Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 dicembre 2023 la Corte di appello di Messina, riformava la sentenza con cui il Tribunale di Messina aveva condanNOME NOME COGNOME in relazione a due episodi di violazione dell’articolo 7, d.l. assolvendo in relazione al secondo episodio e rideterminando la pena per il pri reato in anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzi 11~13313 ai sensi dell’articolo 530, comma 2, cod. proc. pen., difettand requisito della consapevolezza della previsione dell’evento lesivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ed infatti, lo stesso ricorrente si limita a considerazioni sull’el oggettivo e soggettivo del reato totalmente aspecifiche, reiterando in modo tutto generico e avulso dal testo del provvedimento impugNOME le doglianze gi formulate nel giudizio di appello, confinando il ricorso oltre i dell’inammissibilità per difetto di specificità.
Egli propone, inoltre, una lettura alternativa della vicenda, esclus giudizio di legittimità (il ricorrente stesso parla di «chiave di lettura alte e di «interpretazione nettamente diversa»), ove sonotecluse la rilettura d elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei f indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una miglio capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez 8466 del 17/01/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutaz degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercetta telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «le degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono perta inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elemen prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione pre salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da que reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è colt solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibil ictu
°cui/ (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Quanto all’elemento soggettivo del reato va rimarcato come, a fronte degli elementi evidenziati dai giudici di entrambi i gradi di merito, le generiche deduzioni formulate nel ricorso in ordine alla possibile mancanza del profilo soggettivo del dolo specifico appaiono non proponibili in quanto meramente rivalutative e fattuali.
Ed infatti la sentenza impugnata chiarisce che, ove l’imputato si sia rivolto ad un CAF (circostanza su,et i si dilunga la sentenza impugnata, ma che non viene neppure considerata nel ricorso, a testimonianza della sua genericità) o ad un soggetto abilitato per farsi aiutare nella predisposizione e presentazione di una pratica burocratica delicata, non si può addebitare a quest’ultimo l’elemento psicologico del reato.
Questa Corte ha, del resto, in diverse occasioni affermato che l’erronea opinione dell’agente circa la necessità di fornire determinate informazioni, laddove tale dovere informativo sia previsto da norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, esula rispetto alla disciplina dell’errore su legge diversa da quella penale, di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità (per tutte: sez. 3, luglio 2016, n. 27941; sez. 1, 19 settembre 2017, n. 42795).
Nel caso di specie, poi, ove l’omissione delle informazioni dovute è espressamente prevista come condotta penalmente rilevante, ove strumentale al conseguimento indebito del beneficio del reddito di cittadinanza, è evidente la estraneità della vicenda al tema dell’errore su legge extrapenale.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2024.