Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a VAPRIO D’ADDA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d’appello di Brescia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 3 n. 32250 del 14 maggio 2024, ha annullato, limitatamente al reato contestato sub 2) del capo d’imputazione, la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, in data 23/9/2023, aveva confermato la decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo il 17/03/2023, all’esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato NOME alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 7, comma 1, 2 e art. 3, comma 1, decreto legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, contestati ai capi 1) e 2) d’imputazione.
1.2. La sentenza rescindente, accogliendo il ricorso dell’imputata limitatamente al capo 2), ha rilevato che la Corte d’appello non aveva speso alcuna argomentazione sulle doglianze difensive, prospettate in sede d’appello, nelle quali si deduceva il vizio di travisamento della prova, posto che la dichiarazione sostitutiva unica oggetto di contestazione non era stata presentata da NOME COGNOME, ma dal padre della stessa.
All’esito del giudizio rescissorio, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza appellata con riferimento al capo 2) dell’imputazione, oggetto del rinvio. La Corte territoriale ha rilevato che, in ordine a tale imputazione, riguardante la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica dei redditi per il calcolo dell’ISEE avvenuta in data 21 gennaio 2020, finalizzata alla integrale conferma del reddito di cittadinanza, si dovesse estendere il ragionamento sotteso all’affermazione di responsabilità riguardante il capo 1) dell’imputazione, sulla quale è sceso il giudicato. In esecuzione di un unico disegno criminoso, infatti, l’imputata aveva perseguito, con modalità simili al momento in cui aveva presentato la domanda per ottenere il beneficio, il medesimo fine, reiterando la condotta anche con riferimento all’anno seguente relativamente alla verifica della permanenza dei presupposti per il mantenimento del beneficio economico.
Avverso tale sentenza x ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, dolendosi della errata applicazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen., oltre che di vizio di motivazione, posto che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva distinto il capo d’imputazione sub 2) da quello relativo al capo 1). Il 23 marzo 2019, con riferimento al reato contestato sub 1), l’imputata aveva utilizzato un documento non veritiero a sostegno della domanda di reddito di cittadinanza. Il 21 gennaio 2020, relativamente al reato sub 2) del capo d’imputazione, l’imputata non aveva presentato alcuna domanda, né utilizzato alcun documento in quanto fruiva ancora del beneficio, della durata di 18 mesi, concesso a seguito della domanda presentata il 23 marzo 2019. Era stato il padre della ricorrente a presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE oggetto dell’imputazione contestata sub 2).
Si era dunque realizzato un travisamento della prova, già evidenziato dalla sentenza rescindente e reiterate in sede di rinvio. La sentenza impugnata ha riferito che l’imputata si era avvalsa di un atto ideologicamente falso, ma la comunicazione di notizia di reato della Guardia dì Finanza di Bergamo, alla pagina 3), riferiva che NOME aveva presentato, in data 25 gennaio 2019 e 20 gennaio 2020, la dichiarazione sostitutiva (NUMERO_DOCUMENTO) compilando tutte le voci e inserendo all’interno del nucleo familiare NOME. La violazione di legge
riposerebbe, ad avviso della ricorrente, sull’affermazione della Corte d’appello secondo cui la produzione della DSU sarebbe servita all’imputata per proseguire nella percezione del reddito di cittadinanza. Mentre la contestazione aveva avuto ad oggetto l’aver omesso di dichiarare i redditi corretti, la condanna aveva riguardato l’utilizzo di una dichiarazione ideologicamente falsa. In definitiva, l’unico reato commesso era quello contestato sub 1), mentre il giudice del rinvio, pur ammettendo di non avere prova della sussistenza del fatto di reato contestato sub 2) del capo d’imputazione, aveva affermato la responsabilità della ricorrente.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è infondato.
La sentenza rescindente, dalla quale devono prendersi le mosse per valutare la fondatezza del motivo di ricorso, ha chiarito, quanto ai contenuti dei due capi di contestazione, che la ricorrente è stata condannata per due distinte ipotesi di reato. Il capo 1), sul quale è sceso il giudicato, riguardava l’aver omesso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, di indicare nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’Isee, atto presentato dalla stessa in data 25/01/2019, di essere titolare di partita Iva e di aver avuto la disponibilità di un ingente patrimonio mobiliare utilizzato per scommesse su piattaforme digitali. Al capo 2) le si contestava di aver, al fine di evitare la decadenza o successive variazioni e/o riduzioni dell’importo del reddito di cittadinanza, omesso di indicare nella dichiarazione sostituiva unica per il calcolo dell’Isee, presentato in data 21/01/2020, di essere titolare di partita IVA e di aver avuto la disponibilità di un ingente patrimonio mobiliare utilizzato per scommesse su piattaforme digitali.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dunque, la condotta contestata in entrambi i capì è di tipo omissivo, nel senso che le si rimprovera di non aver indicato nella DSU per il calcolo dell’ISEE di aver avuto la disponibilità di patrimonio mobiliare non compatibile con la prestazione assistenziale richiesta.
Nel rigettare i motivi relativi al capo 1) della imputazione, la sentenza rescindente ha ritenuto immune dai vizi sollevati la decisione impugnata, laddove
aveva accertato che, a prescindere dalla paternità della richiesta di dichiarazione sostitutiva, il documento contenente la dichiarazione oggetto di reato è stato comunque utilizzato dalla ricorrente a sostegno della domanda finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, e che tale utilizzo è avvenuto nella piena consapevolezza della non veridicità di quanto in esso attestato, in quanto riferibile alla propria situazione economica che la ricorrente evidentemente non poteva ignorare. Sicché, a fronte del dato letterale dell’art. 7, comma 1 cit, ove si sanziona penalmente la condotta non solo di chi «rende» ma anche di chi «utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere», la argomentazione difensiva non può, evidentemente, trovare conferma in giudizio.
È stato invece accolto il motivo di ricorso proposto in relazione al delitto di cui al capo 2) d’imputazione, perché la Corte d’appello non si era pronunciata sulle doglianze difensive, prospettate in sede d’appello, nelle quali si deduceva il vizio dì travisamento della prova, non essendo stata la dichiarazione sostitutiva unica, in cui erano stati – omesse le medesime circostanze relative alla dichiarazione per l’anno precedente, presentata dalla NOME COGNOME. A fronte di una contestazione che si limita a valorizzare la presentazione della Dsu e in mancanza di elementi indicativi della presentazione di una seconda richiesta del reddito di cittadinanza, la Corte d’appello non aveva illustrato le ragioni fondanti il giudizio di responsabilità.
Così fissato l’ambito del giudizio rescissorio e tenuto conto del giudicato interno determinato dal rigetto dei motivi di ricorso relativi al capo 1), deve rilevarsi che allo stesso era rimesso l’obbligo motivazionale, senza alcuna indicazione di principi di diritto.
La Corte d’appello, giudicando in sede di rinvio, ha evidenziato che le argomentazioni svolte in relazione al capo 1), come si è detto ormai definitive, sono estensibili anche al capo 2), atteso che ai fini della contestazione non assume rilievo la sottoscrizione della dichiarazione falsa, quanto piuttosto l’utilizzo di un atto ideologicamente falso ai fini della prosecuzione della percezione del reddito di cittadinanza, produzione posta in essere dalla NOME, pienamente consapevole della falsità del documento discendente da due elementi fondamentali che, così come contestato al capo 1), riguardavano la stessa imputata, ossia la titolarità di partita IVA e la disponibilità di un consistente patrimonio mobiliare, che veniva impiegato nel gioco on line.
La Corte d’appello ha altresì sottolineato come l’accertamento definitivo della responsabilità in relazione alla condotta contestata al capo 1) abbia rafforzato il
quadro probatorio evidenziando la sussistenza di un unitario disegno criminoso, realizzato con modalità simili sia all’atto della domanda di concessione del beneficio, che al successivo momento della verifica della permanenza dei presupposti.
La motivazione della sentenza impugnata è in linea con quanto rilevato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente con riferimento al capo 1 e tiene logicamente conto del fatto che la condotta contestata al capo 2) non è autonoma rispetto a quella di cui al capo 1), posto che la dichiarazione posta in essere il 25/01/2019 era finalizzata a ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, mentre nell’ipotesi oggetto del giudizio di rinvio, commessa il 20/01/2020, la finalità era quella di non perdere o subire variazioni e/o riduzioni dell’importo del reddito di cittadinanza.
È appena il caso di precisare, al fine di evidenziare il nesso esistente tra i reati contestati, che il primo attiene all’iter di presentazione della domanda di concessione del beneficio (art. 5, d. I. n. 4/2019 conv. in I. n. 26 del 2019, articolo abrogato dalla I. 29 dicembre 2022, n. 197). Ai fini del riconoscimento del beneficio, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE verifica(va), entro i successivi cinque giorni lavorativi, i possesso dei requisiti per l’accesso al Reddito di cittadinanza, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In particolare, la verifica faceva riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il modulo di domanda rimandava proprio alla corrispondente NUMERO_DOCUMENTO Sostitutiva Unica (NUMERO_DOCUMENTO), a cui la domanda stessa era successivamente associata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, nel caso di specie, il capo di imputazione sub 2) ha avuto ad oggetto la falsità ideologica, derivante dalla omissione dei redditi specificati nell’imputazione, della DSU relativa all’ attestazione ISEE successiva a quella in vigore al momento di presentazione della domanda di concessione del reddito di cittadinanza, rilevante per la verifica della permanenza del beneficio e che non è correlata ad alcuna ulteriore domanda.
Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente va condannata alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, il 9 ottobre 2025.