Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42607 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42607 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio o con rinvio, e l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7/3/2024, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara in data 17/10/2022, che aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia COGNOME NOME per i reati, unificati ex art. cod. pen., di cui di cui agli art. 7, comma 1, D. L. n. 4/2019 e 316-ter cod. pen. per aver omesso di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’art. 3 D.L. 4/2019, di essere stato condanNOME per delitti i materia di armi e di essere destinatario dell’ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare adottata dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila in data 8/1/2019, così percependo indebitamente, dal novembre 2019 a novembre 2020, complessivi C 10.307,44.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per Cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen, in relazione agli artt. 192 e 597 cod. proc. pen. e 5 cod. pen.
Assume la difesa che la condotta dell’imputato “era pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 5 cod. pen.” ricorrendo l’ “incolpevole” ignora “delle conseguenze della legge di riferimento RDC” in quanto l’imputato si era recato presso un CAF per richiedere il beneficio e aveva esposto all’impiegato che l’aveva aiutato a compilare il modello, indicato in NOME COGNOME, i suoi precedenti e lo stato detentivo, ma questi aveva ritenuto che non fossero ostativi e non ne aveva fatto menzione nel modello. Aggiunge che il testo dell’art. 7 comma 3 d.l. n. 4 del 2019 vigente per tutto il periodo di conseguimento del beneficio non prevedeva “l’obbligatorietà di indicare la posizione cautelare relativamente ai reati comuni o per quelli di droga” per cui, non risultando a carico di COGNOME, “alcuna delle situazioni personali ostative (misure cautelari personali o condanne definitive per i reati così come indicati nel citato art. 7 comma 3)”, l’imputato non era tenuto a comunicare all’RAGIONE_SOCIALE il suo stato di detenzione. Lamenta, infine, che tali circostanze, benché dedotte con i motivi di appello, non erano state adeguatamente valutate dalla Corte territoriale che non aveva neppure dato seguito alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’escussione di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 5 cod. pen. per violazione del “principio del tempus regit actum” in relazione dell’abrogazione della legge sul reddito di cittadinanza. Il motivo, oltre a ribadire che l’imputato e incorso in un errore scusabile non potendo “conoscere …la legge speciale”, fa riferimento all’art. 1 della legge 197/2022, sottolinea che la “disposizione entrata in vigore in data 1.1.2023” prevede “una norma abrogatrice la cui obbligatorietà è collocata al 1/1/2024” per denunciare che la Corte d’appello, “secondo il principio
del tempus regit actum”, avrebbe dovuto “dare atto dell’avvenuta abolitio criminis e, quindi, mandare assolto il COGNOME NOME“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In ordine all’eccepita abrogazione della norma incriminatrice contestata al capo a), è opportuno richiamare sinteticamente gli interventi normativi succedutisi in materia. L’art. 1, comma 318, I. n. 197/2022, entrato in vigore in data 1/1/2023, ha disposto l’abrogazione dell’art. 7 del D. L. n. 4/2019, contenente le disposizioni di carattere penale che sanzionavano chi avesse indebitamente conseguito il cd. reddito di cittadinanza, con decorrenza dalla data del 1/1/2024; il 4/5/2023 è stato emaNOME il decreto legge n. 48, recante “misure urgenti per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro”, conv., con modif., dalla I. 3/7/2023 n. 85, che, all’art. 13, comma 3, prevede che «al beneficio di cui all’articolo 1 del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».
In relazione all’incidenza di tale successione di norme sulle condotte riconducibili alla previsione del predetto art. 7 sono intervenute le Sezioni Unite, affermando che “L’art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l’art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell’introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall’art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce debo attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigen alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 3 dicembre 2023” (Sezioni Unite, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 01, in motivazione).
Non può che concludersi che l’art. 13 comma 3 del d.l. 48/2023 ha fatto salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 pe fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina relativa al reddi di cittadinanza e ciò, all’evidenza, in deroga al principio di retroattività della mitior, che altrimenti avrebbe dovuto trovare applicazione ai sensi dell’art. 2,
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comma 2, cod. pen., in seguito alla prevista abrogazione dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 ( Sez. 2, n. 23265 del 7/5/2024, COGNOME, Rv. 286413 – 01).
Venendo, quindi, al primo motivo d’impugnazione, le sentenze di merito addebitano all’imputato di non aver esposto, nella domanda inoltrata per ottenere il beneficio, che si trovava in stato di detenzione domiciliare. In ordine all rilevanza di una tale condizione, la sentenza di primo grado liquida la questione assumendo che la detenzione domiciliare costituiva “circostanza …ostativa alla concessione del beneficio”. Non meno apodittica, sul punto, risulta la sentenza d’appello, che ribadisce che non vi era alcun dubbio che “all’imputato non spettasse il beneficio richiesto, alla luce della sussistenza del suo stato di detenzione”.
Va, però, osservato che a seguito delle modifiche disposte dalla legge di conversione ( n. 26 del 28/3/2019) del di. 28/1/2019 n. 4, la disciplina vigente al momento di presentazione della domanda prevedeva, all’art. 2 comma 1, lett. cbis, fra i requisiti necessari per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, per richiedente, la “mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3”.
La disposizione richiamata dal comma innanzi riportato prevedeva: “Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli arti 270 -bis , 280, 289 -bis , 416 -bis , 416 -ter, , 422 e 640 -bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previst dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quant indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”. Si ricorda, per completezza, che i commi 1 e 2 dell’art. 7 riguardavano i delitti di falso commessi per ottenere il beneficio o per evitarne la revoca o la riduzione.
Alla luce dell’addentellato normativo innanzi illustrato, quindi, la detenzione domiciliare dell’imputato era circostanza del tutto irrilevante ai fi dell’accoglimento della domanda inoltrata assumendo, semmai, carattere preclusivo il titolo di reato per il quale quella pena era stata inflitta, qual rientrante fra quelli contemplati dall’art. 7 comma 3; profilo, però, del tutt ignorato dai giudici di merito e che anche l’editto accusatorio affronta
erroneamente, non rientrando la condanna per “delitti in materia di armi” fra quelle rilevanti ai sensi della disposizione da ultimo richiamata.
Per completezza, va anche chiarito che lo stato detentivo dell’imputato, all’epoca di presentazione della domanda, non poteva incidere neppure sull’entità del beneficio erogato. E’ noto che l’ammontare del beneficio era determiNOME da alcuni parametri relativi alla composizione del nucleo familiare. L’art. 3 comma 13 del d.l. prevedeva:
“Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lung degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condanNOME per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3″.
L’interpretazione sistematica della norma rende evidente che l’esclusione dal parametro della scala di equivalenza dei soggetti di cui al primo periodo trovava fondamento non in ragioni punitive, come nei casi previsti nel secondo periodo, introdotto dalla legge di conversione, ma nel fatto che gli stessi non convivevano con gli altri componenti del nucleo familiare essendo a carico della fiscalità generale. Tale risultato esegetico impone di restringere l’ambito di applicazione della disposizione alla detenzione in carcere, risultando il detenuto domiciliare incidente sullo stato di bisogno del nucleo familiare. Anche l’interpretazione teologica sorregge tale conclusione, essendo palese l’intenzione del legislatore, perseguita con la legge di conversione, di escludere dal novero dei beneficiati dal reddito di cittadinanza solo i soggetti condannati con sentenza divenuta irrevocabile per i reati specificatamente indicati al comma 3 dell’art. 7 e non, quindi, chiunque avesse riportato una condanna penale.
L’insussistenza del delitto contestato al capo a) travolge anche il capo della condanna relativo al capo b), risultando integrazione del reato di cui all’art. 316ter cod. pen., nell’editto accusatorio, determinata dall’ “omissione di informazioni dovute” ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza.
L’insussistenza del fatto comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/10/2024