Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 3/10/2023 la Corte di appello di Ancona, i parziale riforma della pronuncia emessa il 14/12/2021 dal Giudice per le inda preliminari del Tribunale di Pesaro, riduceva la pena inflitta ad NOME COGNOME con riguardo al reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, e condannata pena dilanni e 8 mesi di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputata, contestando il vi di motivazione con riguardo al dolo specifico richiesto dalla norma, che sarebbe stato adeguatamente riscontrato.
2.1. Rilevato che questa Corte ha già affermato che l’abrogazione, a far dall’1/1/2024, del delitto di cui all’art. 7 in esame, disposta ex rt. 1, c mm 318, I. 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penal stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, deroga al principio di retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quant sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragione assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadina tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazion di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, d luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro int sostituzione del reddito di cittadinanza (tra le altre, Sez. 3, n. 7541 del 2 Picciano, Rv. 285964).
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in que sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttori esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello – pronuncian proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestame illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particol evidenziato che – non contestato il profilo oggettivo del reato – il dolo essere ricavato dalla reiterazione delle domande per l’ottenimento del reddi cittadinanza e dall’arco temporale pluriennale di tenuta del conto corren quale erano state accreditate le vincite al gioco, il cui ammontare determinato il venir meno delle condizioni per poter accedere al beneficio.
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Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2024
IVonsigliere estensore
Il Presidente