Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 14 giugno 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, con quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, commesso in Cas Principe il 15/05/2019, per aver presentato domanda per il reddito di cittadinanza, omettendo di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE.N.P.S., di essere destinatario di condanna definitiva per il reato di cui 416-bis cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolez dell’imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di l manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugna correttamente affermato come l’imputato avesse omesso di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE di essere stato condanNOME con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. co consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, in coerenza con i pri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di false dichiaraz finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussi del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’a gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quant l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, del 07/05/2024, COGNOME, Rv. 286413, la quale, in motivazione, ha tra l’altro escluso possibilità di configurare un’ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presenta la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali ritenere l’oscurità del precetto; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, COGNOME non mass.; Sez. 3, n. 34369 del 26/09/2025, COGNOME, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego del circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo, al riguardo, la Corte territoriale rimarcato, in maniera non irragionevole, diversamente da quanto sostenuto i ricorso, l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, sottolineando com l’imputato non avesse esitato a contravvenire all’obbligo giuridico di dichiarare il manifestando una indole trasgressiva e indifferente al rispetto delle regole, specie considerand il precedente per il grave reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertan sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri
che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissib stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.