Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 288 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 288 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME, nata in Nigeria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri del 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza degli odierni ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME (condannati con sentenza del Tribunale di Locri del 19 ottobre 2023, confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 18 giugno 2024, definitiva il 18 ottobre 2024, alla pena -sospesa- di anni uno e mesi cinque di reclusione ciascuno in quanto ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 7, comma 1, dl. n. 4/2029, in relazione all’art. 2, comma 1, lett.a), n.2) del medesimo decreto, “perché, in concorso tra loro, con domande separate e in qualità di coniugi, al fine di ottenere il beneficio economico del reddito di cittadinanza, dichiaravano falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due in modo continuativo. Fatti risultati essere falsi in considerazione dell’ingresso in Italia di NOME avvenuto il 22 luglio 2014, e di quello di NOME avvenuto il 28 ottobre 2015. In Camini, il 25 giugno 2020 (per NOME) ed il 28 ottobre 2020 (per NOME)”) ha disposto: «la revoca parziale della sentenza di condanna limitatamente alla condotta posta in essere il 28 ottobre 2020, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato»; ha conseguentemente rideterminato «per entrambi gli imputati la pena complessiva in anni uno e mesi quattro di reclusione, ferma restando ogni altra statuizione».
Avverso l’ordinanza NOME AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto tempestivo ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo deducono, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc.pen., nullità dell’ordinanza per violazione di legge e correlato vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria e manifestamente illogica, per non avere il Tribunale “fatto buon governo del carattere vincolante della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea del 29/07/2024 invocata dai ricorrenti, avendo valorizzato illegittimamente fatti non contemplati nel capo di imputazione della sentenza di cui si è chiesta la revoca”.
Nella sentenza i ricorrenti sono stati condannati, in concorso tra loro, per il mati? delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/19, in relazione all’art. 2, comma 1, lett.a), n.2) del medesimo decreto, ormai non più previsto come reato.
Nell’ordinanza sarebbero stati valorizzati fatti, non indicati nell’editto accusatorio, ritenuti ostativi all’operatività del pronunciamento della sentenza CGUE, sicché l’ordinanza presenterebbe profili di “abnormità strutturale”.
2.1.1. COGNOME era titolare di permesso di soggiorno con protezione sussidiaria (forma di protezione internazionale riconosciuta agli stranieri che non possono essere riconosciuti rifugiati ma che potrebbero rischiare gravi danni nel paese di origine) e, infatti, è stata chiamata a rispondere del reato ascrittole in relazione all’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) (e non al n. 1) del medesimo articolo).
L’ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge nella parte in cui afferma che la sentenza CGUE non possa trovare effetti nel caso in esame -relativo a soggetto titolare di permesso di soggiorno con protezione sussidiaria, in tesi equivalente a quella internazionale- come, invece, risulterebbe dal preciso richiamo nella sentenza citata, ove, al punto 10, si richiama la direttiva 2011/95, art. 29, che dispone che «gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione”.
Il richiamo, contenuto nella sentenza, alla direttiva 2011/95, determinerebbe l’equiparazione dei ‘soggiornanti di lungo periodo’ a coloro che posseggono un permesso di soggiorno per protezione internazionale, tant’ che, nel modulo predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, secondo Circolare RAGIONE_SOCIALE n. 131 del 12 dicembre 2022, compaiono, a pari titolo, questi ultimi e coloro che hanno un permesso per protezione sussidiaria, status di rifugiato, nonostante non siano previsti nella legge di riferimento.
La condanna avrebbe dovuto essere revocata.
2.1.2. L’ordinanza sarebbe invece manifestamente illegittima quanto ad COGNOME, in difetto di qualsiasi motivazione nell’ordinanza impugnata in ordine agli effetti della sentenza CGUE, nonostante al momento della domanda il ricorrente possedesse lo status di soggiornante di lungo periodo, per essere entrato in Italia nel luglio 2014 -cfr. pag 3 dell’ordinanza ove se ne afferma «l’ingresso sul territorio nazionale risalente al mese di luglio 2014, più di cinque anni prima della presentazione della domanda»status contraddittoriamente smentito.
Riscontratane la permanenza in Italia ininterrottamente per cinque anni, la sentenza di condanna avrebbe dovuto esser revocata in ossequio al dictum della sentenza CGUE già richiamata e di Corte Costituzionale n. 31/2025; l’aver negato efficacia alla prima integra violazione della direttiva comunitaria n. 109 del 2003, art. 4, par. 1, che prevede che «gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda» (par. 44, Sentenza UE, Grande Sezione, del 29 luglio 2024).
In tal senso cita la difesa Sez. 2, 05/03/2025 (ud. 05/03/2025, dep. 07/04/2025),
133545, laddove sostiene che una lettura convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell’art. 7 d.l. n.4/2029 postula la necessità della equiparazione dell’extracomunitario, titolare di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai cittadini nazionali, da cui la neutralizzazione, di fatto, della rilevanza della falsa dichiarazione riguardante il requisito della decennalità della residenza in Italia come elemento per la configurabilità del reato di cui all’art. 7 dl. 4/2019.
2.2. Col secondo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge e conseguente nullità dell’ordinanza illegittima nella parte in cui il Giudicante non ha disposto la revoca della condanna patita dai ricorrenti nonostante la rammentata pronuncia della Corte Costituzionale.
Il Tribunale si è limitato ad escludere la rilevanza penale della condotta dei ricorrenti relativa alla domanda del 28 ottobre 2020, e non, anche, del 25 giugno 2020; la decisione è retta da motivazione illegittima, illogica e manifestamente contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto la rilevanza penale della condotta relativa alla domanda presentata da COGNOME, atteso che qualora il mendacio non abbia inciso sul diritto ad ottenere il beneficio, non può ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 7 d.l. 4/19.
2.3. Si invoca, conclusivamente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L’ordinanza impugnata ricostruisce con precisione la vicenda procedimentale. Richiamate, perché facciano parte integrante del provvedimento, le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Locri, il 19 ottobre 2023, relativamente alla perdurante applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 7 d.l. n. 4/2019 (cfr. pag. 5 della sentenza di merito) per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, e, dunque, per quelli imputati agli odierni ricorrenti, contestati il 25 giugno 2020 ed il 28 ottobre 2020, il Giudice dell’esecuzione ha osservato:
-che la Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, nelle cause riunite C-112722, C.U., e C-223/22, ha dichiarato che l’art. 11, paragrafo 1, lett.d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 -relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo- letto alla luce dell’art. 34 della Carta dei Diritti Fondamenti dell’Unione Europea, osta ad una normativa statuale che subordini l’accesso a prestazioni garantite ai cittadini dello
Stato membro al requisito della residenza nel detto Stato per almeno dieci anni di cui gli ultimi due continuativi, e punisce con sanzione penale le false dichiarazioni
relative al requisito di residenza; -che l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità degli Stati membri (Sez. 7, n. 21579 del
06/03/2008, Rv 239958-01);
-che NOME ha fatto irregolarmente ingresso nello Stato italiano nel luglio 2014, ed ha presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza il 28 ottobre 2020; NOME ha fatto irregolarmente accesso nello stato italiano nell’ottobre 2015, ed ha presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza il 25 giugno 2020;
-che entrambi hanno dichiarato di essere titolari di protezione internazionale e relativo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Reggio Calabria, asseritamente :
a NOME il 22 settembre 2020 (essendo invece scaduto quello rilasciatogli per motivi umanitari, prodotto dalla difesa, il 26 maggio 2020, prima della presentazione dell’istanza oggetto del presente procedimento, formulata il 28 ottobre 202C);
a NOME COGNOME NOME il 27 febbraio 2018, con scadenza al 17 marzo 2022 (a fonte della data di presentazione della domanda per l’ottenimento del beneficio il 25 giugno 2020);
-che la pronuncia della Corte Giustizia Unione Europea non può far ricadere i propri effetti in casi come quello in esame, in cui il soggetto di paese terzo non abbia lo status di soggiornante di lungo periodo al momento della presentazione della domanda;
-che, inoltre, con sentenza n. 31/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) d.l. n. 4/201 ss.mnn.ii., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni»;
-che tanto fa venir meno, per incostituzionalità di un elemento normativo della fattispecie incriminatrice la rilevanza della sola condotta di NOME, per il quale risulta un ingresso sul territorio nazionale nel luglio 2014 e, dunque, una permanenza continuativa dello stesso in Italia per sei anni (dunque superiore a quella minima ora prevista per l’ottenimento del beneficio) alla data della presentazione della domanda, 28 ottobre 2020;
ed ha dunque disposto la revoca parziale della sentenza, limitatamente al capo relativo alla domanda presentata il 28 ottobre 2020 con conseguente
rideterminazione della pena inflitta con riferimento alla domanda presentata da COGNOME, di cui entrambi rispondono, in concorso.
