Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40959 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 05/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Palermo il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 20/09/2024 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 settembre 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale NOME COGNOME era stata ritenuta responsabile del contestato reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. consumato dal 16 aprile 2019 al 28 settembre 2020.
In sintesi, si contesta alla COGNOME, a seguito della presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza, datata 27 marzo 2019, di avere omesso di dichiarare all’RAGIONE_SOCIALE che NOME COGNOME, membro del proprio nucleo familiare, era stato condannato in via definitiva in data 8 luglio 2010 per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 624, 625 e 629, aggravati dall’art. 7 l. 203/1991, così inducendo in errore il personale dell’RAGIONE_SOCIALE sull’esistenza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. c-bis del d.l. n. 4/2019, in tal modo determinando, mediante i descritti artifizi e raggiri, l’erogazione in suo favore di detto reddito di cittadinanza ed ottenendo un ingiusto profitto pari ad Euro 3.377,98.
Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Ha dedotto la difesa della ricorrente che la norma che prevede di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE la presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti condannati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Ł entrata in vigore due giorni dopo la richiesta di ammissione della RAGIONE_SOCIALE al reddito di cittadinanza, con la conseguenza che al momento della presentazione di detta richiesta non era richiesto all’interessata di effettuare tale comunicazione, con la conseguenza che dovrebbe escludersi la sussistenza in capo alla stessa l’elemento
soggettivo del reato in contestazione.
Aggiunge, poi, la difesa della ricorrente, che qualora si ritenesse la condotta dell’imputata commessa con dolo, la condotta potrebbe al piø integrare il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. che prevede la sola applicazione di una sanzione amministrativa qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore ad euro 3.999,96.
Prima di affrontare le questioni dedotte nel ricorso, occorre dare atto che all’udienza del 19 settembre 2025 questa Corte ha emesso la seguente ordinanza «considerata la possibilità di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (art. 7, comma 2, d.l. n. 4/19), visto l’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. dispone il rinvio all’udienza pubblica del 5 novembre 2025 ore di rito con la partecipazione delle parti», demandando alla Cancelleria le comunicazioni di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che compete a questa Corte di legittimità la verifica, anche ultra petita , della corretta qualificazione giuridica della condotta addebitata all’imputata.
PoichØ la questione Ł stata dedotta nel ricorso qui in esame, occorre innanzitutto ricordare le differenze che questa Corte di legittimità ha tracciato tra l’art. 640-bis cod. pen. e l’art. 316-ter cod. pen.
Già la stessa Corte costituzionale con l’ordinanza n. 95 del 8 marzo 2004 aveva affermato il carattere sussidiario e residuale del reato di cui all’art. 316-ter all’affine fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 640-bis cit., ponendo in rilievo che, alla luce della finalità generale del provvedimento legislativo che ha introdotto la nuova fattispecie e del dato normativo «assolutamente inequivoco» rappresentato dalla clausola di salvezza dell’art. 640-bis consegue che la norma introdotta nell’art. 316-ter assicura una tutela aggiuntiva e “complementare” rispetto a quella offerta agli stessi interessi tutelati dall’altra disposizione, “coprendo” in particolare gli eventuali “margini di scostamento” – per difetto – del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode.
Con la richiamata decisione, inoltre, Ł stato rimesso al compito interpretativo del giudice ordinario l’accertamento, in concreto, se una determinata condotta, formalmente rispondente alla fattispecie dell’art. 316-ter, integri anche la figura descritta dall’art. 640-bis, dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest’ultima.
Detta prospettiva interpretativa ha, poi, trovato continuità nelle sentenze delle Sezioni Unite ‘COGNOME‘ e ‘Pizzuto’.
Con la prima delle richiamate decisioni (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, COGNOME, cit.), partendo dal presupposto che il discrimen tra la fattispecie prevista dall’art. 316-ter e quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non può essere tracciato in ragione della natura delle erogazioni, poichØ entrambi i reati sono destinati a reprimere la percezione indebita dei contributi e risultano applicabili, in quanto tali, anche ad erogazioni non condizionate da particolari destinazioni funzionali come i contributi assistenziali, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui integra il reato previsto dall’art. 316-ter cit. e non quello di cui all’art. 640-bis cit. «l’indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal d.lgs. 18 giugno 1998 n. 237».
