Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 01/01/1991 NOME nato il 25/08/1991
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME e NOME igrecious Ivie ricorrono per cassazione avverso senten condanna per il reato di cui all’art.7 comma 1, D.L.4/2019, deducendo, con il primo ricorso, violazione dell’art. 5Lod. pen., vertosi in caso di ignoranza inevitabile della con il secondo, deducono l’avvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la co abrogazione della fattispecie penale incriminatrice; con il terzo motivo, contrasto d della residenza decennale in Italia con la normativa europea; con il quarto, violazio e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod.
Si osserva che la Corte territoriale ha precisato che gli imputati risiedevano in Ita 6 anni e che l’invocata inevitabilità dell’ignoranza della legge penale in ordine al dei presupposti di legge per l’erogazione del reddito di cittadinanza, dovuta linguistiche, a prescindere che trattasi di condizione solo assertivamente di ricorrenti, non ricade nell’ipotesi applicativa dell’art.5 cod. pen., nel testo ris Cost. n. 364 del 24/03/1988. Infatti, la giurisprudenza ha evidenziato come l’esim buona fede possa trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tut per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipe volontà dell’agente, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, ne semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell il semplice comportamento passivo dell’agente, essendo invece necessario che egli si a fine di adeguarsi all’ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici o consultando esperti in materia (Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003, Rv. 228235; Sez. 5, del 25/09/2003, Rv. 227042 ). Nel caso in disamina non è emerso che i ricorrenti dimostrato di aver messo in atto ogni iniziativa volta ad avere la piena comprens normativa, la quale prevedeva, come presupposto, la residenza decennale sul territo Stato italiano, non rilevando gfiesul punto che a causa della previsione di tale requi avviata una procedura di infrazione per contrasto con la normativa europea, che non alcun effetto in ordine alla vigenza della normativa, poi abrogata dal legislatore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla seconda doglianza, si è affermato che l’abrogazione, a far data dall’ del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disposta ex art. 1, comma dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, c quanto assicura la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista so coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggi 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli ana per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanz 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964). La doglianza è dunque manifestamente infondata.
In ordine alla quarta doglianza, si osserva che le determinazioni del giudice di meri alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione de sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fat riferimento agli importi non minimali delle somme percepite dai ricorrenti, avendo percepito ricorrenti il reddito per oltre un anno, non rilevando le difficoltà economiche lamentate. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’o delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente