Reddito di Cittadinanza e False Dichiarazioni: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’obbligo di dichiarare il vero quando si richiede un beneficio statale è un pilastro del nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio nel contesto del reddito di cittadinanza e false dichiarazioni, confermando la condanna di un individuo e chiarendo i requisiti di ammissibilità per un ricorso. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni giuridiche dietro la decisione.
I Fatti di Causa: L’Omissione Decisiva
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Il reato contestato era quello previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019, che punisce chi rende dichiarazioni false o omette informazioni dovute per ottenere il sussidio.
Nello specifico, l’imputato aveva omesso di dichiarare di essere sottoposto a una misura cautelare personale, ovvero un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Questa omissione gli aveva permesso di percepire illecitamente una somma complessiva di quasi 8.000 euro. I giudici di merito avevano ritenuto la sua responsabilità pienamente provata sulla base della documentazione acquisita, respingendo le sue difese e negandogli le attenuanti generiche a causa dei suoi precedenti penali e del comportamento processuale.
Il Percorso Giudiziario e le False Dichiarazioni
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno confermato la colpevolezza dell’imputato. La Corte territoriale, in particolare, ha rigettato tutti i motivi di appello, sottolineando che la prova della responsabilità emergeva chiaramente dai documenti. Ha considerato irrilevante la tesi difensiva di una presunta “dubbia interpretazione” della normativa, affermando che l’obbligo di dichiarare la misura cautelare fosse di agevole comprensione.
Inoltre, è stata confermata la decisione di non concedere le attenuanti generiche, vista la presenza di precedenti penali e l’assenza di qualsiasi forma di risarcimento, anche parziale. Anche la richiesta di sostituire la pena detentiva è stata respinta a causa dell’entità della stessa (superiore a un anno) e della prognosi negativa sull’affidabilità del condannato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la “nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 c.p.p.”, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per giustificare un giudizio di colpevolezza.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un vizio procedurale fondamentale del ricorso. Quest’ultimo è stato giudicato del tutto generico, in quanto “privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l’impugnativa”. In altre parole, la difesa non ha specificato quali parti della motivazione della sentenza d’appello fossero errate e perché. Un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre una generica affermazione di innocenza, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
La mancanza di specificità ha impedito alla Corte di esaminare il merito della questione, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Questa decisione rende definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima riguarda il merito: omettere informazioni rilevanti, come la sottoposizione a misure cautelari, per ottenere il reddito di cittadinanza costituisce un reato grave, punito con la reclusione. La seconda, di natura processuale, è altrettanto cruciale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere formulato in modo specifico e puntuale. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è necessario articolare critiche precise e motivate contro la sentenza impugnata. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di porre a carico del ricorrente le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Per quale motivo l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato condannato per aver reso dichiarazioni false e omesso informazioni dovute al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Nello specifico, ha omesso di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e non specificava le ragioni di diritto e le circostanze di fatto che giustificavano l’impugnazione. Il ricorrente non ha individuato i passaggi argomentativi della sentenza d’appello che intendeva censurare.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38740 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a BORGO SAN DALMAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2925, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia rtro di condanna alla pena di anni uno’ di reclusione emessa in data 7 dicembre 2022 dal GIP del Tribunale di Cuneo nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME reato di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, per aver reso dichiarazioni false e omesso informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. In particolare, l’NOME av omesso di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, percependo illecitamente la somma complessiva di euro 7.996,05. La Corte territoriale ha ritenuto l’appello infondato, respingendo tutti i motivi gravame. In sintesi, ha giudicato la responsabilità dell’NOME provata su base documentale, data la mancata dichiarazione della sottoposizione a misura cautelare. Ha ritenuto irrilevante la doglianza circa la presunta “dubbia interpretazione” della normativa, giudicando il requisito di agevole comprensione. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione . dei precedenti penali e del comportamento processuale dell’NOME, il quale non ha mai offerto
un risarcimento, neppure parziale. Infine, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non sostituire la pena detentiva, stante l’entità della stessa (superiore a un anno, ostativa all sostituzione con la pena pecuniaria), la mancata allegazione di un domicilio idoneo per la detenzione domiciliare e la prognosi negativa circa l’affidabilità del condannato per un eventuale programma di lavori di pubblica utilità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’NOME, tramite il difensore, deducendo, un unico motivo, rubricato “nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p.”.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto: “…allo stato degli atti non risu elementi sufficienti ed idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contesta sottoscritto”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l’impugnativa e correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, di cui non vengono neppure individuati i passaggi argomentativi oggetto di censura.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragi dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende Così deciso il 31/10/2025