Sotto tale profilo, in particolare, le Sezioni Unite hanno valorizzato il rapporto di sussidiarietà già evidenziato dalla Corte costituzionale nella richiamata ordinanza n. 95 del 2004, facendo rientrare nella sfera dell’art. 316-ter cit. «…solo o comunque soprattutto quelle condotte cui non consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente erogatore». COGNOME,
dunque, i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, «l’ambito di applicabilità dell’art. 316-ter c.p. si riduce a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale».
Ne consegue che il residuale e meno grave delitto di cui all’art. 316-ter cit. Ł configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa.
Con la successiva decisione le Sezioni Unite hanno risolto l’ulteriore contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in ordine alla qualificazione giuridica della condotta di indebita fruizione dell’esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario, conseguita mediante una falsa dichiarazione circa le condizioni di reddito indicate dalla legge (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, cit.).
Nel ribadire quanto affermato dalla sentenza ‘COGNOME‘ sulla necessità di tener conto delle effettive modalità di svolgimento del procedimento che viene di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che la truffa «va ravvisata solo ove l’ente erogante sia stato in concreto ‘circuito’ nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi» e che elementi significativi in tal senso possono trarsi sia dalla collocazione topografica della fattispecie di indebita percezione che dagli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica quanto nel testo della norma, «chiaramente evidenzianti la volontà del legislatore di perseguire sostanzialmente la percezione sine titulo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l’indebita percezione si Ł realizzata».
L’ambito di applicazione dei principi affermati dalla sentenza ‘COGNOME‘ Ł stato ulteriormente arricchito dalla sentenza ‘Pizzuto’ nella quale Ł stata ribadita la necessità di interpretare la locuzione «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo» in senso non strettamente tecnico ed ancorato alla legislazione di settore, bensì attribuendole un’ampia estensione semantica, ritenuta congeniale al perseguimento delle finalità che avevano portato il legislatore ad introdurre nel sistema la fattispecie di reato in esame.
2. Tutto ciò doverosamente premesso occorre però ricordare che nel caso in esame era in vigore all’epoca dei fatti anche una norma ad hoc e, in particolare, l’art. 7 del d.l. n. 4/2019 (conv. con modif. nella l. n. 26/2019) che così disponeva ai primi due commi: «1. Salvo che il fatto costituisca piø grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, Ł punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchØ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, Ł punita con la reclusione da uno a tre anni».
Tra i requisiti per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, da riconoscersi ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, vi era poi anche quello di cui all’art. 2, comma 1, lett. c-bis, secondo il quale era necessaria per il richiedente il beneficio «la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonchØ la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3».
Il testo dell’art. 7, comma 3, vigente al momento della presentazione della domanda così testualmente recitava «Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2,
nonchØ alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario Ł tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca Ł disposta dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna».
Tuttavia, nel caso in esame, la domanda di ammissione al beneficio da parte della RAGIONE_SOCIALE veniva presentata il 27 marzo 2019, ma soli tre giorni dopo (30 marzo 2019) entrava in vigore la legge di conversione (l. 28 marzo 2019 n. 26) che modificava il testo originario del comma 3 del citato art. 7 nel quale era inserito l’inciso «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonchØ per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».
Le disposizioni citate devono essere a loro volta coordinate con il disposto dell’art. 3 del d.l. n. 4/2019 che testualmente recita al comma 13 «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3».
Da ultimo occorre dar conto della normativa transitoria alla luce dell’art. 13, comma 1bis del d.l. n. 4/2019 (nel testo integrato dalla legge di conversione) che, al chiaro fine di non vanificare la validità delle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, prevedeva: «Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio».
Se quello sopra esposto Ł l’assetto normativo, Ł incontestato in fatto che la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE entro sei mesi dall’entrata in vigore della l. 28 marzo 2019 n. 26 che NOME COGNOME, componente del proprio nucleo familiare, era stato condannato in via definitiva in data 8 luglio 2010 per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 624, 625 e 629, aggravati dall’art. 7 l. 203/1991.
