Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39556 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 maggio 2025, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, ha riconosciuto all’imputata COGNOME NOME il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la condanna a mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 7, comma 2, D.L. del 2019, n. 4, conv. con la legge n. 26 del 2019, perché al fine di fruire indebitamente il reddito di cittadinanza, ometteva di comunicare il sopravvenuto stato di detenzione, intervenuto in data 23/06/2020, del famigliare convivente. Accertato il 05/01/2020.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 7, D.L. del 2019, n. 4, 42 e 43 cod.proc.pen. e il vizio motivazionale in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Argomenta la ricorrente l’assenza di prove dell’elemento soggettivo del reato in relazione alla condotta di omessa informazione del sopravvenuto stato detentivo del di lei convivente, e finalizzato alla percezione di un indebito beneficio di natura economica.
Si osserva come, ai fini della configurabilità dei reati previsti dall’art. commi 1 e 2 del già richiamato decreto legge, si debbano tenere in debito conto non solo la condotta posta in essere dal soggetto, ma altresì il patrimonio e il fine che l’ente intende perseguire per mezzo del primo, non rilevando lo stesso quale bene di proprietà, ma in quanto strumento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Ente disponente.
Si puntualizza infine come il legislatore, abbia stabilito che “beneficiario” del sussidio, risulti essere non solo il richiedente, ma l’intero nucleo familiare, d guisa che, ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, costituirebbero comunicazioni valide e rilevanti non solo quelle poste in essere dal richiedente, ma anche quelle operate da un appartenente al nucleo familiare beneficiario.
Premesso quanto sopra, argomenta la ricorrente che il reato sarebbe escluso sul rilievo che la dichiarazione dello stato di detenzione sopravvenuto era stata resa dal convivente in sede di convalida dell’arresto, tale comunicazione varrebbe ad escludere il reato nei confronti della ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod.pen. La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’esclusione della causa di non punibilità in quanto la percezione della somma di C 500,00, pur modesta, non sarebbe tale per ritenere di minima offensività la condotta della ricorrente. Non avrebbe considerato la corte territoriale lo stato di incensuratezza dell’imputata; la sottoposizione all’esame con conseguente spiegazione dei fatti; la non abitualità della condotta; l’eventuale effetto meramente riduttivo incidente sul beneficio goduto in considerazione dello stato detentivo di un componente del nucleo familiare beneficiario; lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché contrario all’orientamento ormai consolidato secondo cui integra il reato di cui all’art.7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione della sopravvenuta applicazione di misura cautelare personale a carico di componenti del nucleo familiare beneficiario del reddito di
CerrAV, 1504 2-15,
, circostanza incidente sulla misura del reddito già riconosciuto” (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024; Sez.3, n.1351 del 25/11/2021, Rv. 282637 – 01).
Con le citate pronunce si è affermato che l’art. 3, comma 13, prevede che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lung degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altr amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti”
L’art. 3, comma 13 del D.L. n. 4 del 2019, in ragione del fatto che beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente ma il nucleo familiare, e che l’importo del suddetto beneficio viene calcolato sulla base della sua composizione, prevede come conseguenza che l’eventuale stato di detenzione sopravvenuto di un familiare, comporti la necessaria riduzione dell’importo di tale beneficio economico.
A ciò si ricollega l’ulteriore previsione ex art. 2 dello stesso decreto legge che, in considerazione della già richiamata rilevanza della composizione del nucleo familiare, impone la persistenza dei requisiti relativi all’an, ma altresì quelli relat al quantum, per tutta la durata dell’erogazione del beneficio da cui consegue l’obbligo di comunicare le variazioni incidenti sia sull’an che sul quantum. Completano la disciplina del Rdc, sul piano sanzionatorio, l’inserimento all’art. 7 cit. di due reati, uno per la fase genetica, nelle ipotesi in cui il soggetto ponga i essere una condotta fraudolenta al fine di ottenere indebitamente l’erogazione del beneficio (comma 1); ed uno per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, configurabile nei casi in cui il soggetto non dichiari eventuali variazioni del reddito o del patrimonio comportanti la riduzione o la revoca del beneficio stesso (comma 2).
Orbene, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, risulta ormai granitica nel conferire rilevanza, ai fini della configurazione del reato ex art. 7, comma 2, del più volte richiamato decreto legge, alla condotta del soggetto che manchi di dichiarare l’intercorso stato di detenzione di uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario, in quanto situazione di fatto rilevante ai fini della riduzio del beneficio (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, Rv. 282637 – 01).
Come già evidenziato, l’ammontare di una RAGIONE_SOCIALE due componenti del reddito di cittadinanza dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare e la c.d. scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4 altro non è che il parametro che permette di adeguare la componente del reddito di cittadinanza di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) alla articolazione del nucleo familiare. Non dovendosi computare nel parametro anzidetto il membro che si trovi nelle condizioni indicate, la
sopravvenienza di queste ultime comporta necessariamente una riduzione del beneficio (Sez. 3, n. 1351 del 2022).
Ribadito quanto sopra, occorre tuttavia chiarire come, in merito alla erogazione del beneficio di cui trattasi, il rapporto determinante l’erogazione di questo beneficio economico stesso, pur se idoneo a produrre un indiscutibile vantaggio a favore dell’intero nucleo familiare, che dunque ne risulterà essere il beneficiario, risulta tuttavia intercorrere esclusivamente tra il soggetto richiedente e l’RAGIONE_SOCIALE, che provvederà al riconoscimento dell’erogazione in quanto ne riconosca la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste.
Se dunque il soggetto beneficiario, in quanto individuabile nell’intero nucleo familiare, risulta ricomprendere necessariamente la figura del richiedente, non vi è al contrario alcuna possibilità di ritenere che ciascun appartenente al nucleo familiare stesso, in quanto considerabile come beneficiario della misura, risulti coincidere con la figura del richiedente, con tutte le conseguenze inerenti ai doveri gravanti in capo a quest’ultimo.
Evidenziato quanto precede, risulta, dunque, come nel caso specifico, l’avvenuta dichiarazione del COGNOME, in quanto convivente con la COGNOME e beneficiario anch’esso dell’erogazione del reddito di cittadinanza, resa nell’immediatezza del suo arresto nel giugno del 2020, non sia suscettibile in alcun modo di essere considerata idonea a configurare quella dichiarazione di cui è fatto obbligo in capo al richiedente, da parte del legislatore, ed avente ad oggetto elementi sopravvenuti comportanti la riduzione o la revoca della misura. E ciò anche tenuto conto che la dichiarazione, da effettuare entro sessanta giorni, va indirizzata all’RAGIONE_SOCIALE, sicchè quella resa dal convivente dell’imputata all’Autorità giudiziaria non potrebbe in ogni caso valere ai fini che qui interessano.
5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
La Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131bis cod. pen., dando rilievo da un lato all’entità indebitamente percepita complessiva nel periodo (e non l’ammontare per ciascun mese) che seppur non ragguardevole non era comunque minima tale per cui l’offesa poteva dirsi di minima entità, e dall’altro, alla mancanza di comportamenti riparativi eventualmente posti in essere dalla NOME.
Da cui ha argomenta, con motivazione che non appare manifestamente infondata, non particolarmente tenue l’offesa arrecata con la condotta contestata. Ora, la ricorrente allega lo stato di incensuratezza che non è elemento valutabile posto che aí fini della particolare tenuità del fatto hanno rilievo gli elementi di cu all’art. 133 comma 1 cod.pen., allo stesso modo non rileva per le stesse ragioni il comportamento processuale e neppure lo svolgimento di attività lavorativa, tutti
circostanze che attengono alla persona del colpevole di cui all’art. 133 comma 2 cod.pen.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così è deciso, 30/10/2025
Deposituta in Cancelleria
Oggi, GLYPH 1 O Ua;. 2;325
IL FUNZi
NOME