Va, ancora, preliminarmente dato atto che lo status di soggiornante di lungo periodo è uno status permanente, che comporta il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di durata decennale automaticamente rinnovabile, cui hanno diritto le persone con cittadinanza di paesi terzi e gli apolidi che siano regolarmente e continuativamente soggiornanti da almeno cinque anni sul territorio di un singolo Stato Membro (diverso da Danimarca, e Irlanda), in presenza di determinati requisiti, che costituiscono indici di integrazione e radicamento effettivo sul territorio.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, infatti, ai sensi dell’art. 9 del testo unico sull’immigrazione, può essere richiesto dai cittadini di paesi terzi o apolidi che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 1. permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni; 2. un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale 3. conoscenza della lingua italiana. In caso di richiesta estesa anche ai familiari si aggiungono i seguenti ulteriori requisiti: 4. l’importo del reddito richiesto è quello sufficiente secondo i parametri dell’art. 29, comma 3, del T.U.I (per cui il reddito dovrà essere pari all’assegno sociale aumentato della metà per ciascun familiare, nel caso di richiesta relativa ai familiari e pari almeno al doppio dell’assegno sociale in caso di due o più figli sotto i 14 anni). 5. idoneità alloggiativa.
La stessa direttiva citata nel ricorso si riferisce, con riguardo al conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo, ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. Con riferimento alla locuzione di aver “soggiornato legalmente” si fa riferimento proprio alla sussistenza dei requisiti previsti in ciascuno Stato UE, che non risultano alla stregua della stessa sentenza oggetto di parziale revoca.
3. Nel provvedimento impugnato si legge chiaramente che:
-dal provvedimento del Tribunale di Locri, coerentemente all’editto accusatorio, si desume che l’ingresso in Italia di NOME era avvenuto il 22 luglio 2014, e quello di NOME era avvenuto il 28 ottobre 2015;
-le domande di concessione del Reddito di Cittadinanza sono state presentate da NOME COGNOME il 28 ottobre 2020, e da RAGIONE_SOCIALE il 25 giugno 2020;
-il provvedimento del Tribunale ha, peraltro, correttamente dato atto delle pronunce intervenute in materia, dopo la sentenza di condanna oggetto di parziale revoca, e segnatamente, di quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(Grande Sezione, sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e di quella della Corte costituzionale (sentenza n. 31 del 20 marzo 2025).
3.1. Nella decisione della Corte di Lussemburgo, la Corte di Giustizia ha affermato che l’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’ar 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a una normativa nazionale che subordini l’accesso dei soggiornanti di lungo periodo a prestazioni sociali (come il reddito di cittadinanza) al requisito di una residenza decennale, di cui due anni continuativi; e preveda sanzioni penali per dichiarazioni false relative a tale requisito. Secondo la Corte, tale normativa costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, in quanto il requisito della lung residenza è idoneo a escludere in modo sproporzionato proprio questi soggetti, senza che ciò sia giustificato da un obiettivo legittimo e proporzionato. La Corte di Giustizia ha censurato il requisito della residenza decennale anche alla luce dell’art. 4 della direttiva 2003/109/CE, che fissa in cinque anni il periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Tale status comporta il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza e la protezione sociale (cfr. § 57).
La Corte ha quindi osservato che uno Stato membro non può unilateralmente estendere tale periodo senza violare la direttiva (cfr. § 58).