E’ ben vero che alla data di presentazione della domanda (27/03/2019) il d.l. n. 4 del 2019 non prevedeva il requisito indicato dalla lettera c-bis), introdotto come visto, solo in sede di conversione, tuttavia, dalla lettura dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, risulta con chiarezza che i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza devono sussistere non solo al momento della domanda ma persistere per tutto il periodo della erogazione del beneficio. L’omessa comunicazione della variazione costituisce pertanto reato ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 e ciò in conformità a quanto già stabilito da questa Corte di legittimità con una decisione che si attaglia perfettamente al caso in esame secondo la quale «Integra il delitto di cui all’art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, anche se relative agli
ulteriori requisiti inseriti in sede di conversione, ove la condotta si protragga oltre la scadenza del periodo di sei mesi previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto, nel quale Ł stabilita l’erogazione del beneficio anche in assenza di tale adempimento integrativo» (Fattispecie relativa all’omessa comunicazione della condanna definitiva del coniuge convivente della beneficiaria per uno dei delitti richiamati dagli artt. 2, comma 1, lett. c)-bis e 7, comma 3, d.l. citato, a seguito delle modifiche introdotte della legge n. 26 del 2019) (Sez. 3, n. 33431 del 04/03/2021, Rv. 281814 – 02).
Nulla quaestio poi circa il fatto che la condotta addebitata all’imputata Ł (Ł meglio dire ‘era’ essendo la normativa del reddito di cittadinanza stata abrogata ma con salvezza degli effetti per i reati compiuti fino al 2023) caratterizzata da penale rilevanza, avendo le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità chiarito che «Integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge» (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01) e che non può fondatamente ipotizzarsi un errore incolpevole dell’imputata in ordine alla omissione della richiesta informazione relativa ai requisiti per ottenere il beneficio richiesto, trattandosi di errore inescusabile sulla legge penale che ha prodotto un’indebita percezione di somme.
Occorre a questo punto ricordare che nei confronti della ricorrente Ł intervenuta con la sentenza della Corte di appello qui in esame l’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.
Osserva al riguardo l’odierno Collegio che deve ravvisarsi la non correttezza in punto di diritto di detta qualificazione giuridica che, come ha già avuto modo di precisare questa Corte (v. Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu, Rv. 287933 – 01), avrebbe al piø potuto integrare la violazione di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. dato che il reddito di cittadinanza deve intendersi quale strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziale alla persona, la cui erogazione Ł riservata ex lege all’RAGIONE_SOCIALE.
Non appare invece possibile ascrivere il beneficio alle erogazioni pubbliche contemplate dall’articolo 640-bis cod. pen. costruito quale circostanza aggravante dell’articolo 640, integrata laddove gli artifizi e i raggiri abbiano riguardato contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, quindi prestazioni che, per come descritte, appaiono funzionali a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati in rapporto alle attività prettamente economiche dai medesimi esercitate e non alla persona che versi in stato di bisogno che Ł invece connotazione specifica del reddito di cittadinanza.
NØ a diverse conclusioni può indurre il riferimento alle sovvenzioni previsto dall’articolo 640-bis cod. pen. trattandosi di termine aggiunto dall’articolo 28-bis, comma 1, lett. d) del d.l. n. 4/2020 (cd. ‘decreto aiuti’) volto a prevedere misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici connessi all’emergenza COVID-19. Detto inserimento, infatti, si giustifica con il proposito del legislatore di punire piø gravemente le frodi ove finalizzate ad ottenere indebitamente le agevolazioni fiscali ed economiche ivi previste; agevolazioni e sostegni la cui natura risulta, dunque, assimilabile per tipologia finalità e platea dei destinatari alle erogazioni pubbliche destinate agli operatori economici già previste dall’articolo 640-bis cod. pen.
Quanto appena detto rende a sua volta impossibile la riconduzione della condotta dell’imputata – invocata dalla difesa della ricorrente – nella violazione dell’art. 316-ter cod. pen. facendo quest’ultima norma riferimento ai medesimi elementi («contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee») di cui all’art. 640-bis cod. pen.
Ne deriva, in conclusione, che la condotta ascritta all’imputata in quanto finalizzata ad ottenere l’indebito riconoscimento di un sussidio di natura assistenziale al piø poteva essere astrattamente ricondotta alla meno grave fattispecie di cui all’articolo 640, comma 2, n. 1, cod. pen.
