Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39160 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Campina (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria trasmessa il 24.10.2025, con cui il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 01.12.2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava NOME alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, in quanto ritenuta colpevole del delitto di cui all’art. 7 comma 1 del d. I. n. 4/2019, per avere ottenuto il reddito di cittadinanza attestando falsamente di essere in possesso del requisito richiesto della effettiva residenza sul territorio nazionale per almeno dieci anni. Il Giudice subordinava la sospensione condizionale della pena alla restituzione in favore dell’INPS RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente percepite quale reddito di cittadinanza.
evY
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23 gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall’imputata, eliminava la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente percepite, confermandola nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello palermitana, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato tre motivi.
Con il primo motivo la difesa dell’ imputata eccepisce la nullità della sentenza impugnata ex art. 606 lettera b) per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 7 D.L. 4/2019. La difesa lamenta che la Corte ha omesso di valutare la possibilità che l’imputata fosse presente nel territorio italiano già prima dell’anno 2018 e, a riscontro, ha prodotto un’attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE dalla quale si evince che, il 26 marzo 2013, ad NOME è stato assegnato il codice fiscale. La difesa evidenzia come il requisito della residenza in Italia, al fine dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, debba essere inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio nazionale, anche in assenza dell’iscrizione anagrafica.
Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p. lettera b) per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto l’imputata si era rivolta ad un CAF per farsi aiutare nella predisposizione e presentazione della pratica burocratica.
Con il terzo motivo la difesa censura la sentenza impugnata per non aver concesso all’imputata circostanze attenuanti diverse dalle generiche. La difesa evidenzia che dal prospetto INPS è emerso come dall’aprile a giugno 2021 l’odierna ricorrente ha percepito il reddito di emergenza e, dunque, solo per tre mesi ha percepito il reddito di cittadinanza, con conseguente riduzione del danno arrecato.
Con memoria depositata in data 24 ottobre 2025 la difesa ha rappresentato che, con la documentazione trasmessa a mezzo pec in data 10.09.2025, si è dimostrato come la ricorrente sia presente nel territorio italiano già nel 2012. In conclusione, secondo la difesa, risulta soddisfatto il requisito di cinque anni di residenza con conseguente insussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come è noto, con la sentenza n. 31 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 2 d.l. n. 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia ‘per almeno 10 anni’, anziché prevedere ‘per almeno 5 anni’».
2 GLYPH
cc/
La Corte costituzionale ha ribadito, in linea con precedenti pronunce, la natura peculiare del reddito di cittadinanza, sottolineando come la componente economica sia strettamente legata a finalità di inserimento lavorativo e inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. In tale prospettiva, la sentenza n. 31 del 2025 ha richiamato le disposizioni che impongono ai beneficiari maggiorenni la dichiarazione di disponibilità al lavoro, la partecipazione a percorsi di accompagnamento, l’obbligo di ricerca attiva di un impiego e l’accettazione di offerte congrue. All’esito di tale analisi, la Corte ha osservato che il reddito di cittadinanza non si configura come un mero sussidio assistenziale, ma come una misura complessa, fondata su una logica di inclusione attiva e responsabilizzazione del beneficiario, finalizzata al superamento della condizione di povertà. In tale ottica, la Consulta ha ritenuto non irragionevoli non solo l’interruzione del beneficio in caso di inadempimento degli obblighi previsti, ma anche le ulteriori condizioni e preclusioni normative (quali l’assenza di condanne o misure cautelari nel decennio precedente, o il divieto di utilizzo del beneficio per giochi con vincite in denaro), nonché la stessa temporaneità della misura. La Corte Costituzionale ha chiarito che non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile, in quanto non è irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio già un legame duraturo.
Una RAGIONE_SOCIALE condizioni, dunque, per accedere al beneficio è la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Il requisito della residenza deve intendersi riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla formale iscrizione anagrafica.
Nel caso in esame, è stato accertato dalla consultazione effettuata presso l’Ufficio Anagrafe di Marsala che l’imputata aveva fatto ingresso in Italia solo il 12 febbraio 2018 e, dunque, non era in possesso dello specifico requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni.
Nell’ordinamento processuale penale, se non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, è tuttavia pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gl elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 31309 del 12(09/2025; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284-01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 255916-01).
Siffatto onere di ‘puntuale allegazione’ rappresenta un’estrinsecazione del generale principio di ‘vicinanza alla prova’ che non si traduce, nel rito penale, nell’inversione dell’onere probatorio, ma consente l’estensione della ricerca della prova nella direzione indicata dall’imputato, allorquando questi ‘informi’ adeguatamente ed in modo circostanziato l’organo che deve provvedervi (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).
Dunque, la difesa ricorrente avrebbe ben potuto esercitare il proprio diritto alla prova attraverso testi, documentazione varia ecc. in grado di superare il rilievo accusatorio RAGIONE_SOCIALE risultanze del registro dell’AIRE, non illogicamente ritenute idonee a comprovare la mancanza del requisito della residenza in Italia da parte dell’imputata nei cinque anni precedenti la richiesta del beneficio.
La difesa invece si è limitata a sostenere che all’odierna ricorrente è stato assegnato il codice fiscale il DATA_NASCITA (cfr. attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE, trasmessa a questa Corte con pec del 10.9.2025), circostanza che non è idonea di per sé sola a dimostrare la sussistenza del requisito previsto dall’art. 7 del d.I n. 4/2019.
L’attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE peraltro è stata prodotta per la prima volta in Cassazione, dal momento che non è mai stata esibita nel giudizio di primo grado e neppure nei motivi di appello è stata censurata la mancata valutazione di documentazione prodotta dalla difesa.
Con il secondo motivo la difesa ripropone in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese dalla Corte territoriale.
La Corte d’appello ha escluso, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici, la configurabilità di un errore inescusabile in capo all’imputata, facendo applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 del D 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., in quanto la suddetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del medesimo decreto. (In motivazione, è aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto)» (Sez. 2, n. 2326 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 – 01).
Il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è tardivo in quanto è stato proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità.
La Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 4, n. 35018 del 24/06/2024; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.