3.2. La pronuncia impugnata prende anche in considerazione il dictum della Corte costituzionale n. 31 del 2025,M, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 2 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni, anziché prevedere per almeno 5 anni».
La Corte costituzionale, peraltro, ha precisato, prendendo le distanze dalla prospettazione del giudice a quo, nella pronuncia della Corte di giustizia, che il reddito di cittadinanza non si configura come un mero sussidio assistenziale, ma come una misura complessa, fondata su una logica di inclusione attiva e responsabilizzazione del beneficiario, finalizzata al superamento della condizione di povertà. In tale ottica, la Consulta ha ritenuto non irragionevoli non solo l’interruzione del beneficio in caso di inadempimento degli obblighi previsti, ma anche le ulteriori condizionalità e preclusioni normative (quali l’assenza di condanne o misure cautelari nel decennio precedente, o il divieto di utilizzo del beneficio per giochi con vincite in denaro), nonché la stessa temporaneità della misura. Su tali basi, la Corte ha concluso che una struttura così articolata, fondata su obblighi stringenti e condizionalità tali da comportare la perdita del beneficio in caso di inadempimento, risulta incompatibile con la nozione di prestazione
meramente assistenziale, la quale si caratterizza, invece, per l’incondizionata risposta a bisogni primari e indifferibili (cfr. sentenze n. 166/2018, n. 42/2024 e ord. n. 29/2024).
La Consulta ha ulteriormente precisato che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», ed ha aggiunto che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». A tale ultimo proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che «la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l’accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell’esigenza di salvaguardare “la sostenibilità delle finanze pubbliche”, purché “la durata del soggiorno legale sia proporzionata”». In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, definita dopo l’introduzione della misura del “reddito di inclusione” ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la “relativa stabilità della presenza sul territorio”; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoniil “radicamento del richiedente nel paese in questione”». La sentenza n. 31 ha conclusivamente osservato che, per effetto di tale proprio intervento “sostitutivo”, si giunge a ricomporre «armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall’ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l’ordinamento dell’Unione europea». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Va dato atto che la Cassazione, in modo incontrastato (da ultimo Cass., n. 27726 del 2025, n. 27716 del 2025; , n. 27725 del 2025; n. 28795 del 2025), ritiene di non doversi discostare dall’impostazione seguita dalla Corte costituzionale, sia in relazione ai rapporti tra giurisprudenza interna e sovranazionale, sia con riguardo alla qualificazione normativa del reddito di cittadinanza, tenuto conto delle sue peculiari caratteristiche rispetto alle prestazioni di assistenza sociale, sia infine in ordine alla legittimità di un requisito volto a comprovare un significativo radicamento del richiedente nel territorio nazionale. Va peraltro osservato che la divergenza tra la Corte costituzionale e la CGUE non riguarda tanto il merito della questione rilevante nel presente giudizio quanto piuttosto i presupposti ricostruttivi. In proposito va rimarcato che la Corte di giustizia non ha ritenuto di verificare la correttezza dell’impostazione offerta dal giudice del rinvio, il che consente di escludere un effettivo contrasto con la successiva sentenza della Corte costituzionale.
Tanto premesso ritiene il Collegio che deve, conseguentemente, affermarsi la riconducibilità della condotta accertata a carico dei ricorrenti alla fattispecie incriminatrice contestata.
Venendo, in particolare, alle censure proposte dalla difesa, non si ravvisano nella ordinanza impugnata né vizio di motivazione alcuno, né la eccepita violazione di legge.
4.1. Giova intanto ricordare che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett.e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054).
4.2. E va rilevato come, in applicazione dei principi desumibili dai pronunciamenti della CGUE e della Corte Costituzionale, che del primo ha offerto la lettura che questo Collegio fa propria sì come sopra riassunta, e da quelli propri del costante orientamento di questa Corte pure sopra esplicitati, il motivo di ricorso, nella parte in cui si riferisce al fatto che l’Ekodjie era cittadino di paese terzo “soggiornante di lungo periodo” non è fondato, non trovando alcun riscontro nella sentenza di merito.
Al riguardo, va, infatti, rilevato che i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera del citato d.l. n. 4 del 2019, sono cumulativi e non alternativi.