Ciò doverosamente premesso, si pone ora il problema di verificare se possa ravvisarsi un rapporto di consunzione o di specialità tra l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 e l’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.
La disposizione di cui all’art. 7, del d.l. n. 4/2019 prevede la clausola di riserva: «Salvo che il fatto costituisca piø grave reato» ed Ł indubbio che il reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Ł punito con la reclusione da due a sei anni, mentre il comma 2 dell’art. 7 del d.l. n. 4/2019 prevede una reclusione da uno a tre anni con la conseguenza che il primo dei due reati Ł piø grave, il che renderebbe astrattamente operativa l’indicata clausola di riserva.
Osserva, poi, l’odierno Collegio che il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 e quello di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. presentano sostanziali differenze tra loro.
Innanzitutto, il primo dei due reati, come affermato dalle Sezioni Unite ‘Giudice’ (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435 – 01) Ł un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il ‘Reddito di cittadinanza’ impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha diritto o ne ha diritto in misura minore. ¨ un reato posto a tutela del patrimonio dell’ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all’erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso.
Per contro il reato di truffa Ł un reato di evento che si caratterizza dall’effettivo ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite ‘Giudice’ deve tuttavia escludersi che il reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019 sia posto a tutela della fede pubblica e che risolva in un mero reato di falso, ciò in quanto ascrivere il delitto de quo alla categoria dei reati contro la fede pubblica equivarrebbe a spostarne il disvalore dall’evento alla condotta.
In sostanza, la specifica previsione del finalismo della condotta decettiva Ł frutto della scelta del legislatore di anticipare la tutela penale al momento della domanda piuttosto che a quello dell’erogazione del beneficio e proietta il reato fuori dall’ambito della tutela della fede pubblica collocandola in quella dell’aggressione alle risorse dell’ente pubblico specificamente destinate all’erogazione del beneficio.
Ecco che allora, pur in presenza delle evidenziate differenze tra il reato di cui di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 e quello di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., il rapporto tra le due fattispecie risulta particolarmente stringente.
A questo punto il momento di confronto tra le due disposizioni non può che spostarsi sull’analisi del testo normativo.
Mentre la disposizione di cui all’art. 640 cod. pen. descrive una condotta in termini generali – l’utilizzo di artifizi o raggiri, l’induzione di taluno in errore ed il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno – condotta che per consolidata giurisprudenza può anche consistere nell’omissione di informazioni dovute alla persona offesa dal reato, la
disposizione di cui al citato art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 (e succ. modif.) risulta avere introdotto un reato ad hoc proprio in relazione alla condotta come quella contestata all’odierna ricorrente.
Sul punto preme, ancora, rilevare le differenze tra il primo ed il secondo comma della disposizione normativa de qua , atteso che le condotte ivi descritte sono chiaramente distinte: nel primo comma troviamo una condotta positiva consistente nel rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere nonchØ una condotta omissiva genericamente descritta come ‘omissione di informazioni dovute’, mentre nel secondo comma troviamo descritta, in modo specifico, una condotta esclusivamente omissiva riguardante la ‘comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchØ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11′.
E’ di tutta evidenza alla luce di quanto appena evidenziato che la condotta di cui al comma 2 dell’art. 7, pur essendo stata inserita nel medesimo articolo di legge non costituisce una mera fattispecie attenuata di quella indicata al comma precedente, quanto piuttosto una autonoma fattispecie di reato.
Se così Ł, non opera la clausola «Salvo che il fatto costituisca piø grave reato» presente solo nel comma 1 ma non anche nel comma 2.
Ne deriva quindi che l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 (e succ. modif.) Ł norma speciale sia rispetto al comma 1 della medesima disposizione di legge, sia rispetto all’art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.
Ne consegue, pertanto, che la condotta addebitata all’odierna ricorrente non può che essere riqualificata come violazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 così come convertito con modificazioni nella l. n. 26/2019.
Quanto esposto impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, attesa la diversità delle sanzioni previste tra il reato correttamente qualificato e quello per il quale era intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. ricorrono le condizioni per dichiarare irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata in relazione al reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 così come convertito con modificazioni nella l. n. 26/2019.
P.Q.M
Qualificato il fatto come violazione dell’art. 7 co 2 d.l. n. 4/2019 conv. con modificazioni nella l. n. 26/2019 annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità
Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME