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, d il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più suffi stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 2834 necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quell o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto,,a pena di i della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interess n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso di specie, il giudice a quo non ha ravvisato la sussistenza di eleme valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, h richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragi precedente condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente