Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26973 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Vallelunga Pratameno il 29/02/1960 avverso la sentenza emessa il 30/09/2024, dalla Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/09/2024, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in data 04/04/2024, con la quale – per quanto qui specificamente rileva – COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 con riferimento alle dichiarazioni, non rispondenti al vero e finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, di essere unico componente del proprio nucleo familiare e di non svolgere attività lavorativa.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla conferma della condanna per un reato successivamente abrogato dall’art. 1, comma 317, I. n. 197 del 2022.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato ascritto censura la sentenza per avere la Corte d’Appello valorizzato elementi in realtà pr di reale valenza probatoria, in relazione sia alla convivenza con NOME sia al prospettato svolgimento di attività lavorativa. Si sottol comunque l’assenza del dolo specifico.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo adeguatamen motivata la responsabilità del TRABONA e manifestamente infondata la tesi della sopravvenuta irrilevanza penale della condotta a lui ascritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio di doversi uniforma all’indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo c «l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 gennaio 2019, n. 4, convertito, ‘con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salv l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al princ retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’ind erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continua fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coor cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 202 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferit analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadi (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 285964 – 01. In senso conforme con riferimento alla diversa ipotesi di richiesta di revoca di una sent irrevocabile, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., cfr. da ultimo Sez. 3, n. del 24/09/2024, COGNOME, Rv. 286951 – 01).
Il secondo motivo è generico, e comunque manifestamente infondato.
Deve invero osservarsi che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, imperniata sulla non rispondenza al v della dichiarazione del COGNOME di essere unico componente del proprio nucleo familiare, su una serie di convergenti risultanze: la presenza del ricorrente
casa di COGNOME NOME, di proprietà dello I.A.C.P.; l’accertato espletamento, da parte del COGNOME, dell’attività di venditore ambulante; la dichiarazione del
ricorrente di essere domiciliato presso l’abitazione della DI PRIMA; la presenz presso il predetto immobile, del furgone utilizzato dal ricorrente per la pro
prima pagina della sentenza impugnata). Né può
attività lavorativa (cfr. la dubitarsi della funzionalizzazione delle dichiarazioni nel senso sostenu
dall’accusa, dal momento che “il beneficio in esame viene concesso non al singolo, bensì al nucleo familiare del richiedente, tenendo conto del reddito riferibi
conviventi e dei relativi beni, ivi compresi gli immobili diversi dalla ca abitazione; i redditi percepiti e la diversa formazione del nucleo familiare integ
dati rilevanti e incidenti sul riconoscimento o sulla determinazione del reddit cittadinanza” (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado).
In definitiva, si è dinanzi ad una “doppia conforme” congruamente motivata anche quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, mentre
generiche confutazioni difensive, volte ad escludere apoditticamente la valenz probatoria degli elementi concordemente valorizzati, non superano lo scrutinio d
ammissibilità.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 10 giugno 2025