Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Milano; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la sentenza del 06/07/2023 della corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’indagato avv.to Schillaci NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal il Tribunale di Caltanissetta, in data 27 ottobre 2022, con cui COGNOME NOME era stato condannato in ordine al reato di cui all’art.7, co. 1, D.L. 4/19, perché, al fine di ottenere indebitamente il benefic del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legge, ometteva informazioni dovute nella richiesta n. NUMERO_DOCUMENTO del 22 agosto 2020.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione sollevando 2 motivi di impugnazione.
3. Deduce con il primo motivo, vizi di violazione di legge e di motivazione per erronea interpretazione dell’istituto dell’abrogati° criminis, ribadendosi l’avvenuta abrogazione RAGIONE_SOCIALE norme incriminatrici previste dall’articolo 7 del D.L. n. 4/2019, e cioè della disciplina sanzionatoria per l’indebita percezione del sussidio a decorrere dal gennaio 2024. Vi sarebbe una compromissione del principio del favor rei, nonché RAGIONE_SOCIALE regole poste a presidio della successione RAGIONE_SOCIALE leggi penali nel tempo, in quanto a causa di una mal accorta regolamentazione da parte del legislatore, verrebbe data applicazione ad una norma penale più sfavorevole in tutti quei casi il cui tempus commissi delicti sia antecedente alla produzione degli effetti della lex mitior, così determinando – sul piano pratico – un trattamento diseguale rispetto a condotte analoghe, commesse in tempi diversi.
4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, poiché al ricorrente viene contestato di aver reso informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica, senza che tali omissioni avessero rilevanza poiché il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto alla percezione del reddito di Cittadinanza. La Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato il collegamento funzionale tra l’asserita omissione di dati ritenuti rilevanti ai fini della percezione e il risultato d indebita percezione. In particolare, mancherebbe la prova del dolo specifico e della indebita percezione. Peraltro, ritiene la difesa, che il ragionamento addotto dalla Corte territoriale sarebbe altresì contrario al principio di non colpevolezza, determinando un’illegittima inversione della prova.
CONSIDERATO IN DIIRTTO
1. Il primo motivo è inammissibile. Deve in proposito ribadirsi l’orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, converti con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della “lex miti altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio,
posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. (Sez. 3 – n. 7541 d 24/01/2024 Rv. 285964 – 01). Le ulteriori notazioni appaiono meramente astratte e lontane dalla questione decisa afferente il reato ex art. 7 comma 2 del DL 4/2019.
Si tratta di una decisione che appare giuridicamente coerente con l’indirizzo di questa Corte secondo il quale integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennai 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U – , Sentenza n. 49686 del 13/07/2023 Ud. (dep. 13/12/2023 ) Rv. 285435 – 01
Appare inoltre più che adeguata la risposta alle deduzioni sollevate in punto di elemento psicologico del reato, oltre che di indebita acquisizione dell’importo, laddove i giudici hanno più che ragionevolmente precisato – senza che sul punto sia stata formulata adeguata confutazione, al di là di una generica reiterazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni già proposte in appello -, che “il difensore si è soffermato, infatti, su alcune circostanze, quali l’omessa valutazione dei possedimenti immobiliari del nucleo familiare, l’omessa indicazione dei dati catastali dei terreni, l’omessa considerazione della improduttività RAGIONE_SOCIALE attività della ditt individuale della moglie dell’imputato, ma non ha supportato con adeguata base probatoria le proprie allegazioni. Parimenti non ha dimostrato che l’istanza era stata redatta in un patronato per conto dell’imputato, il quale per tale ragione non si sarebbe reso conto RAGIONE_SOCIALE numerose omissioni. Si tratta, cioè, di affermazioni che, in quanto prive di supporto probatorio, non sono idonee a inficiare il logico ragionamento seguito dal primo giudice nel i -itenere superati i limiti di ammissibilità al beneficio grazie alle omesse indicazioni reddituali. difensore si è, per di più, limitato a censurare genericamente la sentenza evidenziando solo alcune RAGIONE_SOCIALE omissioni dell’imputato, non dimostrandone la irrilevanza, e non allegando idonea documentazione volta a riscontrare la improduttività di beni e attività. Gli indici vaiorizzati dal decidente, invece, qu la percezione di contributi RAGIONE_SOCIALE, l’attività lavorativa svolta dalla moglie del predetto, la titolarità di ditte individuali, costituiscono evidente pregnant riscontro alla prospettazione accusatoria. Analoghe considerazioni valgono per l’ISEE, la cui valenza, come affermato dai giudici di legittimità, non è determinante ai fini che in questa sede rilevano (cfr. Cass. 46159/21). In tal senso, la condotta posta in essere dall’imputato, implicando l’inganno potenzia o effettivo del destinatario della dichiarazione ai fini della valutazion dell’eventuale superamento della soglia di reddito (Cass n. 16338/2006), appare certamente sorretta da dolo specifico richiesto dalla norma violata (Cass., Sez. II, n. 8660/2011, Rv. 252467)”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso, il 15/7/2024.