Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9154 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9154 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (PAKISTAN) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all’art. 7 co. 1 d.l. 4/2019, per aver dichiarato falsamente, alla data di presentazione della domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza, di risiedere nel territorio nazionale da 10 anni, nonostante risulti aver fatto ingresso in Italia in data 05/11/2020.
Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla nozione di residenza continuativa di cui all’art. 7 co. 1 d. l. n 4/2019 e con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 5 cod. pen., trattandosi di errore sul fatto e non di errore su legge penale.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piø favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che non Ł stato dimostrato che il personale del CAF, al quale l’imputato si sarebbe rivolto per la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, non lo abbia adeguatamente informato circa i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, ritenendo quindi sussistente l’elemento soggettivo del delitto contestato.
Quanto al secondo rilievo, si Ł recentemente affermatoche, in tema di false
Ord. n. sez. 1672/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, Ł conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se Ł limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230).
Da tanto premesso consegue la persistente rilevanza penale della condotta contestata al ricorrente, posto che egli risulta essere residente da meno di cinque anni nel territorio dello Stato al momento della presentazione della istanza, redatta in data 28/09/2021, avendo fatto ingresso in Italia in data 05/11/2020.
Infine, si ribadisce che l’ignoranza o l’errore circa il diritto a percepire l’erogazione in assenza dei requisiti richiesti costituisce un errore sulla legge penale che, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., non esclude il dolo, poichØ l’art. 2 della l. n. 4 del 2019 integra il precetto penale di cui all’art. 7 della medesima legge. NØ si configura un’ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presentando le disposizioni in questione particolari profili di oscurità o criticità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME