Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14227 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Biella il 29/10/1970
avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Vercelli e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, nelle domande per l’ottenimento del beneficio, presentate rispettivamente in data 6 marzo 2019 e 2 ottobre 2020 al relativo portale INPS, ometteva informazioni dovute inerenti i requisiti reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), d. 4 del 2019, atteso che lo stesso – titolare di un conto gioco on line conseguiva vincite nette ammontanti ad euro 54.521,03 euro per l’anno 2019, e a 18.706,74 per l’anno 2020.
Avverso la sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, affidato a diciotto motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, b), cod. proc. pen. per essere i fatti contestati sforniti di prova, come risulta dalla deposizione del teste COGNOME che per stralcio viene riprodotta nel corpo del motivo, non essendo dimostrato che l’imputato abbia incassato le somme oggetto di vincita;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. non essendovi prova della percezione del denaro da parte dell’imputato;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non potendo un normale cittadino essere a conoscenza di un collegamento tra la domanda di reddito di cittadinanza e il dovere di informare circa le somme oggetto di vincita;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, posto che l’imputato si è rivolto agli uffici preposti e stante la complessità della discipli normativa;
2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio;
2.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019;
2.7. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. GLYPH b), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 131-bis cod. pen.;
2.8. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen.;
2.9. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 163 cod. pen., posto che i precedenti penali sono risalenti nel tempo;
2.10. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’aumento di pena per la continuazione, ritenuto esageratamente afflittivo;
2.11. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla pena inflitta;
2.12. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, quale l’accertamento se il conto gioco avesse saldo positivo o negativo;
2.13. la violazione dell’art. 606, commi 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento al fatto che l’imputato aveva comunque diritto alla percezione del reddito di cittadinanza;
2.14. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto l’imputato avrebbe dovuto essere assolto sulla base del principio espresso da Cass., Sez. 3, n. 5309 del 2022 e n. 33808 del 2021, considerando che nessun accertamento è stato fatto sul saldo del conto gioco intestato all’imputato;
2.15. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento a un caso concreto accaduto a un cittadino di Macerata, prosciolto dal G.u.p. in una vicenda simile a quella in esame;
2.16. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 47 cod. pen.;
2.17. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione;
2.18. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla ritenuta recidiva, sebbene i precedenti siano di modesta entità e risalenti nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico.
Secondo l’univoco orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti dal giudice del gravame, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito puntualmente e logicamente argomentate, sia per la genericità delle doglianze che così come prospettate solo apparentemente denunciano un errore
logico o giuridico determinato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 dep. 28/10/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 – dep. 14/05/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Come costantemente affermato da questa Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611; Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto che è totalmente obliterato dal ricorrente, posto che il ricorso per cassazione riproduce integralmente e pedissequamente l’atto di appello.
In tal caso, infatti, il ricorso, per un verso, risulta articolato in fatto, lad procede a una dettagliata esposizione delle prove assunte nel corso dell’istruttoria di primo grado, e, per altro verso, e soprattutto, l’oggetto del critica è rappresentato non dalle argomentazioni della sentenza impugnata, che non sono minimamente considerate, ma unicamente da quelle poste a fondamento della decisione emessa dal Tribunale.
Di conseguenza, la radicale mancanza di ogni confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, di talché il ricorso non supera il vaglio preliminare di a mmissi bilità.
Deve perciò affermarsi che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente il contenuto dell’atto di appello, difettando in radice il confronto critico con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo, in considerazione del fatto, sopra evidenziato, che il ricorso altro non è che la mera riproposizione grafica dell’atto di appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27/03/2025.