Reddito di cittadinanza: l’omessa dichiarazione di condanne penali è sempre reato
L’ottenimento del reddito di cittadinanza è subordinato a requisiti stringenti, tra cui l’assenza di determinate condanne penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce che omettere tali informazioni nella domanda costituisce reato, e né l’aiuto di un CAF né la presunta ignoranza della legge possono escludere la responsabilità del dichiarante. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Domanda Incompleta
Un cittadino presentava ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Il motivo della condanna era l’omessa indicazione, nella domanda per il sussidio, di una condanna penale definitiva a suo carico.
Il ricorrente si difendeva sostenendo una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito e l’assenza di dolo, ovvero della volontà cosciente di commettere il reato. A suo dire, l’errore era attribuibile all’assistenza ricevuta da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) durante la compilazione o a una sua ignoranza circa l’obbligo di dichiarare quella specifica condanna.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, le censure sollevate dal ricorrente erano generiche, riproponendo questioni di fatto già correttamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di dichiarazioni per l’accesso ai benefici pubblici.
Le Motivazioni sul reddito di cittadinanza e il Dolo
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’elemento soggettivo del reato, il dolo. La Corte ha smontato le argomentazioni difensive del ricorrente con chiarezza.
Il Ruolo del CAF: Un Semplice Ausilio Materiale
I giudici hanno precisato che il personale del CAF svolge una funzione di mero ausilio materiale nella compilazione della domanda. Questo supporto non sostituisce né attenua la responsabilità del richiedente, che rimane l’unico soggetto tenuto a fornire informazioni veritiere e complete. La condotta penalmente rilevante è quella del dichiarante, non dell’intermediario che lo assiste tecnicamente.
L’Errore sulla Legge Penale non Scusa
La Corte ha inoltre affermato che l’eventuale ignoranza o errore sulla normativa che disciplina i requisiti per il reddito di cittadinanza si configura come un errore sulla legge penale. Ai sensi dell’art. 5 del codice penale, tale errore non esclude il dolo, tranne in casi eccezionali di inevitabilità, non ravvisabili nella fattispecie. Le norme che stabiliscono i presupposti per ottenere il beneficio, infatti, integrano il precetto penale che punisce le false dichiarazioni. Pertanto, chi richiede il sussidio ha il dovere di informarsi compiutamente sui requisiti.
Infine, anche l’argomento di una presunta irregolarità nella sottoscrizione della domanda è stato respinto, poiché l’avvenuta erogazione del sussidio dimostra l’efficacia della richiesta, rendendo irrilevante il vizio formale e confermando la sussistenza del reato.
Conclusioni: La Responsabilità Personale nella Dichiarazione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la responsabilità per le dichiarazioni rese per ottenere benefici pubblici è strettamente personale. Affidarsi a un intermediario o invocare la non conoscenza della legge non è sufficiente a scagionarsi in caso di omissioni o falsità. La sentenza sottolinea l’onere di diligenza che grava su ogni cittadino che accede a misure di sostegno, il quale è tenuto a garantire la veridicità e completezza delle informazioni fornite, consapevole delle conseguenze penali in caso contrario. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende sigilla la gravità della condotta.
L’aiuto di un CAF nella compilazione della domanda per il reddito di cittadinanza esonera il richiedente dalla responsabilità per eventuali omissioni?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il personale del CAF svolge una funzione di mero ausilio materiale e non sostituisce la condotta e la responsabilità del richiedente, che è l’unico garante della veridicità e completezza delle informazioni fornite.
L’ignoranza dei requisiti specifici, come l’obbligo di dichiarare condanne penali, può escludere il dolo per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza?
No. La Corte ha chiarito che l’ignoranza o l’errore sui presupposti normativi per ottenere il beneficio si risolve in un errore sulla legge penale, che, ai sensi dell’art. 5 del codice penale, non esclude il dolo.
Un’irregolarità nella firma della domanda rende nulla la richiesta e, di conseguenza, esclude il reato se il sussidio è stato comunque percepito?
No. La Corte ha stabilito che un’eventuale irregolarità formale nella sottoscrizione non determina l’inesistenza della richiesta e non preclude l’effetto dell’erogazione del sussidio. Se il beneficio è stato percepito, il reato sussiste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione e la violazione di legge in relazione all’affermazione della penale responsabilità, inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cort merito, la quale, pacifica la materialità del fatto – ossia l’omessa indicazione, nella doman finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza, di una condanna definitiva emessa a carico d ricorrente – con una motivazione immune da vizi logici – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – ha ribadito la sussistenza del dolo, in quanto il personale del CAF svo una funzione di mero ausilio materiale nella compilazione della domanda, che non sostituisce la condotta del richiedente, e che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percep l’erogazione si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen in quanto la previsione normativa volta a disciplinare i presupposti per il conseguimento de reddito di cittadinanza integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. n. 26 d (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 – 01), e considerando, infine, che l’eventuale irrituale sottoscrizione della domanda, prospettata dal ricorrente, non determinando l’inesistenza della richiesta, non preclude l’effetto costituito dall’erogazione del sussidio, poi è avvenuto, e, quindi, non esclude la sussistenza del reato (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 – 01);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Ossa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.