Va poi considerato che, per i cittadini di paesi terzi, si richiede l’avvenuto rilascio del permesso di lungo soggiorno e non basta la mera circostanza che il medesimo abbia fatto ingresso in Italia nel luglio 2014. Con riferimento alla locuzione di aver
“soggiornato legalmente” si fa riferimento proprio alla sussistenza dei requisiti previsti in ciascuno Stato UE, che non risultano alla stregua della stessa sentenza oggetto di parziale revoca.
4.3. In particolare, la pronuncia impugnata ha precisato che entrambi gli imputati, come accertato nella sentenza del Tribunale di Locri, avevano fatto ingresso irregolarmente nel territorio italiano.
Inoltre, come sottolineato nella pronuncia impugnata, il requisito richiesto per ottenere la qualifica di soggiornante di lungo periodo (la pregressa permanenza quinquennale in Italia), non poteva essere stato ottenuto dalla NOME alla data indicata nella (sua) domanda di reddito di cittadinanza, essendo comunque entrata, sia pure illegalmente in Italia, da meno di cinque anni al momento della proposizione della citata domanda.
E, poiché gli imputati concorrono nel reato con riguardo ad entrambe le domande proposte, anche se una &stata presentata dalla sola COGNOME e l’altra dall’COGNOME, quest’ultimo, in astratto, avrebbe potuto avere i requisiti con riguardo alla sua domanda (per il cui “reato” vi è stata comunque revoca della sentenza), ma concorrendo con la NOME in quella presentata dalla stessa il 25 giugno 2020, risponde del reato derivante dalla falsa dichiarazione della medesima.
Non vi è dunque alcuna contraddittorietà del provvedimento impugnato su tale aspetto.
Con riguardo alla domanda presentata dall’NOME, acquista rilievo assorbente, alla stregua della pronuncia della Corte costituzionale n. 31 del 2025, la sua pregressa permanenza sul territorio nazionale italiano, che a prescindere dalla posizione di soggiornante di lungo periodo, era superiore ai cinque anni (essendo entrato nel 2014).
Dunque, correttamente il reato commesso il 28 ottobre 2020 è stato escluso per entrambi, in quanto acquisiva rilievo la “sua” specifica residenza sul territorio, con riguardo alla data della “sua” domanda.
Per quanto riguarda l’altro reato, la falsa dichiarazione riguarda la permanenza sul territorio della Owoduku, sicuramente inferiore a cinque anni (avendo fatto ingresso nello Stato italiano nell’ottobre 2015, e presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza il 25 giugno 2020).
Dunque, in relazione a tale distinto reato poco rileva il periodo in cui l’NOME era stato residente in Italia o il fatto che lo stesso potesse essere soggiornante di lungo periodo (il cui permesso, peraltro, non risulta dalla pronuncia di merito), in quanto assume rilievo il tempo di “residenza” della donna alla data della domanda dalla stessa presentata.
Inoltre, l’altro argomento valorizzato dalla difesa, secondo cui il reddito di cittadinanza rientrerebbe negli istituti di assistenza sociale o di protezione sociale,
non appare condivisibile per quanto posto in evidenza dalla Corte costituzionale e sopra richiamato.
Neanche appare condivisibile la parificazione, invocata dal ricorrente, dello status derivante dalla protezione sussidiaria, con la qualità di soggiornante di lungo periodo. Lo status di protezione sussidiaria dà diritto a chiedere il permesso di soggiornante di lungo periodo, ma non siamo di fronte ad un’automatica equiparazione. Inoltre, esso può dare diritto a prestazioni di assistenza sociale vere e proprie (ad es. assegno sociale), che si fondano essenzialmente sul solo “stato di bisogno”, ma non anche al reddito di cittadinanza.
Il motivo, manifestamente infondato, è inammissibile.
Col secondo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. violazione di legge.
Il mendacio non avrebbe inciso sul diritto a ottenere il beneficio.
Tale motivo appare ugualmente manifestamente infondato.
La difesa rimette con esso in discussione, funditus, l’affermazione di responsabilità, il che evidentemente esula dalle questioni proponibili in fase di esecuzione.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ·ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
La Çons