Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41894 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41894 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/1/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto, anche con memoria, l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/1/2023, la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia emessa 1’8/11/2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarava NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, e la condannava alla pena di otto mesi di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 3, comma 8, 7, comma 2, d.l. citato, con vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte di appello non avrebbe valutato che la ricorrente, in data 4/11/2019, aveva trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE – con modalità telematica – la comunicazione integrativa oggetto di contestazione, avvalendosi di un CAF abilitato all’inoltro del previsto modello NUMERO_DOCUMENTO; tale trasmissione, infatti, sarebbe stata possibile soltanto attraverso un centro di assistenza fiscale, al quale consegnare il numero di protocollo della domanda, con data di presentazione, codice fiscale e variazione della situazione reddituale o patrimoniale (come attestato da documentazione prodotta in questa sede il 24/8/2023). La diversa conclusione raggiunta dalla Corte di appello, dunque, si fonderebbe su mere congetture, che ben avrebbero potuto essere evitate attraverso un’attività integrativa istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
le stesse censure sono poi mosse con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. L’argomento utilizzato in sentenza per superare la pronuncia di primo grado risulterebbe manifestamente illogico, comportando tout court l’inapplicabilità della norma al reato in contestazione; la stessa motivazione, inoltre, si esaurirebbe in mere clausole di stile, prive di un’effettiva verifica della gravità del comportamento riscontrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo.
Con riguardo alla prima censura, in punto di responsabilità, il Collegio rileva che la questione posta dalla difesa si sviluppa esclusivamente su inammissibili termini di fatto, concentrandosi sul dedotto utilizzo di un canale ufficiale – un centro di assistenza fiscale – per l’inoltro all’RAGIONE_SOCIALE del modell NUMERO_DOCUMENTO in forma ridotta, contenente la comunicazione dell’attività lavorativa intrapresa dal marito della ricorrente.
4.1. La medesima questione – si ribadisce, propria del solo giudizio di cognizione – risulta peraltro adeguatamente affrontata dalla Corte di appello, che ha evidenziato che la documentazione allegata al gravame non consentiva affatto di provare l’avvenuto inserimento del documento nel database dell’RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il Collegio ha riscontrato soltanto “la presenza di una modulistica di dichiarazione, rinvenibile su Internet, precompilata, con inseriti i dati anagrafici e datata 4.11.2019, neppure sottoscritta dal marito dell’imputata, senza attestazione alcuna di presentazione alla competente sede RAGIONE_SOCIALE e priva di protocollazione, anche informatica, rilasciata dall’Organo di destinazione della
stessa.” Tale accertamento, di puro fatto, risulta dunque privo di manifesta illogicità e non censurabile in questa sede; il ricorso, del resto, non lamenta di aver offerto al Giudice elementi certi a riprova dell’inoltro della comunicazione tramite CAF, ma si limita a sostenere – in termini generici – che la presentazione del citato modello all’Istituto sarebbe potuta avvenire soltanto attraverso un centro di assistenza fiscale. In senso contrario, peraltro, non può certo essere qui esaminata la dichiarazione – apparentemente proveniente da un collaboratore di un CAF di Barcellona Pozzo di Gotto – prodotta dalla difesa il 4/9/2023, anche perché recante una data – 24/2/2023 – addirittura successiva alla sentenza di appello.
Il primo motivo di ricorso, dunque, è palesemente infondato.
A conclusioni differenti, invece, il Collegio giunge quanto al secondo.
5.1. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando la “non gravità del danno cagionato”, le modalità dell’azione, la minima intensità dell’elemento psicologico, oltre all’incensuratezza dell’imputata. La Corte di appello ha ribaltato questa affermazione, sottolineando che l’offesa riscontrata in concreto non potrebbe ritenersi lieve, “tenuto conto dei beni giuridici tutelati dalla disposizione in esame, ossia fede pubblica, patrimonio pubblico e anche buon andamento e imparzialità della RAGIONE_SOCIALE nella corretta erogazione delle risorse pubbliche”.
5.2. Con questa motivazione, tuttavia, il Giudice del gravame ha precluso l’applicazione dell’istituto all’intera fattispecie contestata, in sé ed in ragione d beni giuridici dei quali è posta a presidio, in tal modo introducendo una preclusione oggettiva ulteriore rispetto a quelle – tassative – di cui al comma terzo dell’art. 131-bis cod. pen., peraltro introdotte solo successivamente al fatto qui contestato.
5.3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità in oggetto, per nuovo giudizio; nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza quanto all’affermazione di responsabilità penale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordin all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023
Il GLYPH re estensore
Il Presidente