Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36074 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36074 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 30/01/2025 dalla Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/013/2025, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, in data 17/01/2022, con la quale COGNOME NOME era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a lei ascritto in relazio all’inserimento, nella richiesta di beneficio, della presenza di una persona in realtà non facente parte del nucleo familiare attestato nelle certificazioni in atti.
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005, dal momento che la richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza non era stata presentata con il rispetto dei requisiti di validità indicate:inel predetto art. 65.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La ricorrente non ha inteso porre in discussione la falsità del dato rappresentato al momento della richiesta di ammissione al beneficio, né la rilevanza del dato medesimo per l’ottenimento del reddito di cittadinanza in misura superiore a quanto in realtà spettante (cfr. sul punto pag. 4 della sentenza di primo grado).
Le censure difensive riguardano esclusivamente le modalità di presentazione della domanda, violative dell’art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005 e perciò ritenute inidonee a far configurare la fattispecie criminosa contestata.
L’assunto non può essere condiviso. Deve invero darsi seguito, nella fattispecie in esame, all’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un’istanza inoltrata in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE in funzione dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale), atteso che l’irrituale sottoscrizione, non determinando l’inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l’effetto costituito dall’erogazione del sussidio» (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 – 01, la quale, in motivazione, ha tra l’altro precisato che «in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, COGNOME, Rv. 165607 – 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 280151 – 01). Nella specie, la domanda dell’imputato, nella quale era stata, inoltrata per via telematica e non sottoscritta, è stata formalmente acquisita e protocollata dall’RAGIONE_SOCIALE. La precisata domanda, inoltre, come puntualmente precisato dalla sentenza di primo grado, ha costituito presupposto per l’erogazione, effettivamente avvenuta, del
reddito di cittadinanza nel mese di novembre 2000»). In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 21875 del 09/04/2025, COGNOME.
Si tratta di un principio senz’altro applicabile alla fattispecie in esame, risultando del tutto irrilevante, a tali fini, il diverso contenuto della fal dichiarazione riconducibile alla COGNOME.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 settembre 2025
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