Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 20 marzo 2023, con la quale NOME è stato condannato, riconosciutegli le attenuanti generiche, all pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comm e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Marsala il 9 gennaio 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, la conferma giudizio di colpevolezza dell’imputato (sia pur erroneamente riferito al reato ex art. 73 del d n. 309 del 1990) e il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, è manifestamente infondat in quanto riproduttivo di temi di censura già efficacemente affrontati e volto a prefigurare rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, rispetto al giu responsabilità, hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell’imputato questi, infatti, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare a erogatore la presenza, nel suo nucleo familiare, della convivente NOME COGNOME, tra l’altro percettrice di reddito nel 2018, oltre che dei figli della donna, integrando tale o la sussistenza del reato. Quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., in senso ostativo a una valutazione di particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale, in mani illogica, ha valorizzato il profitto di 797,66 euro conseguito dall’imputato a seguito del omissione dichiarativa, venendo in rilievo una somma oggettivamente non irrisoria.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.