Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1075 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1075 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 2192 del 2024 della Corte di appello di Ancona del 18 novembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza pronunziata in data 18 novembre 2024 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il precedente 8 marzo 2023 il Tribunale di Ascoli, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati a lei contestati, riguardante la violazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019 e dell’art. 316-ter cod. pen., per avere la medesima, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dapprima presentato apposita domanda nella quale non aveva indicato le somme da lei percepite quali vincite di scommesse su eventi sportivi nel corso dell’anno 2017 e per avere la stessa, dopo l’avvenuto conseguimento del beneficio di cui sopra, omesso di comunicare l’ammontare di ulteriori somme da lei percepite quali successive vincite per eventi di fortuna verificatisi nel periodo di godimento della provvidenza finanziaria, ammontante, quest’ultima, a complessivi C 12.616,68, e la aveva, pertanto, condannata alla pena, la cui esecuzione era stata, peraltro, condizionalmente sospesa, di anni i e mesi 6 di reclusione oltre accessori.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio legale fiduciario, la prevenuta, lamentando prioritariamente, in relazione alla ritenuta carenza di motivazione, il fatto che i giudici del gravame non avessero esposto le ragioni per le quali l’appello della imputata, nel quale la stessa aveva illustrato di non essere a conoscenza delle avvenute vincite conseguite alle scommesse su eventi sportivi essendo state quelle eseguite dal fratello della imputata durante i suoi soggiorni in Italia e non da lei, dovesse e essere ritenuto non fondato
Con il secondo motivo di ricorso la imputata ha lamentato la violazione di legge, in particolare l’art. 15 cod. pen., per essere lei stata giudicata e condannata per due ipotesi di reato che sono in rapporto di specialità, contenendo la previsione di cui all’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019 un elemento specializzante costituito dalla finalità per la quale vengono rappresentate alla Amministrazione circostanze false rilevanti al fine della erogazione del reddito di cittadinanza, di tal che, ove non si voglia violare il principio del ne bis in idem sostanziale, delle disposizioni delle quali era stata contestata la violazione doveva essere applicata solamente quella avente un profilo di specialità rispetto all’altra.
Infine, con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si è lagnata della mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato infondato e , pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Ritiene opportuno il Collegio, prioritariamente rispetto ad ogni altra rilevazione, ,ribadire la indifferenza rispetto alla presente fattispecie della circostanza che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, la legge n. 26 del 2019, con la quale è stato convertito il decreto – legge n. 4 dello stesso anno sia stata espressamente abrogata; infatti, come questa Corte ha avito modo di precisare, con orientamento che qui viene ulteriormente, e convintamente, sostenuto, la formale abrogazione dell’indicata norma incriminatrice, disposta dall’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, a far data dall’I. gennaio 2024, non integra un’ipotesi di abolitio criminis, di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all’art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall’art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, con legge n. 85 del 2023, del tutto sovrapponibile a quella oggetto di contestazione alla NOME e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 ottobre 20024, n. 286951). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, con riferimento al primo motivo, avente ad oggetto la pretesa carenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la attendibilità della tesi difensiva agitata dalla imputata, in forza della quale non potrebbe essere ascritto alla medesima il mendacio in ordine alla sussistenza di un reddito derivante dalla vincite al giuoco da lei conseguite in quanto ad operare le scommesse generatrici del flusso finanziario non sarebbe stata la NOME ma il di lei fratello, osserva la Corte che, con valutazione di merito non manifestamente illogica, la Corte dorica ha evidenziato come non fosse possibile che il fratello della NOME, seppure poteva avere aperto il “conto giuochi” utilizzando fraudolentemente i documenti della imputata, avesse potuto fare lo stesso per aprire presso Poste Italiane Spa una carta di debito Postpay, necessaria ai fini dell’accredito delle vincite, atteso che per eseguire la predetta operazione è prevista la identificazione personale dell’operante da parte del personale dell’Istituto in
questione, adempimento che, evidentemente, non sarebbe stato possibile in relazione al fratello della imputata, laddove questi avesse esibito il documento della prevenuta, non foss’altro in quanto lo stesso era stato rilasciato ad un soggetto di sesso femminile.
Venendo al secondo motivo di impugnazione, relativo alla denunziata violazione del principio del ne bis in idem per essere stata la ricorrente punita per la medesima condotta, una volta ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2019 ed una seconda volta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., si rileva che si tratta di motivo in sé inammissibile, posto che non emerge che lo stesso avesse formato oggetto di specifico ricorso in grado di appello.
Né la circostanza può essere denunziata per la prima volta in occasione del ricorso per cassazione comportando essa un accertamento di fatto in ordine alla identità delle condotte realizzate (Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 febbraio 2021, n. 6179, rv 280648).
Va, peraltro, ricordato come questa Corte abbia precisato che restano assorbiti nel reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 cod. pen., ma non anche le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l’erogazione, le quali, all’occorrenza, concorrono con il primo reato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 aprile 2007, n. 16568, rv 235962).
Quanto, infine, alla doglianza avente ad oggetto la mancata qualificazione dei fatti ascritti alla imputata entro l’ambito dì operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. osserva il Collegio che l’assunto del quale la ricorrente difesa si è fatta portatrice, cioè che ai fini della rilevanza economica degli effetti del reato, laddove si tratti di indebita percezione ripetuta nel tempo di una erogazione finanziaria, deve farsi riferimento all’importo di ogni singolo rateo percepito e non all’ammontare dell’intera somma in tale modo conseguita, è stato dalla ricorrente argomentato attraverso l’evidente travisamento della fattispecie giurisprudenziale cui la stessa ha fatto di riferimento.
Essa, infatti, era relativa ad una ipotesi nella quale la determinazione della somma indebitamente percepita era rilevante ai fini del superamento o meno della soglia di rilevanza penale indicata dall’art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., e riguardava il conseguimento non di un unico beneficio economico, sia pure frazionato in molteplici ratei periodici, ma aveva ad
oggetto distinti benefici derivanti dal compimento di condotte fra loro autonome, seppur soggettivamente connesse (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 febbraio 2020, n. 7963).
In ogni caso, ritiene il Collegio che la valutazione operata dalla Corte di Ancona ai fini della individuazione o meno di un fatto caratterizzato, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dalla minima offensività, consistente nell’esame del complessivo importo indebitamente conseguito dalla NOME e non nella sua parcellizzazione in singole rate mensili, sia del tutto corretta.
Invero il valore finanziario sottratto dalla imputata ai fini solidaristici cui la relativa complessiva provvista era stata finalizzata è quello risultante dalla sommatoria dei singoli pagamenti dalla stessa ricevuti sulla base di una unica causale e, pertanto, è a tale complessivo valore che deve essere commisurata la effettiva gravità del fatto commesso e la offesa al bene interesse tutelato dalla norma violata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente